Il progetto di digitalizzazione del processo costituisce un approccio, nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, dei principi relativi all’informatizzazione delle attività delle Pubbliche Amministrazioni.
L’obiettivo di consentire lo svolgimento telematico del processo, trova una sua prima regolamentazione nel DPR del 13 febbraio 2001, n. 123, recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, amministrativo e quello dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti. Il suddetto decreto integra e completa la disciplina prevista dal DPR 513/97 sul documento informatico.
Il processo telematico ruota intorno a quattro concetti fondamentali. I primi due sono rappresentati dal documento informatico e dalla firma digitale. Ai sensi del primo comma dell’art. 4 DPR 123/2001 “tutti gli atti e provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale…”
Qualora non fosse possibile procedere alla sottoscrizione nel modo indicato, gli atti e i provvedimenti saranno “redatti o stampati su supporto cartaceo, sottoscritti nei modi ordinari e allegati al fascicolo cartaceo.” [1]
Per ciò che riguarda più specificamente l’ambito di definizione del documento informatico e della firma digitale, elementi essenziali all’attuazione del progetto, il DPR 123/2001 rinvia alla disciplina contenuta nel DPR 10 novembre 1997 n. 513 recante criteri e modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici.
DOCUMENTO INFORMATICO E FIRMA DIGITALE.
Il DPR 513/97 consta di tre capi: il primo si occupa di definire i principi generali, il secondo riguarda la disciplina della firma digitale, il terzo contempla le norme di attuazione. Il documento informatico è definito, dall’art. 1 del decreto, come “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. [2]
Questa definizione ha posto questioni circa la validità giuridica del documento informatico rispetto al tradizionale modello di documento scritto. I problemi che rilevano in questo ambito afferiscono alla valenza probatoria del documento redatto in forma digitale, alla sua immodificabilità e alla possibilità di identificarne con certezza l’autore.
Strettamente connessa alle condizioni necessarie affinché il documento informatico possa assimilarsi al documento cartaceo ed avere una sua valenza giuridica è la firma digitale. Secondo il DPR 513/97 la firma digitale è “il risultato di una procedura informatica basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”. [3]
Le originarie definizioni di documento informatico e di firma digitale contenute nel DPR 513/97 sono poi confluite nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.[4]
Il risultato cui è giunto il legislatore è che “il documento informatico ha l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2712 c.c., riguardo ai fatti e alle cose rappresentate. [...] Il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato [...] fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi lo ha sottoscritto.” [5]
Affinchè la firma digitale apposta sul documento informatico sia valida occorre poi che essa si riferisca “in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica sia stata oggetto dell’emissione di un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso”.[6]
Il sistema di chiavi combinate pubblica e privata, utilizzate nell’ambito dei sistemi di validazione dei documenti informatici, di cui fa menzione il su citato articolo, prevede che una coppia di chiavi possa essere attribuita ad un solo titolare. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche è il soggetto cui viene attribuita la firma digitale generata con la chiave privata della coppia. [7] La chiave privata è l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche che deve trovarsi nella esclusiva disponibilità del legittimo titolare, e da esso solo conosciuta, mediante il quale si appone la firma digitale ; al contrario la chiave pubblica viene resa nota a tutti i possibili interlocutori del titolare della coppia di chiavi, e attraverso essa si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche[8]. Alla firma digitale deve essere allegato il certificato corrispondente alla chiave pubblica da utilizzare per la verifica.[9] Attraverso questa certificazione si garantisce la corrispondenza biunivoca tra la chiave pubblica e il soggetto cui appartiene che in tal modo viene identificato. I certificati della chiave pubblica vengono emessi dai cosiddetti certificatori.
DOMINIO GIUSTIZIA E SISTEMA INFORMATICO CIVILE.
Gli altri due aspetti fondamentali del processo telematico sono, ai sensi dell’art. 1 DPR 123/2001, il dominio giustizia e il sistema informatico civile. In base all’art. 1 DPR 123/2001 per dominio giustizia si intende “l’insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale l’amministrazione della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura”; invece per sistema informatico civile si intende “il sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia mediante il quale l’amministrazione della giustizia tratta il processo civile”.
Sul sito del Ministero della Giustizia sono dettagliatamente spiegati gli obiettivi e le modalità del progetto di automazione del processo.[10] Secondo quanto vi si può leggere, il servizio di interfacciamento del dominio giustizia per gli avvocati è fornito da un punto di accesso esterno, presso cui l’avvocato viene registrato come utente nel Registro Locale degli indirizzi elettronici. Il punto di accesso fornisce agli utenti una schermatura dei protocolli e formati di interfaccia previsti dal processo telematico per il colloquio con gli uffici giudiziari, salvaguardando la sicurezza e la riservatezza. Per l’utilizzo della firma digitale è stato previsto che gli avvocati siano dotati di smart card contenenti il certificato per la firma elettronica e il certificato di autenticazione per la connessione al punto di accesso. L’avvocato, inoltre, è dotato di un certificato di crittografia necessario a decifrare gli atti crittati. Allo stesso modo, gli Uffici Giudiziari automatizzati sono dotati di chiave e di certificato di cifratura che consentono di cifrare gli atti depositati sul client dell’avvocato, con il certificato pubblico dell’ufficio giudiziario destinatario, e che solo quest’ultimo possa procedere a decifrare e leggere gli atti stessi.[11]
Diversamente è a dirsi per il sistema informatico civile, le cui regole tecnico-operative sono stabilite dal Ministero della Giustizia, dietro parere dell’AIPA.
L’art. 3 DPR 123/2001 indica l’ambito di attività del sistema. Esso infatti consente di: individuare l’ufficio giudiziario e il procedimento, individuare il soggetto che inserisce, modifica o comunica l’atto, assicurare l’avvenuta ricezione della comunicazione dell’atto, nonché l’automatica abilitazione del difensore e dell’ufficiale giudiziario. Il sistema informatico civile è inoltre accessibile solo ai difensori delle parti e agli ufficiali giudiziari per le attività consentite dal regolamento. Al sistema informatico civile possono accedere i magistrati e il personale dell’amministrazione della giustizia nonché i difensori della parti e gli ufficiali giudiziari per svolgere le operazioni relative al procedimento, per esempio l’iscrizione a ruolo della causa, la trasmissione dei documenti.
La coordinazione degli scambi di dati inviati dai punti di accesso esterni dagli avvocati verso gli uffici giudiziari e viceversa avviene mediante l’intermediazione di un gestore centrale, avente la funzione di attestare temporalmente l’evento di ricezione di una richiesta di deposito atto. Il gestore locale coincide tecnicamente con l’ufficio giudiziario, cioè con l’insieme di servizi applicativi del processo telematico.
L’art. 6 DPR 123/2001 prevede poi che “le comunicazioni con biglietto di cancelleria, nonché la notificazione atti, effettuata con documento informatico sottoscritto con firma digitale, possono essere eseguite per via telematica, oltre che tramite sistema informatico civile, anche con l’indirizzo di posta elettronica.”
L’indirizzo del difensore, ai sensi dell’art. 7, è unicamente quello comunicato al Consiglio dell’ordine; così come per gli esperti e gli ausiliari del giudice, l’indirizzo di posta elettronica è unicamente quello comunicato ai propri ordini professionali o all’albo dei consulenti presso il tribunale; che viene trasmesso dagli ordini al Ministero delle Giustizia ed è consultabile anche in via telematica. La parte che richiede la notificazione di un atto, trasmette lo stesso per via telematica all’ufficiale giudiziario, che procede alla notifica con le stesse modalità. Qualora, l’ufficiale giudiziario non proceda alla notificazione per via telematica, estrae una copia del documento su supporto cartaceo, ne attesta la conformità all’originale e la notifica unitamente alla duplicato del documento informatico. Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce l’atto notificato per via telematica, munito di relazione di notifica attestata dalla sua firma digitale.[12]
Sul punto occorre richiamare nuovamente il DPR 513/97 ed in particolare l’art. 12, terzo comma, secondo cui “la trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge”. In virtù di questo richiamo, la notifica telematica sarebbe equiparata alla notifica per mezzo del servizio postale.
Lo stesso articolo 12 stabilisce anche il principio di validità del documento informatico trasmesso all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario. La comunicazione e la notificazione si ha per eseguita alla data apposta dal notificatore alla ricevuta di consegna, mediante la procedura di validazione temporale a norma del DPR 513/97. “Per la comunicazione e la notificazione eseguite dalla cancelleria e dall’ufficiale giudiziario la data riportata nella ricevuta di consegna tiene luogo della suddetta procedura di valutazione temporale.” La ricevuta di consegna è definita dall’art. 1 del regolamento come “messaggio generato e inviato automaticamente al mittente dal gestore del sistema di trasporto delle informazioni del destinatario nel momento in cui il messaggio inviato è reso disponibile al destinatario medesimo nella sua casella di posta elettronica”.
IL FASCICOLO INFORMATICO.
L’articolo 9 del DPR 123/01 si occupa della costituzione in giudizio delle parti. È possibile che essa avvenga per via telematica trasmettendo con lo stesso mezzo i documenti probatori come documenti informatici. Sia la procura alle liti, sia la nota di iscrizione a ruolo vengono trasmesse per via telematica e sottoscritte con firma digitale.
L’art. 12 disciplina la formazione informatica del fascicolo d’ufficio a fianco del quale è previsto, al terzo comma del medesimo articolo, l’obbligo contestuale di formare il fascicolo anche su supporto cartaceo.
“Gli atti e i documenti probatori depositati dalle parti, contestualmente alla costituzione in giudizio o successivamente, sono inseriti in apposite sezioni del fascicolo informatico contenenti ciascuna l’indicazione del giudizio e della parte cui si riferiscono.” [13]
“Il fascicolo informatico è consultabile dalla parte, oltre che per via telematica, anche nei locali della cancelleria attraverso un videoterminale.”[14]
Il processo verbale dell’udienza, la produzione dei documenti probatori, il deposito della relazione del C.T.U., nonché la sentenza stessa vengono redatti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale, trasmessi e depositati per via telematica. In realtà quindi non si assiste a nessuna modificazione delle procedure del processo, ma solo all’automazione delle diverse fasi processuali.[15] Il progetto di automazione del processo ha trovato avvio in sede sperimentale in alcuni tribunali italiani: Bari, Lamezia Terme, Bergamo, Bologna, Catania, Genova e Padova. In particolare, il gruppo di lavoro di Bologna ha messo a punto un progetto denominato Polis attraverso il quale è stato realizzato il primo sistema informativo per la produzione, archiviazione e consultazione delle decisioni, che consiste nella memorizzazione informatica del testo integrale di tutte le sentenze emesse dal Tribunale di Bologna, consultabili per via telematica da magistrati e avvocati.
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[1] Art. 4 secondo comma, DPR 123/01
[2] La definizione di documento informatico contenuta nel DPR 513/97 è stata interamente conservata nonostante l’evoluzione del quadro normativo sulla materia. La disciplina sul documento informatico e la firma digitale comprende, in particolare, il DPR 445/2000, cioè il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, modificato dal decreto legislativo n. 10 del gennaio 2002 emanato in attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa alle firme elettroniche in ambito comunitario e dal DPR n. 137/2003, recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche. Per un raffronto sistematico delle diverse discipline normative si veda il contributo di Francesco Delfini, Documento informatico e firme elettroniche, in Manuale di diritto dell’informatica, Daniela Valentino (a cura di), pag. 161, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004
[3] Anche la definizione di firma digitale è rimasta invariata negli interventi legislativi successivi al DPR 513/97. Il meccanismo della firma digitale si è inserito, però, in un quadro più ampio in cui essa costituisce una species nel genus della firma elettronica. In particolare, nel decreto legislativo 10/02, la firma digitale si trovava ad essere compresa nella categoria delle firme elettroniche avanzate, le quali hanno efficacia giuridica diversa rispetto alla semplice firma elettronica. Questa differente efficacia della firma ovviamente si riflette sull’efficacia, ai fini probatori, del documento informatico. L’ambito è stato ulteriormente specificato a seguito del DPR 137/2003 il quale ha distinto quattro tipologie di firme elettroniche : la firma digitale, quella elettronica, la firma elettronica avanzata e quella qualificata. Cfr. sul punto F. Delfini, op. cit., pag. 187, nonché Gianluigi Fioriglio, Temi di informatica giuridica, pag. 259, da www.dirittodellinformatica.it.
[4] DPR 445/2000 e successive modificazioni.
[5] Art. 10 t.u.
[6] Art. 23 t.u., primo e secondo comma, come modificati e sostituiti dall’art. 9 del DPR 137/2003.
[7] Cfr. Art. 1, Titolo I, dell’allegato tecnico del DPCM 8 febbraio 1999 recante Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell’art. 3 comma 1 del DPR 10 novembre 1997, n. 513, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 87 del 15 aprile 1999.
[8] Art. 8 DPR 137/2003, 1 comma.
[9] Cfr. Art. 9, secondo comma, dell’allegato tecnico del DPCM 8 febbraio 1999 cit.
[10] www.processotelematico.giustizia.it
[11] Secondo quanto si legge sul sito del Ministero della Giustizia (www.processotelematico.giustizia.it), tra gli obiettivi della prima fase di attuazione del progetto. Sul sito è altresì possibile consultare il piano triennale per l’informatica 2004/2006 della Giustizia, all’indirizzo http ://www.giustizia.it/ministero/struttura/pt2004-2006.htm#23
[12] Art 6, secondo, terzo e quarto comma, DPR 123/2001
[13] Art 13, terzo comma, DPR 123/2001
[14] Art. 13, sesto comma, DPR 123/2001
[15] M. Cammarata, “Tutti gli atti e i provvedimenti del processo...”, articolo pubblicato su www.interlex.it