L'attività di negoziazione, raccolta di ordini, nonché, più in generale, di sollecitazione o di raccolta di pubblico risparmio, è contrassegnata da particolari garanzie poste a tutela degli investitori, che come spesso accade sono privi di una adeguata conoscenza del mercato dei valori mobiliari.
L’instaurazione di un rapporto di intermediazione finanziaria tra l’investitore e l’intermediario fa nascere a carico di quest’ultimo doveri e obblighi che hanno la loro fonte non solo nel contratto concluso, ma anche nelle norme previste da leggi speciali e dalle Autorità di Vigilanza del settore a protezione dell’investitore.
Dal 1.11.2007 è entrata in vigore la direttiva comunitaria MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) con l’obiettivo di promuovere una sostanziale omogeneità dei mercati finanziari all’interno dell’area europea così da permettere ai diversi protagonisti del mercato di operare alle stesse condizioni in tutta l’area e rafforzare la protezione degli investitori. Per dare efficacia alla direttiva, sono stati emanati il nuovo Regolamento Intermediari con delibera Consob n. 16190/07, il nuovo Regolamento mercati con delibera Consob n. 16191/07 e, ai sensi dell’art. 6 comma 2-bis del Testo Unico della Finanza (di seguito TUF), il Regolamento congiunto del 29.10.07 tra la Banca d’Italia e la Consob che disciplina gli obblighi dei soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento.
Il nuovo “Regolamento Intermediari” riguarda diversi profili della disciplina degli intermediari finanziari previsti nel TUF con conseguente abrogazione del Regolamento Consob n. 11522/98.
Tra le novità principali e di maggior interesse del Regolamento, vi è la suddivisione prevista nell’art. 35 comma 1 della tipologia dell’investitore in tre categorie: cliente al dettaglio, cliente professionale (di diritto o su richiesta) e controparte qualificata.
Ciò comporta che, dalla entrata in vigore del Regolamento Consob n. 16190/2007, i clienti precedentemente classificati come operatori qualificati cessano tale qualifica per essere assegnati alla categoria dei clienti al dettaglio (Tribunale di Ancona 10.03.2011 ord.).
Vengono poi in rilievo degli obblighi informativi a carico dell’intermediario nel rapporto contrattualizzato con il cliente.
Viene, altresì, previsto per tutti i tipi di strumenti finanziari l’obbligo di garantire al cliente il miglior risultato possibile in base al criterio della best execution, con onere a carico dell’intermediario di dover dimostrare al cliente, con un giudizio ex post, di aver raggiunto il miglior risultato possibile nella strategia di esecuzione.
Si prevede, altresì, l’obbligo per gli intermediari di dotarsi di un sistema organizzativo unitario al fine di assicurare, oltre ad una sana e prudente gestione, anche il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale nonché la correttezza e la trasparenza dei comportamenti nella prestazione dei servizi.
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2. Gli strumenti finanziari derivati: i covered warrant.
Il tema dei prodotti finanziari derivati è stato oggetto di dibattiti in dottrina e in giurisprudenza in ordine soprattutto alla disinvolta destinazione che si è fatta ai “risparmiatori normali” che non sono in grado di valutare e gestire correttamente i relativi rischi relativi agli strumenti negoziati.
Un particolare tipo dei prodotti derivati, di cui si molto parlato, è rappresentato dai covered warrant, il cui contenuto finanziario è simile a quello di un’opzione.
Tali strumenti sono definiti derivati in quanto il loro valore dipende (deriva) dall’andamento del prezzo di altre attività (attività sottostanti) quali azioni, indici, obbligazioni ecc..
Esistono due tipi di covered warrant:
- il covered warrant call è un titolo che conferisce al portatore il diritto di acquistare un'attività finanziaria a condizioni prestabilite (prezzo, quantità, data);
- il covered warrant put è un titolo che conferisce al portatore il diritto di vendere un'attività finanziaria a condizioni prestabilite (prezzo, quantità, data).
Elementi del covered ,oltre al premio che l'investitore paga, sono:
a) il sottostante: l'attività finanziaria che il covered warrant dà diritto di vendere o acquisire che può essere un'azione, un'obbligazione, un indice, una valuta o comunque un qualsiasi strumento su cui sia possibile rilevare un prezzo ufficiale;
b) l'emittente: la società che ha emesso il diritto incorporato dalla put o call;
c) la scadenza: l'ultimo giorno in cui il diritto può essere esercitato, naturalmente se l'esercizio è conveniente. Dopo la scadenza il portatore del warrant non può avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'emittente ed il warrant perde di ogni valore.
d) prezzo base o di esercizio: ovvero il prezzo del sottostante a cui il portatore di warrant può esercitare il diritto.
Chi acquista, pertanto, un warrant call confida ad una rivalutazione del sottostante, mentre chi acquista un put prevede al contrario una svalutazione del sottostante. L'indicatore principale è quindi il Break Even (punto di pareggio), che consente di comprendere per quale valore del sottostante l'investimento effettuato per acquistare il warrant sarà totalmente recuperato.
Particolari e complesse formule consentono di determinare alla scadenza il valore del warrant put e call.
La caratteristica principale di tale prodotto derivato è la forte reattività ai movimenti di mercato che determina la possibilità di guadagni consistenti, ma ovviamente anche il rischio di elevate perdite. Il valore di un covered warrant varia, infatti, generalmente in modo più che proporzionale al variare del prezzo del sottostante, cui si riferisce, per effetto del fenomeno della leva finanziaria che caratterizza tutti i prodotti finanziari derivati.
Per tali ragioni, è quindi uno strumento che viene incontro alle esigenze di investitori con un'alta propensione al rischio, mentre è da sconsigliare per investitori che mirano ad un risparmio prudente.
Come tutti gli strumenti derivati i covered warrant sono quindi caratterizzati da elevata rischiosità il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.
E' fondamentale e necessario che l'investitore che concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti sia informato e capisca la natura e il grado di esposizione al rischio che tale investimento comporta.
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3. I doveri di informazione e il divieto di effettuare operazioni inadeguate.
I normali risparmiatori, ossia quelli con minor esperienza e conoscenza finanziaria, (c.d. clientela al dettaglio) si trovano a dover riporre il massimo affidamento nella consulenza ed assistenza dell’intermediario, con particolare riferimento alla valutazione dell’operazione.
Nella formazione del consenso da parte dell’investitore, per la stipulazione del contratto di investimento, è necessaria la valutazione del grado di esposizione al rischio che l’investimento comporta.
Ciò implica che, l’intermediario deve comprendere la propensione al rischio dell’investitore e da parte di quest’ultimo la consapevolezza delle potenzialità di rischio caratteristiche dello strumento finanziario proposto.
Sotto questo profilo, il Regolamento Consob n. 11522/98, ora abrogato, prescriveva una disciplina quanto mai importante, imponendo agli intermediari autorizzati di chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimento e strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento nonché circa la sua propensione al rischio.
In caso di ordini manifestamente non rispondenti all'interesse del cliente, per tipologia, oggetto, frequenza e dimensioni veniva imposto all'intermediario, ai sensi dell’art. 29 del predetto Regolamento di astenersi dall'effettuare siffatte operazioni, e di informare il cliente delle ragioni per cui non è opportuno procedere all’esecuzione, in modo che, solo dopo un esplicito ulteriore ordine del cliente, rilasciato dopo avvertenze, l'intermediario poteva eseguire l'operazione, mantenendo evidenza scritta o comunque registrata sia del secondo ordine, sia delle avvertenze finalizzate a convincerlo a non porre in essere l'operazione.
La valutazione di adeguatezza discendeva, pertanto, dalla disamina di una serie di informazioni che l’intermediario era tenuto a raccogliere dal cliente.
Nella nuova disciplina prevista dal Regolamento Consob n. 16190/2007, il concetto di adeguatezza si suddivide in due distinte parti: l’adeguatezza che attiene solo la prestazione di consulenza e di gestione patrimoniale, ma che risulta più impegnativa rispetto a quella precedentemente prevista (artt. 39 e 40), l’appropriatezza che attiene tutti gli altri servizi (artt. 41 e 42).
La valutazione di adeguatezza è il livello più alto di tutela del cliente e presuppone che l’intermediario, al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari, disponga di informazioni sufficienti a valutare la coerenza dell’operazione agli obiettivi del cliente, alle sue competenze e alle sue disponibilità economiche. In assenza di informazioni sufficienti a valutare l’adeguatezza dell’operazione, l’intermediario non può prestare a quel cliente servizi di consulenza o di gestione patrimoniale.
Il nuovo Regolamento elenca il livello massimo di informazioni necessarie a valutare l’adeguatezza del servizio o dello strumento al cliente. Il processo di valutazione dell’adeguatezza dovrà prevedere l’utilizzo di una pluralità di variabili afferenti, da un lato, alle caratteristiche del cliente e, dall’altro, a quelle del prodotto. Si va dalla conoscenza delle competenze specifiche del cliente alla conoscenza degli obiettivi dell’investimento, della sua situazione finanziaria intesa come fonte e consistenza dei suoi redditi regolari, del patrimonio complessivo. In tale ambito occorrerà porre particolare peso al “periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l’investimento” (art. 39 Regolamento Consob n. 16190/2007).
Il cliente deve essere consapevole che il suo rifiuto a fornire le informazioni richieste riduce le tutele a suo favore declassando il rapporto a semplice collocamento: la società in tal caso si limita a valutare l’appropriatezza dell’operazione.
La valutazione di appropriatezza, che attiene il servizio di collocamento, richiede all’intermediario di accertare sostanzialmente che il cliente abbia capito l’operazione da effettuare in particolare sotto il profilo del rischio. Le informazioni da richiedere al cliente riguardano infatti la sua conoscenza e la sua esperienza nel settore di investimento specifico.
Qualora, sulla base delle informazioni raccolte, l’intermediario ritenga che lo strumento o il servizio non siano appropriati comunica tale giudizio al cliente senza che questo pregiudichi la libertà del cliente di procedere con l’operazione. Se il cliente non fornisce le informazioni richieste o se le informazioni raccolte non sono sufficienti, l’intermediario si limita ad avvertire il cliente che non è in grado di valutare l’appropriatezza dell’investimento, prima di dar corso alla disposizione.
Ulteriore novità, prevista nel Regolamento Consob n. 16190/2007 è rappresentata dalla semplice esecuzione di un ordine (execution only) che libera l’intermediario, sia dall’obbligo di raccogliere informazioni sull’investitore, sia da particolari responsabilità nei suoi confronti. Il cliente deve essere chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l’intermediario non è tenuto a valutare l’appropriatezza e che, pertanto, l’investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni.
La possibilità di applicare questa modalità di servizio si applica esclusivamente a strumenti finanziari non complessi, liquidi e negoziati su mercati regolamentari. Tale modalità è prevista soltanto per clienti che lavorano in autonomia.
Riguardo alla rendicontazione periodica delle posizioni assunte dalla clientela, gli intermediari dovranno trasmettere, ai sensi dell’art. 56 del Regolamento Consob n. 16190/2007, informazioni dettagliate sui prodotti detenuti. In particolare, è necessario che nel set informativo periodicamente inviato sia chiaramente esplicitato il fair value del prodotto, nonché il presumibile valore di realizzo determinato sulla base delle condizioni che sarebbero applicate effettivamente al cliente in caso di smobilizzo.
A parere di chi scrive, la mera rendicontazione è, comunque, inidonea a esonerare l’intermediario dall’onere sullo stesso incombente di fornire la prova positiva di aver agito con la specifica diligenza richiestagli ai sensi dell’art. 23, ult. comma del TUF che recita: “nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”.
Si rileva, infatti, che l’intermediario non può sottrarsi alle sue responsabilità assumendo semplicemente di aver inviato al cliente la documentazione inerente alle operazione.
Il fissato bollato, infatti, recita di norma “abbiamo provveduto a acquistare tramite intermediario autorizzato lo strumento finanziario sottoindicato” e nella descrizione dello strumento finanziario si riporta il mero codice del titolo (es: 13607100 WUC OL C/ 5.0 DC00).
Orbene, tale certificazione è sufficiente qualora alla base vi sia già la volontà da parte del cliente di eseguire quel tipo di operazione.
In termini più chiari se un qualsiasi investitore a monte ha già dato, tramite l’intermediario, l’ordine di comprare o vendere un covered warrant (e quindi si presuppone che sappia cosa è un covered warrant anche nelle loro sigle abbreviate) la successiva comunicazione ha gli elementi necessari e conformi al Regolamento Consob per attestare all’investitore l’esecuzione dell’operazione.
Ma se la fase genetica dell’ordine è viziata, perché l’investitore è all’oscuro della tipologia dell’operazione, il semplice invio della certificazione con la dicitura del mero codice del titolo con il suo acronimo non fornisce la conoscenza e la consapevolezza dell’oggetto dell’operazione all’ignaro investitore.
Riassumendo il sistema di prescrizioni sopra delineato a carico dell'intermediario risulta necessario per rendere effettivo il suo obbligo di "comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza nell'interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati" (art. 21 comma 1, lett. a, TUF). Peraltro la disciplina comunitaria prevede espressamente il dovere per gli intermediari di agire “in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti” (art. 19.1 della MiFID).
Ciò detto, si è posta la questione se la violazione dei predetti obblighi gravanti sulle parti nel corso delle trattative contrattuali, ed in specie la violazione degli specifici obblighi di informazione che la legge pone a carico degli intermediari finanziari nei confronti dei propri clienti determini la nullità dei successivi contratti per violazione di norme imperative ai sensi dell’art. 1418 comma 1 c.c.
A riguardo è intervenuta a dirimere il contrasto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
Se da un lato vi era un tradizionale filone giurisprudenziale che escludeva che l’inosservanza degli obblighi informativi dava luogo a nullità, in quanto la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postula una violazione attinente ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale (Cass. n. 19024/2005), dall’altro vi era un orientamento il quale ravvisava ipotesi di nullità c.d. virtuale del contratto in caso di mancanza di autorizzazione a contrarre o di mancanza di necessari requisiti di uno dei contraenti, situazioni, queste, nelle quali è appunto la violazione di norme imperative concernenti la fase precontrattuale o le modalità di esecuzione del rapporto contrattuale a venire in evidenza (Cass. n. 10427/2002; Cass.n. 5052/2001; Cass.n. 3753/2001; Cass.n. 3272/2001).
La pronuncia della Cassazione Sezione Unite Civili n. 26724 del 19.12.07 ha escluso che l’inosservanza degli obblighi informativi da parte dell’intermediario nei confronti dell’investitore possa cagionare la nullità del negozio, poiché quegli elementi informativi riguardano elementi utili per la valutazione della convenienza dell’operazione e la loro violazione non dà luogo a mancanza del consenso, e perché la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postula una violazione attinente ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto, e non invece alla illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative ovvero in fase di esecuzione, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista anche in riferimento a dette ipotesi.
Le suddette violazioni, se realizzate nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto, danno luogo a responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di risarcimento del danno; se invece riguardano le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto danno luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento (o inesatto adempimento), con la conseguente possibilità di risoluzione del contratto stesso, oltre agli obblighi risarcitori secondo i principi generali in tema di inadempimento contrattuale.
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4. La responsabilità dell’intermediario finanziario e il nesso di occasionalità necessaria.
Quando la società di investimento opera tramite i promotori finanziari, sono quest’ultimi a farsi carico della raccolta delle informazioni necessarie alla società per valutare adeguatezza e appropriatezza delle operazioni.
Recenti eventi e pronunce giurisprudenziali hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica sulla “leggerezza” con cui alcuni promotori finanziari hanno operato in strumenti finanziari derivati a danno di piccoli risparmiatori. In tal caso la società di intermediazione mobiliare (Sim) è responsabile in solido con il promotore dei danni arrecati da quest’ultimo al risparmiatore.
La normativa speciale dettata in materia si è andata sviluppando nel corso degli anni sancendo il principio di solidarietà tra la Sim e il promotore finanziario per fatto illecito di quest’ultimo. Già l'art 18 ter della L.n. 216/74, prevedeva l'obbligo per la Consob di disciplinare in apposito regolamento le garanzie che i soggetti operanti nel mercato dei valori mobiliari avrebbero dovuto prestare "in relazione alla responsabilità per danni che possano essere cagionati a terzi da fatto illecito commesso nell'esercizio delle incombenze ad essi affidate da coloro che (..) operano a qualunque titolo nell'interesse dei soggetti autorizzati".
Successivamente, la L.n. 1/91 disponendo all'art. 5, che i soggetti abilitati all'intermediazione mobiliare debbano avvalersi dell'opera di promotori di servizi finanziari per lo svolgimento dell'attività di distribuzione "fuori sede" dei prodotti, prevedeva nella medesima disposizione la responsabilità oggettiva della Sim per i danni prodotti dai promotori nello svolgimento delle incombenze: "la società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accettata in sede penale".
Tale enunciato è rimasto sostanzialmente invariato a seguito degli interventi dell'art. 23 comma 3 del D.Lgs 23.07.96 n.415 (c.d. decreto Eurosim) e dell'art. 31 comma 3 del TUF per il quale: "il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale".
Il presupposto della responsabilità indiretta dell'intermediario finanziario, costituito dalla connessione tra incombenze e danno, è integrato dal mero nesso di occasionalità necessaria, con il conseguente ampliamento dei confini della responsabilità della Sim, che si estenderebbe a fatti commessi dal promotore non solo oltre i limiti delle sue mansioni, ma anche completamente al di fuori dello svolgimento della sua attività.
Per l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dell’intermediario occorre, quindi, un collegamento tra l’esecuzione dell’incarico e la consumazione dell’illecito: questo collegamento viene ritenuto sussistente non solo in presenza di un rigoroso nesso causale, ma anche nelle ipotesi in cui esista tra fatto del preposto e incombenze affidategli un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’evento lesivo sia stato reso possibile o comunque agevolato dall’adempimento dell’incarico (Cass.n. 19166/05).
La responsabilità della Sim è giustificata dal fatto che la legge qualifica il promotore finanziario come un soggetto che professionalmente svolge per conto e nell'interesse di una società di intermediazione mobiliare e con vincolo di esclusiva, l'attività di sollecitazione alla stipula di contratti con la Sim. Purchè il promotore agisca come monomandatario di una determinata società di intermediazione, tenuto conto che opera fuori sede, quest'ultima ne risponde proprio per l'apparenza della situazione e per l'affidamento che si è venuto a creare nel cliente anche in ipotesi in cui il rapporto con il promotore fosse cessato, ma quest'ultimo continuasse ad avvalersi del materiale della Sim.
GIURISPRUDENZA RILEVANTE
Cass. Sez. III sent. 19.07.2002 n. 10580
“Le società di intermediazione mobiliare (Sim) possono offrire i propri servizi, nelle condizioni indicate dall’articolo 5, comma 1, della legge n. 1 del 1991 ed esercitare l’attività di sollecitazione del pubblico risparmio prevista dall’art. 1, co° 1, lett. f) della stessa legge solo mediante promotori di servizi finanziari che possono svolgere tale attività in qualità di dipendente, agente o mandatario, unicamente per le società con cui sono in rapporto. Ne segue, pertanto, che quando il comportamento del promotore rientra nel quadro delle attività funzionali all’esercizio delle incombenze di cui è investito il rapporto di occasionalità necessaria, in linea di principio, sussiste e così la responsabilità della società di intermediazione per i danni arrecati a terzi nello svolgimento di quelle incombenze”.
Corte di Cassazione sezioni Unite Civili 19.12.2007 n. 26724
La violazione dei doveri d’informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di risarcimento dei danni ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d’intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d’investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d’intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti a norma dell’art. 1418, comma 1, c.c.
Tribunale di Biella 5.06.2007
Secondo l’opinione prevalente la responsabilità dell’intermediario per il fatto del promotore integra un caso particolare di responsabilità oggettiva per fatto altrui, assimilabile a quella prevista dall’art. 2049 c.c., imputandosi alla società intermediaria nell’interesse della quale l’attività viene svolta, il costo del rischio creato dalla società stessa, prescindendo da ogni indagine relativa alla colpa, e ciò al fine di offrire una tutela rafforzata all’investitore, che può così contare anche sul patrimonio dell’intermediario E tale responsabilità sussiste anche se il promotore ha agito oltre i limiti delle se incombenze o trasgredendo gli ordini ricevuti o addirittura con dolo, purché l’attività sia in sé riconducibile all’incarico affidato.
Tribunale di Torino 7.10.2004
Ha natura oggettiva la responsabilità della società di intermediazione per danni cagionati dal promotore che abbia agito nell’ambito dell’esercizio delle incombenze affidategli dalla società stessa. La società preponente è pertanto responsabile nei confronti dell’investitore per i danni da questi subiti per effetto della distrazione di somme operata dal promotore e tale responsabilità non può ritenersi esclusa dal fatto che l’investitore abbia effettuato i versamenti di tali somme con modalità difformi da quelle previste dai contratti sottoscritti.
Tribunale di Mantova 13.10.2003
La responsabilità dell’intermediario per il fatto del promotore ha carattere essenzialmente oggettivo, imputandosi alla società intermediaria, nell’interesse della quale l’attività viene svolta dal promotore, il costo del rischio dell’attività medesima e quindi l’illecito del promotore.
Cass.n. 6091/2006
L’art. 5, comma 4 L.n.1/91, in tema di disciplina dell’attività di intermediazione mobiliare e di organizzazione dei mercati mobiliari, nel disporre che la società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, stabilisce una relazione di continuità con i principi generali dettati dall’art. 2049 c.c., la cui portata è stata estesa dal legislatore per offrire agli investitori un più efficace strumento di tutela”.
Cass. n. 20588/04
“è sufficiente un rapporto di necessaria occasionalità tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli, a nulla rilevando che il comportamento del promotore abbia esorbitato il limite fissato dalla società, come si desume dall’art. 2049 c.c., la cui portata è stata estesa dall’art. 5, comma 4 L.n.1/91”.