2.1 Multimedia e IVD
Andando oltre l'impostazione di Schomaker (9), il quale distingue la multimodalità dalla realtà virtuale, bisogna peraltro evitare la confusione creata dall'utilizzo indistinto dei termini "multimedia" e "video interattivo", come ben analizzano Bergman e Moore (10): "per parecchi anni, il videodisco fu l'unica risorsa di segmenti di immagini in movimento, alla quale si poteva accedere rapidamente per ottenere un'effettiva interattività. In seguito, il termine impiegato per indicare tali applicazioni fu quello di "videodisco interattivo", comunemente indicato come IVD. Recentemente, la tecnologia digitale ha permesso l'uso di altri dispositivi, in particolare i piccoli dischi digitali chiamati "CD-ROM". Un altro fattore è stato lo sviluppo di applicazioni basate su immagini costituite da figure grafiche e suono digitale, e nessuna immagine in movimento. Il termine multimedia è stato adattato in modo generico a tali applicazioni".
Il concetto di applicazione multimediale era, all'epoca, intercambiabile con quello di videodisco interattivo (IVD), ma veniva altresì impiegato per indicare alcune presentazioni effettuate mediante proiettori multitraccia accompagnati da registratori audio e controllati da un computer.
In seguito, tale termine ha incluso ogni presentazione audio/video la cui capacità veniva estesa dalle nuove tecnologie.
2.2 L'immagine, le immagini e il suono
Eric G. Hansen11 ha precisato che le presentazioni soltanto sonore non sembrano sposare il concetto di multimedia; le presentazioni soltanto visive rientrano invece in tale definizione, in quanto basate su immagini. Un'immagine ferma non è però sufficiente; ma se essa viene accompagnata dal suono allora pare adattarsi al concetto di multimedialità, poiché impiega "figure digitali e suono digitale". La sua opinione ci porta a definire quale "vera applicazione multimediale" solo quella dotata di immagini in movimento e audio.
2.3 La leadership dell'informazione
Da quanto emerge, è possibile comprendere come non sia stata l'invenzione del procedimento digitale che ha consentito il sorgere di un nuovo concetto, essendo esso applicabile anche a sistemi complessi analogici.
Restano invece ancora utili al nostro scopo la duplice funzione di strumento e di "dialogue partner" cui si presta la macchina ed il processo mediatico e democratico dell'apprendimento/insegnamento basato sull'iconografia.
Pertanto, sembra intuitivo presumere che tale concetto non sia stato coniato all'epoca della nascita del cinema o della televisione, in quanto questi ultimi venivano ritenuti semplici strumenti di svago. Mai era stata loro attribuita la funzione didattica in senso lato e, pertanto, interattiva (12) in senso stretto.
A mio parere, il termine "multimedialità" è peraltro il frutto di una necessità manifestata da un immaginario collettivo globale e filo-iconico, cresciuto in senso sociale e tecnologico, ed evolutosi principalmente sui concetti dell'informazione e dell'informatica, strumenti culturali per eccellenza.
3.0 Le implicazioni sotto il profilo giuridico
Agli aspetti or ora analizzati, si congiunge la problematica legata al copyright e diritto d'autore.
Non solo due tendenze dottrinali si scontrano sulla creazione ex novo di una disciplina a se stante o sull'estensione di quella già vigente, ma neppure esiste un concetto giuridico univoco del temine "multimedia": sia analizzando i testi di legge nazionali ed internazionali relativi alla materia, sia navigando in Internet ci si accorge che la multimedialità viene riferita a prodotti di ogni sorta senza mai giungere ad una definizione dei caratteri peculiari che la contraddistinguono.
In particolar modo, questo stato di fatto si evince dalla relazione del Progetto Verdi13: non si tratta di vuoto normativo che interessa le legislazioni, poiché la materia concernente i nuovi prodotti multimediali è sufficientemente regolata mediante l'estensione delle normative relative alla proprietà intellettuale, siano esse il diritto d'autore o la tutela delle banche dati; si tratta piuttosto di una assenza di distinzione tra ciò che è opera multimediale, software o audiovisivo, comportando una applicazione indiscriminata di tale termine a tutto ciò che sfrutta le nuove tecnologie e che presenti qualche carattere artistico o comunque innovativo sotto il profilo ideativo.
Dal punto di vista legislativo è necessaria una distinzione delle categorie poc'anzi accennate, poiché Internet, travalicando ogni confine, ha comportato l'esigenza di una legislazione unificata sotto il profilo mondiale.
L'opera ha ora il carattere dell'ubiquità, in quanto transnazionale: la necessità di una regolamentazione più precisa è maggiormente sentita dalla contemporanea società dell'informazione; inoltre, tali tematiche sono ancora affrontate da convenzioni ed accordi internazionali che si scontrano con la carenza di definizioni chiare e precise. La potenziale portata applicativa della normativa internazionale appare pertanto drasticamente ridotta e costringe il legislatore ad un approccio vago e quasi fatalista.
Non solo: per quanto riguarda il commercio dei prodotti multimediali ci si affida quasi unicamente alla volontà contrattuale priva di qualsivoglia principio-guida, lasciando spazio ad una grande incertezza normativa.
La nascita della categoria delle opere multimediali ha conseguentemente portato a focalizzare l'attenzione sulla disomogeneità delle normative relative al diritto d'autore: basti dire che in Giappone la protezione del diritto morale d'autore è molto più alta di quella indicata dalla Convenzione di Berna, ed è pertanto vietata qualsiasi modifica o trasformazione dell'opera senza l'autorizzazione del titolare stesso; negli Stati Uniti, la disciplina del copyright si basa su privative di sfruttamento dell'opera per un tempo determinato, molto simile alla tutela delle invenzioni, ed il produttore è l'unico a mantenere un controllo totalizzante sulla gestione dei proventi economici.
Le conseguenze indirette di questo stato di fatto sono le più disparate: alcune categorie di ideatori (illustratori, ideatori di format, documentaristi, etc.), sono ancora molto poco tutelati; parte dei diritti indisponibili e imprescindibili collegabili al diritto d'autore, quali la privacy ed il diritto alla menzione del proprio nome come autori, sono continuamente minacciati dall'assenza di sistemi di controllo adeguati; i concetti di distribuzione, trasmissione e broadcasting vengono ancora impiegati mediante un uso quasi indiscriminato; i servizi audiovisivi14 non sono mai stati sufficientemente caratterizzati e distinti dalla generica categoria dei multimedia; molti paesi che non hanno discipline ben definite sono costretti a punire le violazioni del diritto d'autore mediante l'impiego di normative analoghe a quelle della concorrenza sleale o dell'arricchimento indebito; peraltro sussiste ancora l'uso di equiparare l'editoria elettronica alla reprografia...
All'attuale, per "multimedia" si intende ancora tutto ciò che è connesso alle nuove tecnologie, mentre dal punto di vista tecnico-giuridico tale uso del termine è inappropriato, perché anche televisione e videocassette (per citarne solo alcuni) presentano alcune caratteristiche comuni ad altri prodotti multimediali.
Vediamo pertanto che la concezione internazionale fornita dall'European Multimedia Yearbook 1994 (che suggerisce di riferire il termine "multimedia" a quei prodotti che, basandosi su un software applicativo, combinano almeno tre fra suoni, immagini fisse o in movimento, grafica e animazione) pare alquanto superata.
3.1 Il più piccolo elemento tutelabile in un'opera multimediale
Prima di tentare una definizione giuridica di multimedia, raccolgo il suggerimento di Richard Hill15, che si preoccupa di individuare quale sia il più piccolo elemento tutelabile in un lavoro multimediale.
Hill ci ricorda che, in genere, le singole parole non sono soggette alla protezione del copyright, a meno che non sia sufficientemente originale e racchiuda un significato pregnante e sostanziale, almeno in alcune giurisdizioni.
Ma quanto corta può essere una sequenza di parole in lingua naturale per godere della tutela accordata alle opere intellettuali? Quasi certamente tre parole: ad esempio, "veni, vidi, vici" pronunciate da Cesare, poiché esse sono univocamente attribuibili all'autore e coniugano una espressione riconoscibile, quindi sufficientemente originale.
Infatti, la caratteristica essenziale che un opera deve possedere per godere di protezione giuridica è quella di essere espressione originale di un'idea. Tale originalità non può essere definita oggettivamente ed una volta per tutte, ma ogni creazione va esaminata caso per caso e deve contenere una qualche traccia di input creativo: un'opera non è certamente considerata originale se consiste esclusivamente in elementi che sono di pubblico dominio, a meno che tali elementi non siano arrangiati in modo originale.
Lo stesso può dirsi per i compositori di musica, per i quali, genericamente, una nota non è tutelabile, ma brevi melodie sì, soprattutto se costituiscono un fraseggio di almeno otto / nove note.
Ma qual è l'equivalente di una o più parole, o una o più note, per quanto riguarda l'opera multimediale? "Certamente - continua Hill - non il byte, che è troppo piccolo per soddisfare l'elemento di originalità necessario per ottenere protezione giuridica".
Pertanto, chiunque voglia tutelare una sequenza di bit deve provare che essa può essere assoggettabile a protezione come testo, immagine o suono; inoltre deve dimostrare che tale sequenza è sufficientemente lunga per costituire espressione originale di un'idea.
Hill conclude che l'elemento di un'opera multimediale più piccolo meritevole di tutela:
- per quanto concerne la porzione di testo, è elemento identico a quello contenuto in un'opera a stampa convenzionale;
- è lungo almeno 700.000 bit per l'interprete di brani musicali;
- è lungo almeno 90.000 bit per il compositore di brani musicali;
- deve essere lungo almeno 625 bit per immagini in bianco e nero guardate a occhio nudo;
- deve essere lungo almeno 5.000 bit per immagini a colori guardate a occhio nudo (16).
Peraltro Hill avverte che sequenze più lunghe potrebbero non godere di tutela qualora il lavoro codificato non sia, da solo, sufficientemente originale o soggetto a protezione.
3.2 Il concetto giuridico
Ora non resta che terminare l'analisi circa il concetto di multimedia.
Alla luce di quanto detto, la categoria del multimedia sembra quindi comprendere qualsiasi prodotto o procedimento mediatico/tecnologico, con funzione culturale interattiva potenzialmente democratica, che sfrutti almeno la comunicazione iconica fissa o in movimento, con l'aggiunta di altro sistema comunicativo (ad esempio, suono e testo insieme).
Evidente è che radio e cinema muto restano, almeno per il momento, relegati alla sfera del monomediale.
Vi è da dire che, all'interno dell'ambito multimediale, è possibile distinguere alcune sottocategorie, quali i prodotti software, le banche dati, i sistemi di trasmissione via satellite/cavo/radiofrequenze, prodotti cinematografici, audiovisivi, documentari, videocassette, etc., alcuni dei quali necessiterebbero forse di disciplina normativa autonoma ad hoc.
In molte nazioni il documentario e l'audiovisivo non sono ritenuti tutelabili dalla disciplina del diritto d'autore, presumibilmente poiché presentano un'unica funzione prettamente didattica e, pertanto, mancando lo scopo di intrattenimento, viene privilegiato il diritto all'apprendimento contro il diritto dell'autore di mantenere l'esclusiva sulla propria creazione.
Parimenti, i format, schemi ideativi per giochi o programmi televisivi) restano esclusi dalla protezione del diritto d'autore, ma sono tutelabili in funzione del prodotto che concretamente ne fuoriesce oppure conseguentemente alla tutela del suo marchio.
Note bibliografiche:
10 http://lists.w3.org/Archives/Public/w3c-wai-ua/2000AprJun/0503.html
11 Vedi nota n. 2.
12 "Un oggetto -mediale è interattivo quando la sua manifestazione cambia (secondo p.es. il tipo di fruitore, il tempo di consultazione, la reazione del fruitore...). L' autore deve prevedere e guidare questo cambiamento, eventualmente a fini estetici"; Mariano e Guadalupi: http://achille.det.unifi.it/book/Internet/Applications/netbody.htm .
Secondo Piaget, l'interazione con l'ambiente è alla base dell'apprendimento: http://www.it.rit.edu/~may/interactiv8.pdf.
Secondo Martin Karrenbach, Stanford University (http://www.sepwww.stanford.edu/public/docs/sep77/martin2/paper_html/node6.hml), vi è interattività quando "l'autore fornisce qualche meccanismo che consente al fruitore di esplorare la figura. La più semplice interazione è il film. Oppure l'utente può modificare i parametri o il codice sorgente e computare nuovamente le figure. Non vi è interazione se vi è la sola facoltà di vedere immagini esistenti in diverse grandezze".
13 http://www.verdi-project.com/analysis/legis7.html
14 Qualche elemento è reperibile nelle direttive comunitarie più recenti, dalle quali si evince che il servizio audiovisivo è caratterizzato da una funzione prettamente educativa e pubblica, alle volte anche per quanto concerne la materia politico-amministrativa.
15 http://www.batnet.com/oikoumene/arbmult.html
16 Per approfondire i criteri impiegati da Hill, vedi nota n. 15.