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Brevi note in tema di contratto estimatorio.

Il contratto estimatorio prevede che una parte (tradens) consegni una o più cose mobili all'altra (accipiens), mentre quest’ultima si obbliga a pagarne il prezzo o a restituirle nel termine stabilito (art. 1556, c.c.).
Secondo alcuni autori, detto contratto deve essere considerato “reale”, in quanto prevederebbe la consegna al momento dell’accordo: sino alla consegna si resterebbe nell’alveo delle trattative[1] o del contratto preliminare[2]. Non mancano tuttavia opinioni che ritengono il contratto estimatorio perfezionabile con il mero consenso[3].

Elemento caratteristico[4] del contratto, la cui funzione va ravvisata nella promozione della vendita della merce del tradens[5], è la facoltà dell’accipiens di restituire la merce anziché pagarne il prezzo, nonché la fissazione di un termine per l'esercizio di tale facoltà, che lo distingue in primo luogo dal deposito per la vendita, che si configura allorché l’accipiens abbia ricevuto della merce con l'obbligo di rispettare dei prezzi minimi di vendita, senza essere esonerato dall'obbligo di versare quanto effettivamente riscosso, salvo il suo compenso, quando riesca a vendere a prezzi maggiori[6].
Il termine previsto per la restituzione della cosa non rientra fra gli essentialia negotii, e quindi può mancare, senza che la fattispecie sia incompleta o diversa dal contratto estimatorio[7]. Taluni autori, in dottrina, hanno anche riconosciuto alle parti la possibilità di concludere il contratto senza la previsione del termine finale, per espressa volontà di lasciare che la facoltà di restituzione sia esercitabile a tempo indeterminato[8].
Nella ipotesi che non sia stato individuato alcun termine, né questo sia stabilito dagli usi, la legge – che, in linea di massima, non richiede che il tempo dell’adempimento sia fissato nel contratto – prevede all’art. 1183, c.c. il modo di determinare il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita[9].

Parimenti non essenziale risulta la circostanza che le parti abbiano provveduto alla stima dei beni, purché il prezzo sia determinabile, o si siano fissati dei prezzi minimi ai quali l’accipiens si debba attenere[10].
La mancanza del termine e le modalità particolari di determinazione del prezzo non portano, pertanto, automaticamente ad escludere l’esistenza del contratto estimatorio, bensì impongono solo una maggiore attenzione nella valutazione di tutti gli elementi sintomatici che possano ricostruire l’originaria volontà delle parti, quali le qualità professionali delle parti e la natura dei beni.
L’obbligazione dell’accipiens non deve ritenersi alternativa, ai sensi degli artt. 1285 e ss., c.c., in quanto essa consiste primariamente nel pagamento del prezzo corrispondente al valore di stima dei beni[11]. Il decorso del termine per la restituzione fa solo venire meno nell’accipiens il diritto di esercitare la facoltà di restituire la cosa, e in tal caso la sua obbligazione non può essere altrimenti adempiuta che con il pagamento del prezzo, così come nel caso di perimento dei beni prima della scadenza, avendo il legislatore addossato all’accipiens tale rischio[12].

In caso di impossibilità di restituzione dei beni nella loro integrità, infatti, la parte che li ha ricevuti in consegna non è liberata dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (art. 1557, c.c.).
La attribuzione all’accipiens della facoltà di restituirli alla scadenza del termine fissato si distingue dall’obbligo per il mandatario di rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato: tale distinzione si mantiene anche qualora a carico del ricevente sia stato posto l'obbligo del rendiconto, trattandosi di un obbligo non tipico del mandato ed invece compatibile con il contratto estimatorio, come è dato desumere dall’art. 1556, c.c. (che comporta la necessità di un conteggio delle cose consegnate e di quelle oggetto di restituzione)[13].
L’obbligo di rendiconto, d’altronde, non è in contrasto con la previsione dell’art. 1556, c.c.: la previsione di un termine per la restituzione presuppone infatti che le cose che si vogliono restituire non siano tutte quelle ricevute, ed anzi la conseguente necessità di procedere, ai fini della determinazione del prezzo, ad un conteggio delle cose consegnate e di quelle restituite[14].

Dal contratto estimatorio (e da quello di agenzia) va anche distinto il contratto in virtù del quale un soggetto acquisti della merce per rivenderla a prezzo maggiorato a commercianti, lucrando sulla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita, che configura un contratto atipico[15].
Dal momento della consegna, colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite. Al contrario, il ricevente può validamente disporne non quale proprietario[16], bensì alla luce della titolarità di un potere di disposizione disgiunto della proprietà dei beni[17].
Nel contratto estimatorio la proprietà della cosa resta infatti al tradens fino a che non ne sia stato corrisposto il prezzo[18] tanto che, a norma dell'art. 1558, c.c., le cose non possono essere, sino a quel momento, sottoposte a sequestro o a pignoramento da parte dei creditori dell’accipiens, che non può considerarsi proprietario nemmeno del prezzo stimato quando in seguito alla vendita lo abbia riscosso, essendo tale prezzo il corrispettivo di cosa che a lui non apparteneva[19].

Esempio più comune di contratto estimatorio è senz’altro il rapporto tra editore ed edicolante[20]. Sul punto, va precisato che tale contratto può essere stipulato con gli edicolanti (i quali solamente pongono in vendita le pubblicazioni dell'editore) esclusivamente dai distributori locali, e non anche dal distributore nazionale, che non può avvalersi, quale mandatario dell'editore, dell'opera dei detti distributori locali se non instaurando con essi un rapporto di sub-mandato[21].

Salvo prova contraria, il contratto estimatorio - e non quello di agenzia - si configura anche in caso di interposizione del distributore che agisca “in nome e per conto” dell'editore ed il rivenditore di pubblicazioni. Detto rapporto “a tre”, infatti, non comporta in astratto un assetto dei costi e dei ricavi da parte dell'editore diverso da quello che sarebbe conseguito ad un contratto estimatorio direttamente stipulato tra l'editore medesimo ed il rivenditore[22].

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[1] Cfr. Cottino, Del contratto estimatorio. Della Somministrazione, in Comm. del cod. civ., a cura di Scialoja Branca, Libro IV, Bologna, 1970; Visalli, Il contratto estimatorio nella problematica del negozio fiduciario, Milano, 1974, 541.
[2] Cfr. Graziadei, Contratto estimatorio, in Digesto IV, Discipline privatistiche, sezione commerciale, IV, Torino, 1989, 106.
[3] Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 26/04/1990, n. 3485, op. cit.. In dottrina, cfr. Natoli, I contratti reali, Milano, 1975, 36 e ss.; Gabrielli, Il contratto preliminare, Milano, 1970, 307 e ss..
[4] Che la facoltà dell’accipiens di restituire la merce anziché corrisponderne il pagamento sia elemento essenziale e caratterizzante il contratto estimatorio è affermazione unanime in giurisprudenza. Cfr. Cass. Civ., 29/10/1991, n. 11504, in Giur. It., 1992, I, 1, 446; Cass. Civ., 26/04/1990, n. 3485, in Giur. It., 1991, 1, 68; Cass. Civ., 06/04/1982, n. 2137, in Rep. Giur. It., 1982, voce Estimatorio, n. 1, 1093; Cass. Civ. 21/04/1979, n. 2235, in Giur. It., I, 1, 113; Cass. Civ., 25/08/1978, n. 3985, in Rep. Giur. It., 1978, voce Obbligazioni e contratti, n. 117, 2975; Cass. Civ., 04/01/1974, n. 9, in Giust. Civ., 1974, I, 893; Cass. Civ., 16/01/1969, n. 89, in Rep. Giur. It., 1968, voce Estimatorio, n. 1, 1470; Cass. Civ., 04/04/1962, n. 687, in Rep. Giur. It., 1962, voce Vendita, n. 173, 3842; Cass. Civ., 31/10/1956, n. 4102, in Giust. Civ., 1957, I, 1085.
[5] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 17/07/2003, n. 11196, in Mass. Giur. It., 2003.
[6] Cfr. Tribunale di Torino, 30/05/1992, in Giur. It., 1993, I, 2, 126.
Cass. Civ., 27/10/1956, n. 3987 (in Giust. Civ., 1957, I, 1085), riscontrata in concreto l’esistenza a carico dell’autorizzato a vendere di un obbligo di restituire l’invenduto, ha escluso che si trattasse di un contratto estimatorio. Cass. Civ., 31/10/1956, n. 4102 (op. cit.), in analoghe circostanze di fatto, ha ravvisato l’esistenza di un mandato a vendere con deposito.
Allo stesso modo, un obbligo di restituzione, scaduto il termine entro il quale si era autorizzata la vendita, ha indotto la Corte di Appello di Milano (25/01/1957, in Giust. Civ., 1957, I, 1147) ad escludere la stipula di un contratto estimatorio.
[7] L’orientamento prevalente dispone che la fissazione di un termine non sia essenziale ai fini della qualificazione del contratto come estimatorio (cfr. Cass. Civ., 06/04/1982, n. 2137, op. cit.; Cass. Civ., 21/04/1979, n. 2235, op. cit.; Cass. Civ., 16/01/1969, n. 89, op. cit.; Cass. Civ., 28/06/1963, n. 1780, in Rep. Giur. It., 1963, voce Estimatorio, n. 1).
Secondo Cass. Civ., 04/01/1974, n. 9 (op. cit.) la precisazione del termine non è essenziale, ma il termine è ugualmente elemento necessario per l’esecuzione del contratto.
Sulle stesse posizioni la prevalente dottrina, che non dubita che si possa configurare in contratto estimatorio anche in mancanza del termine e discute piuttosto su quali siano le norme applicabili in caso di determinazione successiva del termine stesso e su chi sia il soggetto al quale spetti tale determinazione: cfr. Giannattasio, La permuta. Il contratto estimatorio. La somministrazione, in Tratt. di dir. civ. comm., diretto da Cicu Messineo, XXIV, tomo I, Milano, 1974, 148; Cottino, Del contratto estimatori, della somministrazione, in Comm. Del cod. civ., a cura di Scialoja Branca, Libro IV, Delle obbligazioni, Bologna, 1970, 52; Visalli, Il contratto estimatorio nella problematica del negozio fiduciario, Milano, 1974, 445; Carnevali, Contratto estimatorio, in Enc. Giur. Treccani, IX, Roma, 1988, sub 2.4; Graziadei, voce Contratto estimatorio, in Digesto IV, Sez. comm., Torino, 1989, IV, 112; Natoli, I contratti reali, 100 e ss.; Bigliazzi, Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Diritto civile 3, obbligazioni e contratti, Torino, 1989, 605.
[8] Cfr. Napoletano, Barbieri, Novita, I contratti reali, in Giur. sist. civ. comm., diretta da Bigiavi, Torino, 1979, 564; De Martini, Sull’ammissibilità di un contratto estimatorio a tempo indeterminato, in Foro It., 1950, I, 1070.
[9] Cfr. Cass. Civ., 08/10/1954, n. 3432, in Mass. Giur. It., 1954.
[10] Cfr. Sarale, Il contratto estimatorio tra vendita e atipicità, Milano, 1991, 84.
[11] Cfr. Cass. Civ., 01/10/1951, n. 2584, in Mass. Giur. It., 1951.
[12] Cfr. Cass. Civ., 01/10/1951, n. 2584, op.cit., 1951.
[13] Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 26/04/1990, n. 3485, op. cit..
[14] Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 26/04/1990, n. 3485, op. cit..
[15] Cfr. Tribunale di Roma, 08/05/2007, in Corriere del Merito, 2007, 8-9, 1000.
[16] Cfr. Cass. Civ., 01/10/1951, n. 2584, op. cit.
[17] Cfr. Corte di Appello di Roma, 14/01/1969, in Leggiditaliaprofessionale, 2005.
[18] Cfr. Cass. Civ., 01/10/1951, n. 2584, op. cit.
[19] Cfr. Cass. Pen., 09/04/1968, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 1970, 906.
[20] In tema di qualificazione del rapporto editore-edicolante e della sua disciplina tributaria, cfr. Cass. Civ., Sez. III, 17/07/2003, n. 11196, op.cit.; Commiss. Trib. Centr. Sez. XIX, 23/09/2002, n. 6651, in Fisco, 2002, 6279 nota di D.C.; Commiss. Trib. Centr. Sez. XIII, 12/06/1995, n. 2379, in Giur. Imposte, 1996, 12; Commiss. Trib. Centr. Sez. XIII, 21/02/1995, n. 610, in Riv. Dir. Trib., 1995, II, 719; Commiss. Trib. Centr. Sez. XXVII, 03/02/1994, n. 432, in Boll. Trib., 1994, 1367; Commiss. Trib. II grado di Bologna, 15/03/1989, in Fisco, 1989, 2256.
[21] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 17/07/2003, n. 11196, op.cit..
[22] Cfr. Commiss. Trib. Centr. Sez. XIX, 23/09/2002, n. 6651, in Fisco, 2002, 6279 nota di D.C..


Autore: Walter Giacardi


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