In un momento in cui, grazie anche alla indagine svolta dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, riesplode drammaticamente la problematica della pedofilia su internet, si ripropone il tema della tutela dei minori sulla rete. Un dato emerso nel corso degli ultimi anni, agghiacciante ma inequivocabile, è che il fenomeno della pedofilia-on line ha un chiaro carattere di transnazionalità e quindi non può essere assolutamente affrontato in una ottica repressoria utilizzando solo ed esclusivamente normative "interne". In questo senso va registrato un interessante e lucido intervento dell'Unione Europea del 29 maggio 2000, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea n.138/l del 9 giugno 2000. La decisione dell'Unione Europea è strutturata in otto articoli, ed il dato più importante emerge dall'art.8, laddove si obbliga gli stati membri a recepire le misure contenute nella decisione non oltre il 31 dicembre 2000. Le linee guida sono estremamente chiare: da un lato occorre sviluppare la massima protezione del minore contrastando e bloccando la diffusione via internet del materiale pornografico avente ad oggetto minorenni, e dall'altro va favorita una sistematica cooperazione tra le polizie dei singoli stati, con un ruolo strategico anche dell'Europol: di fatto lo spirito dell'Ue è quello di creare una vera e propria contro-rete finalizzata alla lotta della cyber-pedofilia. Viene preliminarmente incoraggiata, nell'art.1, la interazione tra cittadino e giustizia: gli stati membri infatti dovranno dare vita a strumenti idonei (ad esempio numeri verdi, o centri ad hoc per segnalazioni) affinché i semplici utenti di internet, laddove entrino in contatto con siti web, organizzazioni o strutture dedite alla distribuzione, produzione, trattamento o deposito di materiale pornografico minorile, possano indicarne tempestivamente l'esistenza " (…)alle autorità preposte alla applicazione della legge o gli organismi che hanno contatti privilegiati con tali autorità (….) " (art.1 co. 1), affinché poi queste possano porre in essere la loro attività di prevenzione e repressione . L'Unione europea poi, sempre nell'art.1 al co. 3, stabilisce un doppio criterio di intervento. Da un lato infatti si invitano gli Stati membri ad agire tempestivamente quando giungano notizie sulla "produzione, trattamento, possesso e diffusione di materiale di pornografia infantile" (art.1.co.3) però, con una terminologia inusuale quanto interessante, si stabilisce che l'applicazione della legge, ai fini di indagine, può essere differita dalla autorità preposta "se e per quanto tatticamente necessario, ad esempio per scoprire chi si cela dietro le operazioni criminali o reti (reti di pornografia infantile)" (art.1 co.3). La decisione della Unione Europea, poi, all'art.2 mira a sviluppare la cooperazione tra gli stati membri dell'Ue, utilizzando anche i canali di comunicazione già operativi, come l'Europol e l'Interpol, e assegna all'Europol un ruolo di indubbia centralità, in quanto gli stati membri dovranno garantire che quest'ultima sia informata dei casi sospetti di pornografia infantile. L'articolo 3 poi delega ampiamente ai singoli stati membri le metodologie da applicare per contrastare e reprimere il fenomeno pornografia infantile su internet:viene in questo senso sollecitato l'interscambio di esperienze tra varie nazioni. Un altro dato normativo che non va sottovalutato è che vengono invitati alla cooperazione con le autorità locali anche i fornitori di servizi internet, questi, tra l'altro dovranno: 1) fornire consulenze alle autorità competenti (…) (art.3); 2) togliere dalla circolazione il materiale di pornografia infantile di cui sono stati informati o di cui sono venuti a conoscenza e che è diffuso secondo tali servizi(…) (art.3); 3) conservare i dati relativi a tale traffico, laddove possibile, per permettere all'autorità preposte indagini ed eventualmente l'applicazione della legge ; 4) predisporre propri sistemi di controllo per combattere la produzione, il trattamento , il possesso e la diffusione di materiale di pornografia infantile (art.3). Il risvolto dell'articolo 3 è che, in base a questa normativa, i singoli fornitori di servizi internet saranno chiamati ad intervenire in prima persona ed a controllare il materiale immesso in rete, con il rischio, nell'ipotesi di non collaborazione, che possa essere configurato a loro carico quantomeno una ipotesi di favoreggiamento. Particolarmente interessanti sono anche gli articoli 4 e 5: il primo sollecita ad adeguare le normative, nel settore della procedura penale, dei singoli stati alla lotta contro la pornografia infantile su Internet mentre l'art.5 stimola i singoli stati a collaborare anche con le industrie per la "preparazione di filtri e di altre possibilità tecniche atte ad impedire ed individuare la diffusione di materiale di pornografia infantile". Come si vede da questa breve disamina, l'Unione Europea è intervenuta sulla tematica con tempestività e lucida attenzione, riuscendo in materia estremamente sintetica, ad individuare gli aspetti più rilevanti del problema pornografia-infantile su internet. Resta da vedere, in ogni caso, in che maniera gli stati membri opereranno nelle legislazioni interne, e se, soprattutto, sarà possibile creare una collaborazione tra Ue e nazioni extra -comunitarie, (basti ricordare che la centrale della produzione - video dell'inchiesta della Procura della Repubblica di torre Annunziata era in Russia). Se si riuscirà ad intervenire duramente ed energicamente su questi due fronti (interno all'Ue ed extra Ue) la decisione del 29 maggio 2000 avrà un senso "operativo", altrimenti ci si troverà di fronte alla ennesima mera e sterile enunciazione di principi, ed in questo senso basterà attendere il 31 dicembre per verificare che provvedimenti saranno stati adottati. |