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La responsabilità per il danno da cosa: brevi cenni sulle esperienze straniere

Il diritto italiano prevede due testi, di cui l’uno (l’articolo 2051 del Codice civile) stabilisce un principio generale di responsabilità oggettiva per i fatti delle cose che si hanno sotto la propria custodia, e l’altro (l’articolo 2050 del Codice civile) impone il regime meno stringente di responsabilità per colpa presunta, il quale si applica alle attività pericolose, senza che i tribunali siano giunti fino ad oggi a delimitare chiaramente gli ambiti d’applicazione rispettivi delle due disposizioni. In ogni caso, lo sviluppo della responsabilità oggettiva si è manifestato soprattutto attraverso l’estensione della categoria delle attività considerate pericolose.

In Germania, il B.G.B. ha lasciato sotto la disciplina della responsabilità di diritto comune per colpa i danni causati da cose inanimate, avendo escluso questo principio solo per i danni dovuti al fatto di un animale o alla rovina di un edificio, e molti testi speciali hanno creato dei sistemi di responsabilità oggettiva per gli incidenti provocati a causa dei principali mezzi di trasporto, del gas, dell’elettricità, dei medicinali. La giurisprudenza, da parte sua, ha interpretato con una particolare severità il dovere di prudenza che grava sui soggetti, in particolare i professionisti, che fanno uso dei prodotti o dei macchinari pericolosi. Infine, grazie alla dottrina della prova prima facie, i tribunali tedeschi sono giunti a presumere frequentemente la colpa, partendo dalla constatazione del danno causato dall’attività pericolosa.

L’evoluzione del diritto inglese è stata completamente differente. In effetti, nel 1868 una sentenza celebre della Camera dei Lords, Rylands v. Flechter, sembra orientare la giurisprudenza verso la consacrazione di un sistema di responsabilità oggettiva, ponendo il principio secondo cui colui che porti sul proprio terreno o vi conservi un prodotto o una cosa suscettibile di causare un danno, nel caso gli sfugga, deve impedire a questa cosa di uscire all’esterno e, se non vi riuscisse, sarà responsabile prima facie di ogni danno che ne risulterà. Ma le decisioni posteriori, lontane dal trarre le conseguenze da questo principio e dal generalizzarne l’applicazione, non hanno fatto che restringerne la portata, di modo che alcuni autori inglesi ritengono che il tentativo fatto nel 1868 sia completamente fallito e che, specialmente a seguito della sentenza della Camera dei Lords Read v. Lyons del 1947, la prova della negligenza sia sempre più spesso richiesta per ammettere la responsabilità, senza distinguere se il danno sia dovuto al fatto personale o al fatto di una cosa. Ciò nonostante, i tribunali inglesi, facendo uso della massima res ipsa loquitur, sono riusciti ad alleggerire l’esigenza della prova della negligence in caso di danno fisico, in particolare per gli incidenti del lavoro e quelli della circolazione.

Negli Stati Uniti, seppur la giurisprudenza Rylands v. Flechter abbia incontrato in genere un accoglienza ostile, e che i danni causati dalla cosa restino in principio regolati dal diritto comune della responsabilità per il fatto personale, la legge e la giurisprudenza hanno dato vita ad una serie di regimi di responsabilità rigorosa estremamente efficaci e utilizzati, come quello a carico dei fabbricanti e costruttori di prodotti difettosi (product liability) o dei soggetti che esercitano certe attività pericolose (ultra-hasardous activities).

Il diritto cinese può essere avvicinato al sistema italiano. I “Principi fondamentali del diritto civile” della Repubblica popolare cinese, applicabili a partire dal 1 gennaio 1987, contengono l’articolo 122 relativo alla responsabilità dei fabbricanti e dei venditori di merci e accanto molte altre disposizioni relative alla responsabilità per determinate attività pericolose. Si tratta di un tipo di responsabilità oggettiva.

Al contrario vi sono sistemi ove solo il fatto di determinate attività pericolose è l’oggetto di una disposizione generale. E’ il caso dell’articolo 178 del Codice civile egiziano, il quale prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode “di cose che necessitano di una sorveglianza particolare e di mezzi meccanici”, responsabilità che può essere esclusa solo in presenza di una causa esteriore che non può essergli imputabile. La stessa disposizione, o disposizioni simili, si trovano nei differenti Codici che hanno subito l’influenza di quello egiziano. E’ il caso dei Codici siriano e libico, e più recentemente di quello giordano.

Si possono ricordare, infine, altre legislazioni che fondano la responsabilità del guardiano su una presunzione di colpa suscettibile di prova contraria. E’ il caso dei Codici delle obbligazioni tunisino (articolo 96) e marocchino (articolo 88), i quali permettono al guardiano di escludere la propria responsabilità provando di aver fatto ciò che era in suo potere al fine di impedire il danno.

BIBLIOGRAFIA:

ADAMS J., Products liability law in the United States: an overview, in Product liability: Prevention, Practice and preocess in Europe and United States, Kluwer Law and taxation Publishers

FRANKLIN M. –  RABIN R., Cases and materials on tort law and alternatives, University Casebook Series, 1992

MARKESINIS B. S., A comparative introduction to the german law of tort, Clarendonn Press, 1986


Autore: Valerio Foti


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