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Servizio di mensa e vigilanza |
Tra le miriadi di problemi scaturiti dal rapporto di pubblico impiego fra insegnanti ed amministrazioni, si può porre anche quello relativo all’indennità di mensa per il servizio svolto. Si venga al caso in esame. Alcune insegnanti statali preposte alla vigilanza e assistenza degli alunni durante il periodo dei pasti, essendosi viste negare dal Comune di un paese dell’Emilia Romagna il diritto di poter usufruire gratuitamente del servizio mensa, sono ricorse al Tribunale Amministrativo Regionale che, invece, ha riconosciuto loro un tale diritto. Il Ministero della Pubblica Istruzione si è appellato al Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso confermando la sentenza di primo grado. Il Consiglio di Stato ritiene che il TAR abbia giustamente fatto riferimento all'art.12, 1° comma, del D.P.R. 209/87 - per il quale il tempo di vigilanza dei pasti degli alunni rientra "a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica"- per dedurne l'implicito diritto a usufruire gratuitamente del servizio mensa da parte degli insegnanti. Infatti la norma citata dispone che per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica. Inoltre, l'art. 68 del D.P.R. 268/87 prevede espressamente la gratuità delle mense per gli insegnanti degli enti locali e, quindi, per un principio d'eguaglianza, è corretto estendere un tale diritto anche agli interessati. Il Consiglio di Stato non si pronuncia, però, su chi - Ministero o ente locale - debba farsi carico di un tale onere. La decisione in commento è stata ripresa dalla sezione V del Consiglio di Stato che afferma che è illegittimo il provvedimento con cui un comune denega la gratuità del servizio di mensa nei confronti del personale statale docente, tenuto a prestare la propria attività di vigilanza e d'assistenza agli alunni presso le scuole materne ed elementari, in quanto tali dipendenti versano in una posizione identica a quella del personale degli enti locali (in ragione del loro dovere di vigilare e d'assistere i minori durante la loro consumazione dei pasti), per i quali l'art. 68 d.P.R. 13 maggio 1987 n. 268 assicura tale gratuità.
Consiglio Stato sez. V, 7 giugno 1999, n. 605
In realtà il Supremo Giudice amministativo si era già espresso; Ai sensi dell'art. 68 d.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, il servizio mensa gratuito nelle scuole comunali spetta solo al personale che contestualmente é tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori, mentre é escluso per il personale non docente che ha altri compiti rispetto a quelli di assistenza e vigilanza.
Consiglio Stato sez. V, 25 settembre 1998, n. 1331 Da ultimo sul punto è da segnalare una decisone recente del Consiglio di Stato sulla giurisdizione.
Spetta alla cognizione del giudice ordinario la controversia, intercorsa tra un comune e un docente di scuola materna statale, sulla fruizione gratuita del servizio di mensa, al pari dei docenti comunali, in quanto l'interesse dedotto in giudizio ha consistenza di diritto soggettivo perfetto in relazione ad un rapporto obbligatorio tra il docente stesso dipendente statale e l'amministrazione comunale estranea al rapporto d'impiego e con conseguente esclusione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego.
Consiglio Stato sez. V, 16 marzo 1999, n. 264
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Autore: Avv. Marco Boretti |
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