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Sei in: Approfondimenti Amministrativo
La c.d. pubblicità informativa dell’avvocato (II parte)
II) Contenuti dell’informazione

Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati:

· i dati personali necessari:
o nomi
o indirizzi (anche web)
o numeri di telefono e fax, indirizzi di posta elettronica
o dati di nascita e di formazione del professionista
o lingue conosciute
o articoli e libri pubblicati
o attività didattica
o onorificenze
o quant’altro relativo alla persona, limitatamente a ciò che attiene all’attività professionale esercitata
· le informazioni sullo studio:
o composizione
o nome dei fondatori anche defunti
o attività prevalenti svolte
o numero degli addetti, sedi secondarie, orari di apertura
· l’indicazione di un logo
· l’indicazione della certificazione di qualità. L’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta

· Consulenza on-line. È consentita inoltre l’utilizzazione della rete Internet e del sito web per l’offerta di consulenza nel rispetto dei seguenti obblighi:

o indicazione dei dati anagrafici, partita IVA e Consiglio dell’Ordine di appartenenza
o impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico. Nel sito dovrà essere riprodotto il testo del codice deontologico ovvero dovranno essere precisati i modi o mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione
o indicazione della persona responsabile
o specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa, con copertura riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione dei massimali
o indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione dei corrispettivi

La questione delle consulenze on-line è stata ed è tutt’ora largamente dibattuta . In proposito pare opportuno ricordare in questa sede il parere espresso dal Consiglio dell’Ordine di Milano in data 2 ottobre 2000, sopra richiamato.

Dopo aver evidenziato l’assenza di una specifica disciplina in materia nel vigente codice deontologico, il CdO milanese rileva che i contatti stabiliti via Internet, e l’eventuale successivo negozio che ne derivi, scaturiscono sempre da un’iniziativa dell’utente; di conseguenza, prosegue il CdO, l’offerta di consulenza via Internet deve essere tenuta ben distinta dalla pubblicità vietata dal codice deontologico.

Ciò in quanto la pubblicità prevede un’esibizione del prodotto o del servizio reclamizzato, tramite manifesti o tramite mezzi di comunicazione di massa (giornali, radio, TV), spesso imposta in modo disturbante per chi, su quel veicolo, cerca tutt’altro.

Come già si è avuto modo di rilevare, con l’entrata in vigore del nuovo art. 17, nel rispetto dei principi di correttezza, lealtà e soprattutto decoro professionale, l’offerta di consulenze legali via Internet, ritiene il CdO milanese, non può pertanto rappresentare qualcosa di radicalmente diverso rispetto, ad esempio, all’invio di brochure informative; invio da ritenersi certamente deontologicamente lecito, con l’osservanza dei principi di cui sopra, posto che di altro non si tratta che di una vera e propria dichiarazione di disponibilità e di volontà dell’avvocato che le invia ad essere contattato dai nuovi clienti, per offrire loro la propria consulenza.

Da un punto di vista deontologico, il CdO rileva poi l’assoluta indifferenza del mezzo utilizzato per l’espetamento dell’incarico professionale, sia esso telefono, fax o e-mail.

Viene pertanto escluso dal CdO che l’offerta di consulenze on-line possa essere fatta rientrare nelle ipotesi disciplinate dall’art. 18 (che si riferisce a offerte di servizi a mezzo “stampa o altri mezzi di diffusione”) e dall’art. 19 (offerta di prestazioni professionali a mezzo agenzie, procacciatori o altri mezzi illeciti).

Rimane d’altra parte esclusa la possibilità di offrire consulenza tramite siti web gestiti da terzi (società di servizi, associazioni ecc.).

Alla luce dei principi di dignità professionale e del divieto di accaparramento di clientela, il CdO milanese conclude ribadendo in ogni caso il divieto di vanterie sulla rapidità o qualità della consulenza, sulle percentuali di vittorie delle cause, così come ogni “garanzia di risultato”, l’offerta di consulenze gratuite, ma anche l’indicazione specifica delle tariffe che si intendono applicare – salvo le stesse non si sostanzino in un semplice richiamo a quelle forensi in vigore. Si riconosce d’altra parte la possibilità per l’avvocato, dopo essere stato contattato dal potenziale cliente, di concordare anche via e-mail con lo stesso il criterio di determinazione dei suoi onorari.

In materia di consulenze on-line degli avvocati, un cenno deve essere fatto anche alla direttiva europea sul commercio elettronico (Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno), non ancora attuata in Italia.

Ai fini del citato provvedimento, per servizi della società dell’informazione devono intendersi tutti quei servizi prestati normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, su richiesta individuale del destinatario dei servizi (considerando n. 17).

In particolare, la direttiva impone agli Stati membri di provvedere affinché il prestatore di un servizio della società dell’informazione – fatti salvi gli altri obblighi di informazione previsti dal diritto comunitario – renda facilmente accessibili in modo diretto e permanente ai destinatari del servizio e alle competenti autorità almeno le informazioni minime elencate nell’art. 5, vale a dire:
a) il nome del prestatore;
b) l’indirizzo geografico dove il prestatore è stabilito;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lui, compreso l’indirizzo di posta elettronica;
d) qualora il prestatore sia iscritto in un registro del commercio o analogo pubblico registro, il registro presso il quale è iscritto ed il relativo numero di immatricolazione o mezzo equivalente di identificazione contemplato nel detto registro;
e) qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo;
f) per quanto riguarda in particolare le professioni regolamentate:
- l’ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il fornitore sia iscritto;
- il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
- un riferimento alle norme professionali vigenti nello Stato membro di stabilimento nonché le modalità di accesso alle medesime;
g) se il prestatore esercita un’attività soggetta ad IVA, il numero di identificazione di cui all’articolo 22, par. 1, della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977.

Delle professioni regolamentate , tra cui figura naturalmente quella forense, la direttiva si occupa anche nell’art. 8:

“1. Gli Stati membri provvedono affinché l'impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell'informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, siano autorizzate nel rispetto delle regole professionali relative, in particolare, all'indipendenza, alla dignità, all'onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi.
2. Fatta salva l'autonomia delle associazioni e organizzazioni professionali, gli Stati membri e la Commissione le incoraggiano a elaborare codici di condotta a livello comunitario che precisino le informazioni che possono essere fornite a fini di comunicazioni commerciali, nel rispetto del paragrafo 1.
3. Nell'elaborare proposte di iniziative comunitarie eventualmente necessarie per il buon funzionamento del mercato interno relativamente alle informazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene in debito conto i codici di condotta applicabili a livello comunitario, e agisce in stretta cooperazione con le pertinenti associazioni e organizzazioni professionali.
4. La presente direttiva integra le direttive comunitarie concernenti l'accesso alle attività delle professioni regolamentate e il loro esercizio.”

È del resto fatta salva dalla direttiva sul commercio elettronico la disciplina contenuta nella direttiva 97/7/CE, attuata in Italia con il D.L.vo 185/1999 e relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

Ai sensi dell’art. 1 del D.L.vo 185/1999, fornitore è la persona fisica e giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attività professionale. Come si vede, il campo d’azione del provvedimento non è limitato alle sole attività di impresa o commerciali e pertanto l’attività legale on-line rientra nel suo ambito di applicazione. L’avvocato sarà dunque tenuto a rispettare, in particolare, gli obblighi di informazione dettati dall’art. 3 del provvedimento .

Deve ritenersi vietata l’indicazione da parte dell’avvocato di tutti i dati non espressamente consentiti dalla proposta di regolamento. A titolo esemplificativo si prevede che non possano essere indicati i seguenti dati:

· i dati che riguardano terze persone
· i nomi dei clienti. Il divieto sussiste anche in presenza del consenso dei clienti stessi
· le specializzazioni, salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge
· i prezzi delle singole prestazioni. È vietato pubblicare l’annuncio che la prima consultazione è gratuita
· le percentuali delle cause vinte o l’esaltazione dei meriti
· il fatturato individuale o dello studio
· le promesse di recupero
· l’offerta comunque di servizi in relazione a quanto disposto dall’art. 19 del codice deontologico, sopra illustrato

È infine consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

In chiusura di questo breve commento si segnala l’esistenza sul Web di un gruppo di discussione sulla deontologia forense, la cui home page è raggiungibile all’indirizzo http://it.groups.yahoo.com/group/DeontologiaForense.

Autore: Giuseppe Briganti
Leggi anche:
La c.d. pubblicità informativa dell’avvocato (I parte)


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