Definizione e natura
La legge italiana non disciplina espressamente il "contratto di albergo": non se ne trova menzione, infatti, né nel codice civile né nelle leggi speciali. Esiste invece una particolareggiata disciplina relativa ad aspetti specifici del rapporto tra albergatore e cliente quali il deposito in albergo e la responsabilità dell'albergatore per le cose portate o consegnate in albergo (artt. 1783-1786 c.c.), il privilegio dei crediti dell’albergatore sulle cose del cliente e la prescrizione del credito dell'albergatore (art. 2930 c.c.).
Si tratta pertanto di un contratto formalmente atipico che tuttavia conosce ampia diffusione nella prassi sociale.
Il contratto d'albergo viene definito come il contratto con cui l’albergatore, dietro corrispettivo di un prezzo, si obbliga a fornire al cliente una unità abitativa arredata e tutti i servizi, necessari o eventuali (lavanderia, riassetto della camera della camera, somministrazione di pasti, uso del telefono e di apparecchi radiotelevisivi, ecc.), che consentano un soggiorno in locali organizzati a tale scopo.
Si tratta dunque di una fattispecie complessa, il cui contenuto consiste in prestazioni molteplici, di dare e di facere, dovute dall'albergatore, alcune fondamentali, cioè quelle di fornire l'alloggio e i servizi ad esso collegati (riassetto della camera, somministrazione di luce e acqua, fornitura della biancheria), altre accessorie ed eventuali (somministrazione di pasti, servizio bar, lavanderia, centro benessere etc)
Come sottolinea la Cassazione Civile in alcune sue recenti sentenze, il contratto di albergo, “ha per oggetto una molteplicità di prestazioni che si estendono dalla locazione dell'alloggio alla fornitura di servizi, senza che la preminenza da riconoscere alla locazione dell'alloggio possa valere a fare assumere alle altre prestazioni carattere accessorio sotto il profilo causale[1]”.
E’ importante sottolineare la non accessorietà dei servizi ulteriori rispetto all’alloggio; se fossero semplicemente accessori, ci troveremmo di fronte ad un contratto di locazione. La peculiarità del contratto d’albergo è infatti da individuarsi nella unitarietà tra la prestazione di alloggio e le prestazioni ad esso collegate che ne possano consentire una immediata e continuata utilizzazione.
Vi è poi chi distingue tra prestazioni minime qualificanti e prestazioni qualificanti ulteriori; fra queste solo le prime si porrebbero qual elementi necessari per l’esistenza di un contratto d’albergo, mentre le altre rilevano al fine dell’attribuzione alberghiera di una determinata categoria[2].
La nozione e le regole del contratto d’albergo si estendono a tutte le strutture ricettive, indipendentemente dalla terminologia usata per i vari tipi (hotel, villaggio turistico, motel, campeggio, rifugio alpino, affittacamere, bed & breakfast, beauty farm, ecc.).
Ciò è agevolmente deducibile dall’art. 1786 che estende le norme sul deposito in albergo a case di cura, pensioni, stabilimenti balneari e simili. Sulla stessa linea anche la giurisprudenza che in numerose sentenze ha equiparato, ai fini della disciplina applicabile, gli alberghi ad altre strutture ricettive[3].
Una distinzione netta va invece effettuata rispetto alla locazione. Nel contratto d’albergo al godimento dell’immobile si accompagna la fornitura di servizi aggiuntivi, quali la pulizia dell’alloggio o il cambio della biancheria; nel rapporto di locazione nessuna prestazione accessoria alla concessione in godimento è possibile; la prestazione dell’albergatore ha cioè un contenuto più ampio e diverso dalle prestazioni del locatore di cose. Inoltre l'alloggio alberghiero non viene mai affidato al solo controllo ed accesso da parte del cliente con esclusione dell'albergatore, ciò che è invece proprio del rapporto tra conduttore e locatore.
Anche la giurisprudenza differenzia nettamente le due fattispecie, ponendo l’accento sulla differenza di prestazioni; nella locazione l’oggetto della prestazione è il solo godimento dell’immobile, nel contratto d’albergo il godimento dell’alloggio si integra con serie di servizi aggiuntivi di tipo alberghiero; ed anzi sottolinea che è irrilevante che il cliente faccia un uso parziale di tali servizi o che il godimento abbia carattere stabile e non temporaneo[4].
Il contratto di albergo va anche distinto dal contratto di multiproprietà alberghiera (comproprietà di un bene immobile con destinazione alberghiera), nel quale l'unità immobiliare appartiene a più proprietari. Un medesimo appartamento viene venduto separatamente a più persone che ne possono godere a turno ciascuna per un determinato periodo dell’anno. Il diritto di ciascun multipropritario è perpetuo e disponibile; l’albergo oggetto della multiproprietà è indivisibile. Le parti comuni del complesso residenziale sono invece di condominio[5]. L’albergo viene dato in locazione a un gestore professionale, mediante un contratto di locazione pluriennale[6].
Deve ravvisarsi un altro tipo di contratto atipico nella fattispecie costituita da un contratto di albergo a cui si accompagnano servizi ulteriori rispetto all’alloggio che assumono un'importanza di gran lunga prevalente rispetto all'alloggio, e che pertanto acquistano una propria autonomia, potendo essere utilizzati anche da chi non è ospite dell'albergo, e potendo, in forma separata, formare oggetto di un contratto, quale l'appalto di servizio. Si pensi ad esempio ad un convegno che si svolge in albergo; l’alloggio in albergo dei partecipanti può avere una funzione non prevalente, anche a livello di costi, rispetto ai servizi congressuali (utilizzo delle sale, noleggio delle attrezzature tecniche, servizi di segreteria ecc) e dei servizi ristorativi (colazioni di lavoro, coffee breaks, ecc) [7].
Tale contratto assume la natura di contratto misto, la cui disciplina deve essere individuata in base alla teoria dell’assorbimento, che predilige la disciplina dell’elemento prevalente ovvero la disciplina dell’appalto.
Circa la natura giuridica, il contratto d’albergo viene considerato un contratto di tipo misto, la cui causa è costituita dalla risultante della fusione tra le cause di più contratti nominati; le prestazioni cui si obbliga l’albergatore sono molteplici ed eterogenee, seppur coordinate e collegate in funzione di uno scopo unitario, e rimangono regolate dalle norme dettate per i contratti nominati cui le stesse sono riconducibili: locazione (godimento dell’unità abitativa), comodato (uso a titolo gratuito di alcuni beni), somministrazione (fornitura periodica di vitto), contratto di prestazione d’opera (prestazione di servizi extraalberghieri)[8], contratto di trasporto (si pensi al trasporto organizzato dall’albergatore a favore dei clienti che desiderano raggiungere le piste da sci o la spiaggia o il centro città e il trasporto può anche essere gratuito, non essendo il corrispettivo un suo elemento essenziale), di deposito (per le cose portate o consegnate in albergo).
Le diverse prestazioni compiute dall’albergatore, pur nella loro diversa rilevanza, essenzialmente si pongono in funzione di un risultato unico; quello di assicurare al cliente un alloggio comodo e confortevole. Esse rispondono pertanto ad una funzione economica unitaria e ad un unico intento pratico e tutte si coordinano intorno ad un nucleo essenziale, quella della prestazione dell’alloggio, ponendosi rispetto a questa prestazione come mezzi per la migliore e più completa realizzazione.
Naturalmente mentre le obbligazioni di prestare l’alloggio (e le prestazioni necessarie collegate alla fornitura di alloggio) devono in ogni caso sussistere perchè si possa parlare di contratto d’albergo, l’albergatore non è tenuto a compiere anche le altre prestazioni accessorie, se non richieste, così come il cliente non è obbilgato ad avvalersi di tutti quei servizi che l’albergatore abbia organizzato per i clienti (bar, ristorante, lavanderia, telefono, escursioni)[9].
Alle stesse conclusioni è pervenuta la Corte di Cassazione con tre sentenze che sottolineano la natura di contratto atipico misto, specificando che le prestazioni cui si obbliga l’albergatore sono molteplici ed eterogenee (andando dalla locazione dell’alloggio alla prestazione di servizi ed anche al deposito) e che la preminenza che in generale deve riconoscersi alla locazione dell’alloggio non vale, sotto il profilo causale, a fare assumere alle altre prestazioni carattere meramente accessorio[10].
Tuttavia giova specificare che l’applicazione rigorosa di tali criteri mal si concilia a contratti come quello d’albergo, che sono sì atipici sotto il profilo formale, ma che sicuramente sono tipici dal punto di vista sociale. Ciò equivale a dire che la disciplina del rapporto va ricercata non solo nelle norme codicistiche disciplinanti figure affini ma anche negli usi, nella prassi sociale[11].
Parti del contratto
L'albergatore va inquadrato come imprenditore commerciale e il contratto di albergo come contratto di impresa.
Cliente è il beneficiario dei servizi di ospitalità offerti dall’albergatore; non sempre coincide con il contraente dal momento che il contratto può essere concluso da una persona (fisica o giuridica) che non corrisponde al fruitore del servizio. Si pensi all’invitato di colui che ha stipulato il contratto o all’ipotesi di prenotazione alberghiera effettuata da una agenzia di viaggio.
Forma
Per il contratto d'albergo non è obbligatoria la forma scritta anche se ragioni di opportunità pratica la rendono preferibile. Nel caso di contestazioni successive, sull'esistenza dell'accordo, i termini, le modalità d'esecuzione, lo scritto costituirà prova delle reciproche obbligazioni e diritti. Anche la disdetta della prenotazione non è subordinata alla forma scritta, per cui può essere esercitata anche verbalmente, semprechè tale forma di accettazione non sia stata esclusa dalla presentazione dell’offerta fatta dall’albergatore.
Classificazione
In base ai criteri di classificazione dei contratti, siamo dunque in presenza di un contratto atipico. E’ un contratto bilaterale in quanto stipulato da due parti (generalmente albergatore e cliente, ma non sempre, si pensi alle stipulazione in favore di terzo o tramite intermediario ad es. agenzia di viaggio); è un contratto non formale nel senso che le parti possono servirsi di ogni mezzo per rendere riconoscibile la volontà di impegnarsi; è un contratto consensuale che si perfeziona sulla base del consenso; è un contratto ad efficacia obbligatoria, cioè che consiste nell’assunzione di obbligazioni a carico delle parti; è un contratto di durata, la cui esecuzione si protrae nel tempo; è un contratto a esecuzione differita, giacchè la prestazione è rinviata per volontà delle parti ad un momento successivo alla perfezione del contratto (ma non nel caso di walk-in cioè di presentazione del cliente direttamente in albergo senza prenotazione); è un contratto a prestazione corrispettive ossia con reciprocità di attribuzioni e sacrifici patrimoniali; è un contratto a titolo oneroso nel senso che ciascuna delle parti riceve un vantaggio dietro un corrispettivo sacrificio.
Conclusione
Il momento in cui il contratto d’albergo è concluso non è pacifico né in dottrina né in giurisprudenza. Tralasciando nel dettaglio le varie posizioni, le dissertazioni possono ricondursi a due teorie. La prima vede la prenotazione del cliente come momento nel quale il contratto si perfeziona. La seconda vede la prenotazione come un atto preparatorio (sia essa da considerarsi contratto preliminare o opzione o contratto atipico) dal quale possono sorgere obbligazioni solo a carico dell’albergatore o carico di entrambe le parti, con ciò sottolineando che il contratto d’albergo si perfeziona solo nel momento dell’arrivo del cliente.
In generale, un contratto si perfeziona quando chi ha fatto la proposta viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326 c.c.).
Nella pratica il cliente può prenotare una camera personalmente tramite telefono o in forma scritta o ancora può rivolgersi ad un'agenzia di viaggi (ivi incluse le c.d. web agency cioè gli operatori che operano tramite internet) che funge da intermediario oppure può presentarsi personalmente e ottenere l’alloggio immediatamente, previa disponibilità dell’albergo.
Alla luce di ciò, appare più corretto sostenere che il momento perfezionativo del contratto è costituito dalla prenotazione del servizio da parte del cliente; la prenotazione ha la funzione di accettazione di una proposta contrattuale formulata dall’albergatore e il contratto si intende quindi concluso quando l’albergatore ha avuto conoscenza della avvenuta accettazione tramite la prenotazione. Ovviamente quando il cliente arrivi in albergo senza prenotazione, il contratto si intende concluso, quando il cliente accetti la tariffa offerta dall’albergo e occupi l’alloggio assegnato.
La giurisprudenza perviene alle stesse conclusioni, specificando come il momento in cui si perfeziona l'accordo contrattuale si verifica con l'accettazione, da parte del cliente o dell’agenzia di viaggio, dell'offerta dell'albergatore e questo è valido anche per una prenotazione effettuata per un periodo futuro e indipendentemente dall’assegnazione o dalla occupazione della camera[12].
Proponente viene considerato in genere l’albergo. La gestione alberghiera, per il fatto in sé di essere esercitata, si traduce in una costante offerta di contratto rivolta al pubblico, ad un destinatario indeterminato mediante la propria insegna, i messaggi pubblicitari, gli opuscoli informativi anche attraverso mezzi informatici (si pensi al sito web dell’albergo), configurando una ipotesi di offerta al pubblico alla stregua dell’art. 1336 c.c.
Non essendo un contratto formale, l’accettazione da parte del cliente può avvenire verbalmente (anche mediante mezzi telefonici). Ma l’albergo può richiedere espressamente per l’accettazione la forma scritta e pertanto l’accettazione del cliente non ha effetto se data in forma diversa (art. 1326 co. 4 c.c.).
L’accettazione del cliente non conforme alla proposta equivale a nuovo proposta (art 1226 co. 6 c.c.); questo nella prassi avviene soprattutto con le agenzie di viaggio per la prenotazione di gruppi, la cui negoziazione può essere molto complessa.
La proposta può essere revocata finchè il contratto non sia concluso.
L’albergo può tuttavia impegnarsi a tener ferma la proposta per un certo periodo di tempo (accade solitamente per le prenotazioni di gruppi), per cui l’albergo rimane vincolato alla propria offerta mentre la controparte è libera di accettarla o meno nel termine fissato
Si tratta di proposta irrevocabile (art 1329 c.c.) o di opzione (art 1331 c.c.); l’identità del regime è identica, tuttavia la struttura giuridica varia in quanto la prima ha natura di atto unilaterale da parte dell’albergo, mentre la seconda è un accordo tra le parti. Nella prassi alberghiera si è soliti usare il termine opzione indifferentemente a seconda che si tratti di proposta irrevocabile o di opzione.
Rafforza la considerazione che il contratto è concluso al momento della prenotazione la circostanza che in molti casi (vedi la prenotazione di gruppi per i quali è richiesto il prepagamento prima dell’arrivo) l’esecuzione, cioè l’adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto, ha inizio prima della data di check-in.
La prenotazione validamente effettuata fa nascere obbligazioni, fino al momento di presentazione del cliente in albergo, a carico del solo albergatore o in capo ad entrambe la parti a seconda che si tratti di prenotazione semplice e prenotazione rafforzata.
La prenotazione pura e semplice è la prenotazione non accompagnata dal versamento di una caparra o dalla garanzia di una carta di credito.
Fino al momento di presentazione del cliente in albergo, l‘albergatore è l’unica parte a carico della quale sorgono obbligazioni (di tenere la camera a disposizione). Il cliente non ha obblighi ed è libero di usufruire o meno dei servizi alberghieri. Qualora ciò non avvenisse, egli non risponde dei danni derivanti dall’inadempimento; ovviamente, in base al principio del comportamento secondo correttezza (art. 1175 c.c.), il cliente dovrebbe usare l’accortezza di avvisare in caso di disdetta.
In questi casi gli alberghi si tutelano, inserendo nel contratto un c.d. time limit; la camera viene tenuta a disposizione del cliente fino ad un determinato orario (in genere le 18.00 del giorno di arrivo). Il time limit configura un termine essenziale cioè un termine di carattere perentorio la cui inosservanza comporta l’automatica risoluzione del contratto ( art 1457 c.c.). Si tratta di termine soggettivo in quanto sono le parti che collegano all’infruttuosa scadenza del termine gli effetti di risoluzione del contratto. La violazione del time limit comporta lo scioglimento del contratto senza che a tal fine sia necessaria una pronuncia giudiziale o un atto del creditore; si tratta di una risoluzione automatica.
Se al momento della prenotazione, il time limit non viene invece esplicitato, il contratto si intende invece tacitamente sottoposto alle condizione sospensiva dell’arrivo del cliente. I clienti subordinano tacitamente l'efficacia o la risoluzione del contratto a tale evento. Trattasi di condizione potestativa, cioè dipendente dalla volontà di una delle parti ma non meramente potestativa perchè per il cliente non è indifferente compiere l’attività posta come condizione (art. 1355 c.c.).
La prenotazione rafforzata è la prenotazione accompagnata dal versamento di una caparra o dalla garanzia di una carta di credito. In questo caso si crea a carico di entrambe le parti un vincolo giuridico di carattere bilaterale che comporta inadempimento contrattuale nel caso in cui non venga rispettato; pertanto l’albergo ha l’obbligo di tenere la camera a disposizione e il cliente ha l’obbligo di presentarsi o disdire entro i termini fissati. La disdetta di una della parti deve quindi essere considerata inadempimento contrattuale.
L’importo della caparra è stabilito dall’accordo delle parti. Si noti peraltro che nelle prenotazioni di gruppo, oltre al versamento della caparra, è spesso richiesto il pagamento anticipato totale, in genere da effettuarsi in più saldi.
In alternativa al versamento della caparra, soprattutto per prenotazioni individuali, l’albergo richiede una carta di credito a garanzia su cui verrà eventualmente addebitata la penale dovuta per la mancata cancellazione o il mancato arrivo.
Caparra
Se è versata una caparra e il cliente cancella l’albergo ha diritto di ritenere la caparra.
Gli operatori spesso indicano indifferentemente il termine caparra, senza specificare se tratti di caparra penitenziale o confirmatoria.
La caparra penitenziale (art. 1386 c.c.) è una somma versata come corrispettivo del diritto al recesso e la parte adempiente può pretendere solo la caparra e non anche il risarcimento del danno
La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) è una somma versata a fini di garanzia, di autotutela e predeterminazione del danno. Ha quindi una triplice funzione, di preventiva liquidazione del danno; di garanzia dell’obbligazione (l’albergo che riceve la caparra ha il potere di trattenerla in caso di mancato arrivo o cancellazione oltre i termini previsti); di autotutela, in quanto l’albergo ha il potere di risolvere il contratto in caso di inadempimento senza dover proporre azione giudiziaria o intimare la diffida, ma semplicemente comunicandolo alla parte inadempiente. Se il contratto trova esecuzione, la caparra dovrà ovviamente essere conteggiata in favore del cliente. A differenza della clausola penale e della caparra penitenziale, la parte adempiente può chiedere o l’esecuzione del contratto o la risoluzione giudiziale del contratto e il risarcimento del danno effettivo.
Clausola penale.
Molti alberghi, per ogni prenotazione, stabiliscono una penalità di cancellazione, che generalmente portano a conoscenza dell’altra parte in forma scritta. Si tratta di una clausola penale (art. 1382 c.c.) cioè di un negozio accessorio al contratto d’albergo, che determina in via preventiva e forfettaria il risarcimento del danno in caso di mancata presentazione del cliente o di mancata cancellazione entro i termini previsti; tale penale è in genere pari al costo di un pernottamento per prenotazioni individuali; per le prenotazioni di gruppi è pari ad una percentuale dei pernottamenti cancellati che è tanto maggiore quanto più ci si avvicina alla data di arrivo.
La prestazione è dovuta indipendentemente dalla prova del danno, l’albergo pertanto non ha l’onere di provare il danno subito, né, d’altronde, può pretendere il risarcimento del danno ulteriore (ad es. la penale era per una notte, l’albergo non ha rivenduto la camera per le altre notti originariamente prenotate e non può chiedere il risarcimento per gli ulteriori pernottamenti cancellati e non rivenduti).
Dal suo canto il cliente non può utilmente provare che il danno effettivo è inferiore all’ammontare della penale.
La limitazione del danno risarcibile nella misura della clausola penale non opera in caso di inadempimento del debitore per dolo e colpa grave; ciò nel rispetto del principio (fissato dal 1229 c.c) che vieta il preventivo esonero del debitore da responsabilità per dolo o colpa grave[13].
Efficacia del contratto tra le parti
Una volta concluso il contratto ha tra le parti la stessa forza vincolante della legge (art 1372 c.c.). Va da sé che i contraenti non possono sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale.
Fra le cause di risoluzione ammesse dalla legge è però espressamente disciplinato il recesso convenzionale (quello cioè previsto contrattualmente con apposita clausola, art. 1373 c.c.). Nel contratto d’albergo è generalmente stabilito una data entro la quale il cliente può cancellare la camera (quindi recedere dal contratto) senza incorrere nella applicazione di penale (nella prassi per prenotazioni individuali in genere non oltre 24 ore prima dell’arrivo).
Nei contratti di durata, come il contratto d’albergo, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (art 1373 co.2 c.c.). Pertanto nel caso di riduzione del numero dei pernottamenti o di altri servizi accessori (ad es, servizi di ristorazione) il cliente ha l’obbligo di pagare per i servizi usufruiti e l’albergatore di fornire quelli in corso. In tali casi si configura però un inadempimento, ancorché parziale, che può comportare un risarcimento.
Contratto a favore di terzi
Accade che il prenotante riservi (e talvolta paghi anche) non per sé ma a favore di terzi (esempio frequente prenotazioni effettuate dagli sposi per propri parenti in occasione del matrimonio). Questo contratto a favore di terzo, è possibile, secondo i principi generali, alla condizione che lo stipulante abbia un interesse a tale prestazione e in questo caso i rapporti intercorrono tra i contraenti e non impegnano la sfera dei terzi, salvo responsabilità dirette del cliente per atti compiuti durante lo svolgimento del contratto (come danneggiamenti della camera). Per l’acquisto dei diritti il terzo deve dichiarare di voler approfittare della stipulazione in suo favore, fattispecie che si intende verificata al momento della presentazione in albergo (art. 1411 c.c.)[14].
Rappresentanza
Diverso è il caso in cui un soggetto opera in rappresentanza del cliente; ipotesi tipica è l’agenzia di viaggio che funge da intermediario tra cliente e albergo.
L’agenzia agisce in nome e per conto del cliente sul quale ricadono gli effetti del contratto concluso (ipotesi di rappresentanza diretta) oppure agisce in nome proprio e per conto del cliente (rappresentanza indiretta).
L’attività intermediaria delle agenzie può avere carattere occasionale oppure essere oggetto di apposite convenzioni; tali contratti sono da taluno denominati contratti alberghieri [15] ed hanno ad oggetto la fornitura di prestazione alberghiere da fornire a gruppi o un singolo cliente dell’agenzia.
Contratto per persona da nominare
Nella pratica alberghiera può anche verificarsi che il prenotante riservi per una persona da nominare; in tal caso il prenotante si riserva al momento della prenotazione la nomina di una persona che acquisterà i diritti ed assumerà gli obblighi che derivano dal contratto (esempio tipico prenotazione effettuata da una azienda a favore di un proprio collaboratore il cui nome verrà comunicato in seguito) restando, comunque, inteso che in caso di mancata nomina, lo stipulante rimane parte del contratto, e pertanto gli effetti negoziali si producono nei suoi confronti. Le parti in genere si accordano sul termine di comunicazione della nomina; in mancanza l’accettazione della nomina della persona nominata (ai sensi dell’art. 1402 co. 2 c.c.) si intende verificata al momento di presentazione in albergo del cliente.
Cessione del contratto
Nella pratica può avvenire che sia l’albergatore che il cliente sostituiscano a loro un terzo cessionario nei rapporti che derivano dal contratto; (ad es, riprotezione da parte dell’albergo di gruppi, prenotazione effettuate da una azienda per un proprio dipendente che viene ceduta ad una agenzia per la gestione e il pagamento); nella prassi alberghiera sono fattispecie considerate fisiologiche alla natura degli affari e di non rara verificazione.
Il consenso del contraente ceduto è tuttavia necessario al perfezionamento dell’acquisto e il contraente ceduto può non liberare il cedente dalle obbligazioni derivanti dal contratto, pur restando il cedente debitore in solido ma in posizione sussidiaria (artt. 1406 e 1408 c.c.).
Nella prassi il contratto viene ceduto anche a prestazioni parzialmente eseguite (ad esempio il cliente ha già fatto check-in e una agenzia di viaggio subentra al cliente). Secondo l’art. 1406 c.c. non sarebbe ammessa la cessione del contratto a prestazioni già eseguite. Questa norma ha infatti creato qualche difficoltà proprio in queste ipotesi intermedie. Secondo la interpretazione letterale della disposizione in commento, la cessione del contratto non sarebbe utilizzabile in tali fattispecie perché difetterebbe il requisito della non-esecuzione delle prestazioni (infatti la esecuzione, anche se parziale, ha già avuto luogo). La dottrina tende a superare il dato normativo ed anche la giurisprudenza, dapprima timidamente, poi con orientamento che pare in via di consolidazione, ha accolto una nozione di non-esecuzione delle prestazioni piuttosto ampia e tale da consentire un più ampio margine di operatività all'autonomia privata.
Diffida ad adempiere
Nella fase di materializzazione dei gruppi, accade che, concluso il contratto, stabilita la clausola penale, l‘eventuale caparra e i termini per il prepagamento, il cliente non adempia alle scadenze di pagamento. L’albergo può in tali casi legittimamente fissare un termine per l’inadempimento (art. 1454 c.c.); presupposto è l’inadempimento di non scarsa importanza imputabile al debitore, presupposto che si considera verificato nel caso in specie. La diffida deve essere intimata per scritto (requisito essenziale a pena di nullità), deve fissare un termine congruo e contenere la dichiarazione espressa che l’albergo recederà dal contratto se il cliente non avrà adempiuto entro il termine fissato. La congruità del termine è fissata dal codice in quindici giorni, ma data la natura del contratto e gli usi un termine minore può essere considerato congruo. Ovviamente la diffida può essere revocata, fino a quando non è scaduto il termine fissato; l’albergo può anche prorogare il termine. Scaduto infruttuosamente il termine indicato nella diffida, il contratto si risolve di diritto senza ulteriori formalità.
Eccezione di inadempimento
Al momento del check-in, l’albergo può richiedere un pagamento anticipato ovvero una garanzia sotto forma di rilascio dei dati della carta di credito; di fronte al mancato pagamento anticipato o alla mancata corresponsione di adeguata garanzia, l’albergatore può sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni e quindi può rifiutare di ospitare il cliente (art 1460 c.c.). Secondo la dottrina è ammissibile l'esercizio anche stragiudiziale dell'eccezione; si afferma, infatti, che l'art. 1460 appresterebbe uno strumento di tutela non solo processuale, ma destinato ad operare anche fuori del giudizio, rendendo legittimo un rifiuto della prestazione altrimenti non consentito[16]. Il rimedio ha un carattere meramente dilatorio, comportando la sola sospensione della prestazione dovuta fino a quando la controprestazione non sia stata adempiuta; va da sé che trattandosi di un contratto di durata le cui prestazione hanno un termine, se il pagamento non viene effettuato o la garanzia non è data, l’albergo può rifiutare il cliente e legittimamente recedere dal contratto per inadempimento.
Obblighi delle parti
Gli obblighi a carico del cliente e dell’albergo sono strettamente legati al libero e utile godimento dell’alloggio per il tempo previsto e possono essere desunti dalle norme generali sui contratti e dalla disciplina particolare dei contratti di locazione, appalto e somministrazione[17].
Obblighi dell’albergatore
Gli obblighi che l’albergatore assume con questo contratto sono:
1. la fornitura dell’alloggio e dei servizi accessori necessari (come la pulizia e il riassetto della camera) e degli altri servizi dedotti in contratto (ad es. somministrazione dei pasti).
2. l’utilizzo degli spazi comuni e di tutti i servizi offerti dalla struttura dell’hotel (si pensi ad esempio agli alberghi con piscina o con centro benessere);
3. la consegna dell’alloggio in buono stato di manutenzione e il mantenimento della stessa in stato tale da servire all’uso convenuto (art. 1575 e 1576 c.c.), garantendo per la mancanza di vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito (art. 1578 c.c.)
4. obbligo di custodia delle cose appartenenti ai clienti portate o consegnate in albergo (artt. 1783 ss. c.c ).
5. divieto di apportare variazioni al contenuto del contratto e alle modalità convenute se il cliente non le ha autorizzate (art. 1659 c.c.).
6. obblighi di protezione, che possono farsi risalire agli articoli 1175 (comportamento secondo correttezza) e 1375 (buona fede contrattuale), indicandosi con tale espressione l’obbligo, per l’albergatore, di garantire la sorveglianza, l’igiene, e la sicurezza dei luoghi ove si svolge il servizio, nel rispetto delle normative vigenti e quindi di garantire la sicurezza e l’incolumità fisica del cliente. Si ritiene così, ad esempio responsabile l’albergatore per i danni subiti dal cliente a causa dell’illuminazione non funzionante e della mancanza di punti di appoggio lungo le scale; o per i danni causati da un pavimento sconnesso; o, ancora, per i danni subiti dal cliente scivolato nel vano doccia privo di box, maniglie e tappetini antisdrucciolo. L’albergatore è esonerato, totalmente o parzialmente, da tale responsabilità se l’evento dannoso è causato dalla condotta negligente del cliente o se a tale negligenza vi ha concorso.
Si può però escludere l'obbligo di sorveglianza sulle attività dei clienti al fine di dissuaderli dal tenere un comportamento pericoloso.
L’eventuale danno patito dal cliente a causa della mancata predisposizione di tali cautele è fonte di responsabilità contrattuale[18].
La ratio della responsabilità dell’albergatore in commento è data dal fatto che il viaggiatore entra in una struttura all'interno della quale non può esercitare alcuna forma di controllo. Egli ha diritto al risarcimento poiché non è in grado di salvaguardare da pericoli se stesso e i propri beni, non si trova nella propria abituale abitazione dove ha eventualmente collocato dispositivi idonei a preservarlo da furti e danneggiamenti. In sostanza il cliente si è completamente affidato ad un altro soggetto, l'albergatore, che dovrà comportarsi in modo da garantirgli un soggiorno sicuro. Il verificarsi di eventi dannosi si presume che derivi da una mancanza o da un difetto dell'organizzazione predisposto dall'albergo e va perciò necessariamente a lui imputato prescindendo dalla sua colpa e dal suo comportamento proprio per questo si deve parlare di responsabilità oggettiva nel senso che la responsabilità si fonda soltanto su di un nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'attività alberghiera[19].
L’albergatore ha poi l’obbligo di contrarre con chiunque ne faccia richiesta, con esclusione di qualsiasi comportamento discriminatorio. Il rifiuto è legittimo solo in mancanza di alloggi disponibili e nel caso di mancanza, da parte del cliente, di documenti idonei all’identificazione. L’albergatore, infatti, ha l’obbligo di conservare una scheda riportante le generalità del cliente e di trasmettere copia all’autorità di pubblica sicurezza (art. 109 T.U.L.P.S.)
Obblighi del cliente
1. Il cliente ha l'obbligo di pagare il corrispettivo, a meno che il pagamento non avvenga tramite agenzia o tramite altra azienda o persona;
2. ha l’obbligo di occupare e rilasciare i locali occupati nel termine stabilito; se libera la camera in ritardo dovrà corrispondere il corrispettivo anche per il periodo di ritardo, salva la possibilità di risarcire all’albergo il maggior danno consistente nella più alta tariffa che l’albergatore avrebbe ottenuto da altra persona (art. 1591 c.c.).
3. è tenuto al rispetto dei locali nei quali è alloggiato, che non vanno danneggiati (art. 1587 e 1588 del c.c.) utilizzando la struttura con diligenza nel rispetto dei regolamenti interni (ad es. in molti alberghi è fatto divieto di svolgere determinate attività, come lo stirare, farsi da mangiare in hotel, ricevere ospiti in camera ecc.);
4. è tenuto al rispetto degli spazi comuni (hall, bar, ristorante)
5. deve custodire le cose con la diligenza del buon padre di famiglia a lui consegnate o che trova in camera (si pensi alla chiave della stanza o agli asciugamani da usare in piscina o agli apparecchi radiotelevisivi che trova in camera) e può servirsene solo per l’uso a cui sono destinati (art 1804 c.c.), restituendole alla partenza (art. 1809 c.c.).
6. deve restituire l’alloggio all’albergatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta (art. 1590 c.c.).
Per quanto riguarda il pagamento, va ricordato che secondo quanto disposto dall’art 2760 c.c. per i crediti verso i clienti, l'albergatore gode di un privilegio sulle cose portate in albergo (per esempio il bagaglio, l'autovettura introdotta nel parcheggio dell'albergo, i valori consegnati in deposito, ecc.), sulle quali può esercitare un diritto di ritenzione anche in pregiudizio di eventuali diritti vantati da terzi; su di esse ha come si dice, diritto di preferenza agli altri eventuali creditori del cliente. Tale credito, tuttavia, si prescrive con il decorso di sei mesi (art. 2954 c.c.). Si tratta di prescrizione relativa: l'albergatore può sempre dimostrare che il pagamento non è avvenuto. Naturalmente l'onere della prova, in questo caso, è a suo carico.
Adempimento
Una volta concluso, il contratto è fonte di obbligazioni e di diritti per le parti che significa che le parti devono adempiere alle obbligazioni da esso nascenti. L’adempimento delle obbligazioni assunte cioè l’esecuzione del contratto si protrae nel tempo, essendo, come già accennato, il contratto d’albergo un contratto di durata.
L’albergatore e il cliente devono comportarsi secondo i principi di correttezza (art 1175 c.c.) e nell’adempimento delle obbligazioni l’albergatore deve usare la diligenza richiesta dalla natura dell’attività professionale (art. 1176 co. 2 c.c.).
Il modo normale di estinguere le obbligazioni è l’adempimento.
Adempimento del cliente è il pagamento della tariffa concordata.
Adempimento dell’albergatore è la prestazione dei servizi dedotti in contratto (pernottamento, prima colazione, etc.).
Adempimento parziale
Nella prassi può accadere che l’albergo possa ospitare il cliente solo per un numero di notti inferiori a quelle prenotate o che il cliente all’arrivo diminuisca il numero dei pernottamenti originariamente prenotati.
In base all’art. 1181 c.c., l’adempimento parziale configura un adempimento inesatto che il creditore può legittimamente rifiutare, indipendentemente dalla colpa del debitore (e quindi dalle giustificazioni dal medesimo addotte a sostegno della mancata esecuzione integrale della prestazione); né occorrono accertamenti da parte del giudice il cui intervento potrà aver luogo successivamente allorquando dovrà giudicare la responsabilità del debitore per i danni[20]. Nella pratica il rifiuto di un adempimento parziale è ipotesi infrequente, salvo comunque il risarcimento del danno o l’applicazione della clausola penale.
Tempo dell’adempimento
Se non è determinato il tempo in cui il pagamento deve essere eseguita, l’albergo può esigere il pagamento immediatamente (art 1183 c.c.), o comunque non oltre il rilascio della camera.
Tuttavia, le parti possono accordare un termine per il pagamento (per i c.d. pagamenti a sospeso). L’albergatore non può allora esigere la prestazione prima della scadenza (art. 1206 c.c.), salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore (art. 1185).
Le modalità, il luogo e il tempo delle prestazioni a favore del cliente sono invece già stabilite in contratto.
Risoluzione del contratto
Causa di risoluzione tipica del contratto è l’inadempimento. Trattandosi di contratto commutativo a prestazioni corrispettive è applicabile anche la disciplina della risoluzione per impossibilità sopravvenuta e eccessiva onerosità, anche se nella pratica sono fattispecie piuttosto infrequenti.
Inadempimento
Tra gli inadempimenti più comuni da parte del cliente sono da indicare:
· il mancato arrivo.
· l’arrivo ritardato o la partenza anticipata, che comporta per l’albergo l’impossibilità di destinare ad altri clienti le camere di cui era stata effettuata la prenotazione;
· il mancato pagamento del conto da parte del cliente. In questo caso l’albergatore ha diritto a far sequestrare il bagaglio del cliente, a garanzia del suo credito.
Tra gli inadempimenti più comuni dell’albergatore:
· il cliente, che ha effettuato la prenotazione dell’hotel, non la trova disponibile;
· il cliente è accomodato in una stanza di tipologia inferiore (ha prenotato una camera deluxe ed è accomodato in camera standard);
· il cliente è alloggiato per un numero di notti inferiori a quelle originariamente prenotate.
Il mancato arrivo del cliente e la mancata predisposizione della camera configurano un adempimento totale.
Configurano una fattispecie di inadempimento inesatto l’ipotesi del cliente che soggiorna un numero di notti inferiori a quelle prenotate oppure l’ipotesi in cui l’albergo accomoda il cliente in un alloggio di categoria inferiore rispetto alla camera prenotata
Un inadempimento relativo (ritardo) si ha infine quando la prestazione è provvisoriamente ineseguita, ad esempio nel caso in cui il cliente prenotato per più giorni si presenta in albergo il giorno successivo giorno ovvero rilascia la camera prima in anticipo.
Risarcimento del danno
Le parti hanno il dovere di eseguire esattamente le prestazioni dedotte in contratto. La parte che non adempie alle proprie obbligazioni è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che ciò sia dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile (art 1218 c.c.).
L’inadempimento perciò sussiste per il solo fatto che la prestazione sia rimasta ineseguita, salvo l’oggettiva impossibilità.
Alla base di quanto detto, sembrerebbe non configurare ipotesi di causa non imputabile di inadempimento il mancato arrivo del cliente per sciopero dei mezzi pubblici, atteso il fatto che tale inadempimento era evitabile usando lo sforzo di diligenza richiesto per la prestazione.
Il creditore ha l’obbligo di evitare o ridurre i danni a lui procurati dall’inadempimento del debitore, (art. 1227 c.c.) così ad es. l’albergatore deve prontamente rivendere le camere cancellate dal cliente, il cliente deve accettare la sistemazione alternativa che l’albergatore ha trovato in caso di overbooking.
Esclusione o limitazione della responsabilità
Le norme sul deposito alberghiero sono inderogabili e l’albergatore non può esimersi da responsabilità per danni o furti ai bagagli o oggetti personali del cliente. Pertanto sono nulli tutti i patti tendenti ad escludere e limitare preventivamente la responsabilità dell’albergo (1785 quater).
Risarcimento in forma specifica
Nel caso di overbooking, quando cioè l’esercizio alberghiero effettui prenotazioni per un numero di camere superiori rispetto alla reale capacità ricettiva, la forma più comoda di risarcimento, e più utile anche per il cliente, è quella in forma specifica: l’albergatore inadempiente deve procurare al cliente una sistemazione alternativa, nello stesso luogo e di pari livello.
Il risarcimento in forma specifica è la diretta rimozione della lesione e delle sue conseguenze, è prevista dal codice in tema di illecito extracontrattuale ma la giurisprudenza e la dottrina lo reputano applicabile anche in tema di responsabilità contrattuale.
Se l’albergo offre il risarcimento in forma specifica, il rifiuto di tale offerta sarebbe contrario alla buona fede; inoltre è da escludere che il cliente possa pretendere un risarcimento in forma specifica che comporti un costo superiore al prezzo di mercato. In tali casi siamo in presenza di un accordo tra albergo e cliente sul risarcimento in forma specifica; tale accordo integra un contratto innominato avente causa risarcitoria[21].
La sostituzione della prestazione
L’albergo può rimpiazzare la prestazione dedotta in contratto con altra conforme a quella dovuta; accade quando l’albergo non dispone della camera prenotata e assegna una tipologia differente (il cliente ha prenotato una matrimoniale, gli viene assegnata una a due letti; il cliente ha prenotato una doppia uso singola, gli viene assegnata una singola). La tariffa pagata dal cliente dovrà essere proporzionalmente diminuita in base alla reale inesattezza qualitativa della prestazione fornita dall’albergo; nel caso del cliente che è ospitato in singola anziché in doppia uso singola, questi dovrà pagare la tariffa di singola.
Il codice in realtà non prevede espressamente il diritto del creditore alla sostituzione della prestazione. La dottrina ne ammette la rilevanza sulla base del principio di correttezza e sul dovere del creditore di evitare o ridurre i danni procurati dall’inadempimento[22].
Determinazione del danno
Come abbiamo visto, nel caso di inadempimento del cliente (mancata cancellazione o mancato arrivo), l’entità del danno è in genere già preventivamente fissato dall’albergo con apposita clausola penale (per le prenotazioni individuali è in genere pari alla tariffa di una notte). Se invece è versata una caparra confirmatoria, l’albergo ha diritto di trattenerla a titolo di risarcimento, fatto salva la possibilità di richiedere il risarcimento del danno effettivo.
Se invece manca una preventiva determinazione dell’entità del risarcimento, non c’è uniformità di soluzioni.
Nella usi alberghieri, il risarcimento è generalmente quantificato al costo di un pernottamento; secondo il codice di comportamento ECTAA HOTREC[23], deve equivalere alla tariffa della camera per un minimo di una notte e un massimo di tre notti; secondo il disposto del Règlement international de l'hotellerie del 1954, l'indennizzo è limitato al costo di una giornata di soggiorno. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione il quantum di tale risarcimento non può ammontare all'intero costo del soggiorno per i rinunzianti: dallo stesso devono essere detratte, quantomeno, le spese che l'albergatore avrebbe dovuto sostenere in caso di corretta esecuzione del rapporto e che, invece, non ha sostenuto.
Per la Corte di Cassazione sez. III, con sentenza n. 6633 del 18 Luglio 1997, l'indennizzo da corrispondere all'albergatore va rapportato al reale mancato guadagno di quest'ultimo che è corrispondente al prezzo delle camere prenotate, detratto il prezzo dei servizi accessori non usufruiti per la mancata fruizione del prenotante dei servizi dell'albergo[24].
Anche secondo Corte di Cassazione, sez. 3a civile, con la sentenza n. 17150 del 3 dicembre 2002, l’entità del risarcimento non deve ricomprendere i servizi non prestati ; “la revoca della prenotazione da parte del cliente integra unilaterale sottrazione al vincolo contrattuale e determina l’obbligazione di tenere indenne della perdita subita l’albergatore… E' comunque escluso che, se debbano essere forniti anche prestazioni accessorie, quali ad es. di somministrazione di pasti, le dette perdite possano coincidere con il prezzo del mancato soggiorno, dovendo detrarsi da questo l'importo dei servizi non resi”[25].
Note:
[1] Cassazione civile, terza sezione, sentenza n. 707 del 22 Gennaio 2002 e Cassazione civile, terza sezione n. 19769 del 23 Gennaio 2003. L’attività alberghiera richiede non solo la cessione del godimento di locale ammobiliato e provvisto delle necessarie somministrazioni (luce, acqua ecc.), ma anche la prestazione di servizi personali, quali il riassetto del locale stesso e la fornitura della biancheria da letto e da bagno.
[2] La Torre, Il contratto d’albergo in Manuale del diritto del turismo a cura Franceschell-Morandi, p. 276 ss.
[3] Così Cassazione civile, sezione terza, n. 8821 del 08 febbraio 1990 per la quale “i campeggi turistici organizzati vanno inclusi tra gli stabilimenti e locali assimilabili agli alberghi” e che pertanto a questi “si applicano le norme sul deposito in albergo dato che per i campeggi si verifica una situazione analoga a quella che si instaura fra cliente ed albergatore”. Dello stesso tenore Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 13211 del 24 febbraio 1984: “i campeggi turistici organizzati vanno inclusi fra gli stabilimenti e locali assimilabili agli alberghi secondo la previsione dell'art. 1786 cc ed ai fini dell'applicabilità della speciale disciplina dettata per il deposito alberghiero, dato che per essi, così come per gli altri impianti elencati in via esemplificativa dalla citata norma, si verifica una situazione analoga a quella che si instaura fra cliente ed albergatore”.
Ancora per Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 7552 del 25 gennaio 1991 “l'attività di affittacamere, pur differenziandosi da quella alberghiera per le sue modeste dimensioni, ne presenta analoga natura”.
[4] Vedi Cassazione Civile, Sezione Terza, sentenza n. 10671 del 4 febbraio 1987; “Il contratto d'albergo, e quello affine di residence, si differenziano dal contratto di locazione d'immobile arredato…perché in quest'ultimo l'oggetto della prestazione si esaurisce nel godimento del bene (ancorché il concedente possa eventualmente fornire prestazioni accessorie rientranti comunque nel novero dei normali servizi condominiali), mentre nel contratto di albergo e di residence il godimento dell'immobile, avente di regola carattere temporaneo e transitorio, si accompagna e si integra con una serie di servizi, di natura genericamente alberghiera, riconducibili sinallagmaticamente al contratto di somministrazione od al contratto di opera, che assumono una rilevanza paritetica rispetto alla prestazione dell'alloggio.”
Con riguardo al contratto di residence Cassazione civile, terza sezione, n. 4763 del 14 maggio 1999 ha affermato che anche il contratto di alloggio in residence è da considerarsi atipico e si differenzia dal contratto tipico di locazione in quanto al godimento dell’immobile si accompagna la fornitura di servizi di natura genericamente alberghiera nella specie: (pulizia periodica dell’appartamento, cambio periodico della biancheria, tintoria).
Ed è irrilevante – al fine di escludere la ricorrenza di tale ipotesi di contratto – sia il fatto che il «conduttore» faccia in concreto un uso solo parziale e comunque incompleto dei servizi di tipo alberghiero (essendo invece essenziale che questi esistano e rientrino nel contenuto del contratto, anche se sia previsto che il pagamento di tali servizi avvenga in base agli effettivi consumi), sia il fatto che il godimento abbia carattere stabile (pur avendo normalmente il contratto in questione carattere temporaneo e transitorio).
Molto interessante la controversia, oggetto di questa sentenza. L’attrice aveva stipulato un contratto di alloggio in residence. Dopo aver trascorso 10 anni nell’alloggio, la Signora aveva citato il residence, lamentando di aver pagato un canone superiore a quello dovuto e chiedendo la determinazione dell’equo canone e la condanna del residence alla restituzione della somma versata in eccesso, sostenendo a sostegno della propria azione, che la prestazione di servizi aggiuntivi al godimento dell’alloggio, era eventuale e la relativa spesa era addebitabile in base agli effettivi consumi.
Secondo la Corte di cassazione, il fatto che il conduttore non abbia utilizzato i servizi offerti dal locatore e quindi si sia limitato di fatto a godere dell’immobile e a pagare il corrispettivo, trasformando il rapporto in una vera e propria locazione in accordo con la definizione dettata nell’art. 1571 c.c., non può rilevare in quanto non incide sulla struttura causale del contratto, ma riguarda il momento dell’adempimento.
Adempimento che, peraltro, è stato esatto in quanto la società gestrice del residence, da questo punto di vista, è tenuta ad offrire il servizio, non interessandole se il conduttore faccia uso dei servizi offerti.
Il modo in cui le parti usufruiscono delle prestazioni contrattuali non incide e non muta la struttura causale del contratto. La Cassazione ha stabilito, poi, che di regola il contratto di residence ha carattere transitorio e temporaneo, ma non è incompatibile con un godimento di carattere stabile.
[5] Galgano, Istituzioni di diritto privato, p. 132, ricostruisce l’istituto della multiproprietà come “una proprietà individuale su un nuovo bene, identificato non solo nello spazio ma anche nel tempo”. L'oggetto della multiproprietà è quindi una frazione spazio-temporale del bene. La multiproprietà ha le caratteristiche di continuità e di durata potenzialmente illimitata, differendo dalla proprietà ordinaria per la mancanza di quelle di pienezza e di esclusività (necessaria limitazione del godimento fra i titolari).
[6] L'unità immobiliare oggetto del godimento turnario fa parte di un complesso immobiliare gestito come impresa alberghiera, ai cui servizi accedono gli stessi multiproprietari. Il godimento turnario è comunque subordinato all'impresa alberghiera e, perciò, necessita, di un gestore cui affidare la disponibilità delle strutture e dell'azienda alberghiera.
[7] Vedi Cassazione civile, terza sezione, n. 9662 del 24 Luglio 2000; nel caso di specie l’albergo si era obbligato verso una società sia all'esecuzione di prestazioni alberghiere propriamente dette (centodieci camere d'albergo e servizi accessori relativi) sia a concedere la disponibilità del Centro Congressi esistente presso l’albergo (tre sale congressuali attrezzate con strumenti audiovisivi, servizi telefonici, locali per uffici, sale per riunioni, zona espositiva per stands, servizio bar, ristorante, discoteca, servizi igienici, parcheggio); ed ha ritenuto che quello intercorso tra le parti fosse un contratto misto, di albergo e di appalto di servizi, la cui disciplina giuridica doveva essere individuata in quella dell’appalto di servizi, data la prevalenza anche dal punto di vista economico della causa di quest'ultimo.
La Corte ha pertanto concluso che “il contratto intercorso tra le parti è stato giustamente qualificato come un contratto misto (o complesso) avente ad oggetto sia le prestazioni alberghiere sia i servizi del Centro Congressi allestito presso l'albergo, la cui disciplina giuridica va individuata, in base alla teoria dell'assorbimento che predilige la disciplina dell'elemento prevalente, in quella predisposta per l'appalto di servizi; considerato altresì che anche nel contratto d'albergo la concessione in uso dell'alloggio non è altro che un mezzo per prestare il relativo servizio”.
[8] Ciurnelli, La conclusione del contratto d’albergo, in Diritto del Turismo n. 1/2006; Angelo Luminoso in Istituzioni di diritto commerciale a cura di Vincenzo Buonocore p. 558 ss; Rescigno, Manuale del diritto privato, p. 778. Fiale, Diritto commerciale, 2007, p. 581 ss.
[9] Ferri, Diritto Commerciale p. 895 e ss. “Non può infatti negarsi al contratto d’albergo una propria unitarietà e una propria individualità...I rapporti tra albergatore e cliente possono, pur avendo un nucleo comune (quello attinente alla prestazione di alloggio), assumere una maggiore o minore complessità. Infatti il cliente, mentre necessariamente si avvale di tutti i servizi inerenti all’alloggio, potrà a sua discrezione avvalersi o meno dei servizi accessori. L’obbligazione dell’albergatore non si esaurisce in in dare (concessione dell’uso di un locale verso corrispettivo) ma importa anche un facere e cioè lo svolgimento di tutte quelle attività necessarie affinchè il godimento del locale si attui secondo quelle caratteristiche offerte al pubblico”. Della stesso parere La Torre, Il contratto d’albergo in Manuale del diritto del turismo a cura Franceschell-Morandi, p. P. 293 per la quale “ la pluralità delle prestazioni non esclude...l’unicità del contratto”.
[10] Per Cassazione civile, sezione terza n. 1150 del 20 gennaio 2005 “il contratto di albergo costituisce un contratto atipico o misto, con il quale l'albergatore si impegna a fornire al cliente, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni eterogenee, quali la locazione di alloggio, la fornitura di servizi, il deposito, senza che la preminenza riconoscibile alla locazione d'alloggio possa valere, sotto il profilo causale, a dare carattere accessorio alle altre prestazioni. Pertanto, secondo i principi applicabili in tema di contratto misto, il negozio deve essere assoggettato alla disciplina unitaria dell'uno o dell'altro contratto in base alla prevalenza degli elementi, salva l'applicazione degli elementi del contratto non prevalente se regolati da norme compatibili con quelle del contratto prevalente”.
Anche secondo Cassazione civile, terza sezione, n. 9662 del 24 luglio 2000 il contratto di albergo ha “una propria individualità ed una propria funzione economica in considerazione del fine unitario e tipico” cui è diretto (dare alloggio). “Esso si sostanzia…in un contratto atipico col quale l'albergatore si obbliga, dietro corrispettivo, a fornire al cliente una serie di servizi…che si incentrano nella concessione dell'uso di un alloggio, cui si accompagnano altri servizi, strumentali ed accessori rispetto al primo, diretti a rendere possibile e confortevole il soggiorno secondo i livelli di qualità connessi alla categoria di appartenenza dell'albergo. Ne consegue che la disciplina del contratto, per quanto non espressamente previsto dalla legge, deve essere tratta da quella predisposta per la locazione d'opera, dall'appalto e dalla locazione di cose”. Alle medesime conclusioni perviene anche Cassazione civile, terza sezione, n. 19769 del 23 dicembre 2003.
[11] Gulletta, Rapina in albergo: contenuto e limiti dell’esimente per forza maggiore, in Diritto del Turismo 4/2004.
[12] Seconda Cassazione civile, terza sezione, n. 707 del 22 gennaio 2002, il contratto d’albergo “nella prassi ordinaria si perfeziona verbalmente con la conferma, da parte dell'albergatore, della disponibilità dell'alloggio, indipendentemente dall'assegnazione o dall'occupazione della camera, ma che si può concludere anche fra persone lontane mediante scambio di proposta ed accettazione”.
Alle stesse conclusioni giunge la Corte di Cassazione civile, terza sezione, n. 17150 del 3 dicembre 2002 che richiama una precedente sentenza della Cassazione n. 6633 del 18 Luglio del 1997 ; “ il contratto di albergo, sia concluso direttamente con l'albergatore sia tramite un'agenzia di viaggi…, in ragione del carattere di offerta al pubblico che l'albergatore fa con la gestione dell'impresa alberghiera…, si conclude nel momento in cui l'albergatore viene a conoscenza dell'accettazione espressa o tacita del cliente; a tal fine rileva, quale accettazione dell'offerta, anche la prenotazione effettuata per un periodo futuro, la quale dà luogo alla conclusione di un contratto sottoposto alla condizione sospensiva della disponibilità della stanza.”
Ancora Cassazione civile, terza sezione n. 707 del 22 gennaio 2002 statuisce che il contratto d’albergo “è un contratto consensuale ad effetti obbligatori, che nella prassi ordinaria si perfeziona verbalmente con la conferma, da parte dell'albergatore, della disponibilità dell'alloggio, indipendentemente dall'assegnazione e, a maggiore ragione, dall'occupazione della camera; si può, però concludere fra persone lontane mediante scambio di proposta ed accettazione. In questo caso il contratto si considera concluso nel momento in cui il proponente, che può essere indifferentemente l'albergatore o il cliente, viene a conoscenza dell'accettazione e, ove sorgano contestazioni sulle obbligazioni vicendevolmente assunte, occorre avere riguardo alla proposta, quale si è delineata anche nel corso di eventuali trattative orali, tenuto conto che l'accettazione che contenga modifiche o integrazioni si trasforma in nuova proposta, bisognevole di accettazione da parte dell'originario proponente”.
Per Cassazione civile, terza sezione, n. 6633 del 18 Luglio 1997 “il contratto (di albergo) si conclude nel momento in cui l’accettazione del cliente, formulata in modo espresso o per comportamento concludente, è conosciuta dall’albergatore. Ed anche la c.d. prenotazione compiuta da un cliente lontano per epoca futura integra manifestazione di volontà di accettazione da parte del predetto, anche se, non iniziando contestualmente ad essa lo svolgimento del rapporto, il contratto deve ritenersi sottoposto alla condizione dell’effettiva disponibilità della camera”.
[13] Vedi Bianca, Diritto civile, V, La responsabilità, p. 221 ss.
[14] Cassazione civile, terza sezione n. 1150 del 20 gennaio 2005; “nel contratto in favore di terzi, che può essere costituito da un contratto di albergo, purchè lo stipulante vi abbia un interesse, che può essere economico, istituzionale o anche morale, lo stipulante rimane parte contrattuale, mentre il terzo non è parte nè in senso sostanziale nè in senso formale e deve limitarsi a ricevere gli effetti di un rapporto già validamente costituito ed operante, senza che a suo carico possano discendere obbligazioni verso il promittente. Ne consegue che è sempre lo stipulante ad essere obbligato nei confronti del locatore alla restituzione della cosa locata da parte del terzo e, in caso di ritardo, alla corresponsione di quanto dovuto ai sensi del disposto dell'art. 1591 c.c. “.
[15] La Torre, Il contratto d’albergo in Manuale del diritto del turismo a cura Franceschell-Morandi, p. 289.
[16] Vedi Bianca, Diritto civile, V, La responsabilità, p. 343.
[17] Si può distinguere tra obblighi di dare e di fare, rientrando tra i primi il pagamento del corrispettivo comprendente il costo delle prestazioni accessorie, e tra i secondi le obbligazioni di comportamento relative all'uso corretto dei locali e delle strutture dell'albergo.
[18]La Torre, Il contratto d’albergo in Manuale del diritto del turismo a cura Franceschell-Morandi, p. 289 e Gulletta, Rapina in albergo: contenuto e limiti dell’esimente per forza maggiore, in Diritto del Turismo 4/2004 .
[19] Mezzasoma, La responsabilità civile dell'albergatore, 1990, p. 537
[20] Alpa de nova
[21] Vedi Bianca, Diritto civile, V, La responsabilità, p. 186 ss.
[22] Vedi Bianca, Diritto civile, V, La responsabilità, p. 243 ss.
[23] L’ ECTAA (gruppo di associazioni nazionali di agenti di viaggio e tour operators della Unione Europea) e l’HOTREC (Confederazione delle associazioni nazionali di alberghi, ristoranti, cafés e aziende simili nell’ambito della Unione Europea) hanno firmato il 10 Gennaio 1996 un codice di comportamento, destinato a regolamentare i contratti d’albergo e i rapporti tra agenzie e organizzatori di viaggio e alberghi nell’ambito dell’Unione Europea.
[24] Per la sentenza appare “immotivata … la quantificazione del rimborso in misura corrispondente alle pretese dell’albergatore (costo dell’intero soggiorno per i rinunciatari)…se non previa detrazione del prezzo del soggiorno dall’importo dei servizi non resi. Non può per contro aderirsi all’assunto della ricorrente, che vorrebbe limitato l’indennizzo ad una sola giornata di soggiorno, poiché nel caso in esame è pacifico che la prenotazione era stata fatta per un maggiore periodo, in relazione al quale doveva conseguentemente essere commisurato l’indennizzo.”
[25] Nella fattispecie “ ove la prenotazione sia stata effettuata tramite un mandatario, quale un'agenzia di viaggi, il rinunziante deve tenere indenne quest'ultimo di quanto pagato all'albergatore per le perdite subite, purché tale pagamento possa considerarsi effettuato in esecuzione dei doveri di diligenza del mandatario, e cioè previa informazione del rinunziante circa le richieste dell'albergatore e previo accertamento della mancata utilizzazione della stanza da parte del medesimo”.