Leggo sentenze, pubblicazioni e commenti - in Internet - relativi alla diffamazione attraverso la stampa e la forzata equiparazione pseudolegislativa al reato di diffamazione perpetrato attraverso i nuovi media. Non posso evitare di rilevare l'enorme lacuna legislativa sul punto, e mi pongo un sacco di domande che, forse qualcuno - eventualmente - un giorno, soddisferà.
Tenterò di guidare i lettori nei meandri dei miei pensieri, dando alcune indicazioni ipertestuali: in primis, per chi conoscesse poco il reato di diffamazione, consiglio di leggere su www.dirittoproarte.com, "Reputazione artistica e diffamazione a mezzo stampa" di Massimo Prosperi.
Secondo poi, rilevo che il GIP Dott. Fabrizio Gandini (che peraltro apprezzo e ammiro moltissimo) ha emesso un sentenza in data 15 febbraio 2002 (N.R.G. 2373/01 g.i.p.; N.R.G. 2077/01 e reperibile all'indirizzo www.penale.it/giuris/meri_113.htm) nella quale si nega che il sito web possa essere equiparato ad una stampa o stampato, così come definito all'art. 1 della l.47/1948 (1). Bisogna però rilevare che l'art.1 della l.62/2001 (2) ha dato una definizione di "prodotto editoriale" che pare soppiantare in tutto e per tutto l'art. 1, l.47/1948. Infatti la norma del 2001 sembra offrire una definizione più ampia della precedente, tanto che per "stampa o stampato" parrebbe opportuno intendere anche il testo presente su sito web, non essendo determinante a tal fine la stampa vera e propria su carta, ma rilevando sostanzialmente il carattere della "pubblicazione". Ed in effetti, non si può negare che mettendo on line un certo contenuto, questo diventi automaticamente pubblico.
Questa tesi è peraltro supportata da una diversa sentenza del Tribunale di Milano del 15 aprile 2002 (di cui è visionabile un commento alla pagina www.interlex.it/testi/mi020415.htm), che nega la possibilità di sequestrare preventivamente un sito web, così come non è consentito per gli altri prodotti editoriali.
Si sollevano, di conseguenza, altri quesiti: se è vero che il sito web è assimilabile ad un prodotto editoriale in forma cartacea, chi risponde per le azioni ed omissioni illecite o dannose di chi scrive in Rete? E ancora: in che modo è possibile quantificare economicamente il danno occorso alla vittima, se non esistono parametri legislativi creati a tal uopo? Anche perchè, stando alla lettera della legge, il danno è solo eventuale e sorge soltanto nel momento in cui un utente visualizza il contenuto lesivo...
E poi: come può difendersi un soggetto dalla diffamazione perpetrata a suo danno tramite pubblicazione on line?
Tra le altre cose, non è ancora stato chiarito dal legislatore se le testate telematiche debbano o meno essere registrate presso il Tribunale nell'apposito registro e, conseguentemente, dotarsi di una struttura organizzativa ai sensi dell'art. 2, l.62/2001 (3). Secondo la prescrizione della medesima legge, parrebbe proprio di sì (4), ma tale tesi è stata più volte definita in contrasto con il principio costituzionalmente protetto relativo alla libertà di espressione.
Se è vero che il direttore responsabile è comunque garante del controllo sui contenuti di una normale pubblicazione cartacea (nel settore televisivo, tale garanzia è attenuata dalla scriminante della "diretta"), allora è il portale stesso che funge da responsabile per i reati commessi in rete?
Purtroppo, il nostro ordinamento vieta l'applicazione analogica delle norme legislative e, pertanto, non esiste in Italia alcun tipo di tutela per la vittima di tali reati.
Il nostro codice penale non conosce neppure il termine "portale", nè riconosce alcun soggetto assimilabile alla figura del direttore responsabile sul web.
Vi è però da dire che www.buongiorno.it è riuscito ad ottenere un consistente risarcimento da www.puntoinformatico.it per la diffusione di una notizia non vera (5). L'unica strada per difendersi in qualsiasi sede giudiziaria sarà quindi proprio quella di citare come esempio la sentenza relativa a quest'ultimo, vittorioso caso...
Bibliografia: 1- Art. 1, comma I, l. 47/1948: "Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione".
2- Art. 1, l.62/2001: "Per "prodotto editoriale", ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici".
3- Art. 2, l. 62/2001: "Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: del luogo e della data della pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile. All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari".
4- Art. 1, l.62/2001: "[...] Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948".
Art. 5, l. 46/1948: "Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria: 1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione; 2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4; 3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale; 4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria. Il registro è pubblico".
5- Il commento su www.webnews.html.it/focus/192.htm .
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