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Sei in: Approfondimenti Amministrativo
Profili generali delle responsabilità del pubblico dipendente
Oggi, il  rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione  ha struttura negoziale nonché bilaterale, sicché le norme di riferimento concernenti  i doveri del pubblico dipendente, la cui inosservanza  è fonte di responsabilità, sono: gli artt. 2104- 2106 del codice civile, le previsioni della contrattazione  collettiva, l’art. 53 del D.lg. n. 165/2001, nonché  l’art. 11 del d.p.r. n.3/1957.
Prima della contrattualizzazione  dell’impiego  pubblico, avvenuta definitivamente con il decreto legislativo n.165 del 2001, i doveri  del pubblico dipendente erano tassativamente elencati  nel Testo Unico  degli impiegati  civili dello Stato, contenuto nel d.p.r. n.3 del 1957.
In ragione  di tali doveri, sia  di natura pubblicistica, sia derivanti dal codice civile, al quale  le previsioni dei contratti collettivi  fanno riferimento, gravano sui lavoratori pubblici  una serie di responsabilità che ne caratterizzano lo status in maniera particolare  rispetto ai tutti i lavoratori del settore privato, a motivo  degli interessi che sono coinvolti nell’attività  della pubblica amministrazione.  Tali  responsabilità , ontologicamente  differenti, sono :  la responsabilità civile,  la responsabilità ammnistrativa – contabile, la responsabilità disciplinare, nonché quella penale. Tralasciando quest’ultima, che  ha  valenza  esclusiva di responsabilità personale,  ci limitiamo ad enucleare che  quella civile   si fonda essenzialmente sul principio del neminem laedere, riconducibile  ai danni causati a terzi.
Invece,  la responsabilità  amministrativa- contabile,  cui è riservata la presente riflessione, attiene  ai danni direttamente o indirettamente cagionati  dal dipendente pubblico all’ente di appartenenza,,  nell’espletamento  delle proprie funzioni,  e  origina  dalla violazione dolosa o gravemente colposa  degli obblighi di servizio.
In passato, il nucleo  di questa   responsabilità  derivava dalla rendicondazione da parte dei pubblici agenti, ai quali veniva affidata la gestione dei beni appartenenti allo Stato.
 Ora la responsabilità in esame  trae origine  dalla esigenza  di fronteggiare gli eventuali danni  causati da  coloro che  agiscono  per la pubblica amministrazione :  non solo  gli agenti contabili, ma quanti, incardinati  nei settori statali e pubblici come  soggetti politici o persone fisiche, sono  , in ogni caso, posti  in condizione di procurare  nocumento  al pubblico patrimonio.
Sul piano soggettivo, pertanto,   la responsabilità amministrativa interessa, impiegati, funzionari, dirigenti, concessionari di servizi pubblici, nonché membri del governo. Dal lato oggettivo, essa riguarda ogni danno all’erario, concernente qualsiasi pregiudizio arrecato al patrimonio e alle finanze pubbliche. Sul punto, dottrina maggioritaria e giurisprudenza consolidata escludono la responsabilità erariale per danni ai beni diffusi come l’ambiente. I dipendenti, invece, dato il rapporto di servizio, che li lega alla pubblica amministrazione, sono gravati delle responsabilità patrimoniali: civile, amministrativa; nonché quella disciplinare. In quanto, appunto, con la prestazione lavorativa essi assumono l’obbligo di prestare la propria attività a favore dell’amministrazione e, corrispettivamente il diritto alla remunerazione. E poiché il presupposto della responsabilità amministrativa è il rapporto interno di natura patrimoniale, concernente il rapporto di servizio, essa ha natura contrattuale (come sempre afferma la Corte dei conti: ex plurimis la sez. giur. Lazio del 14 .2. 2000 n. 236/E). E la relativa azione è del tutto autonoma rispetto a quella civile del danno, che ha carattere extracontrattuale.
Ciò significa che, in pendenza di un giudizio civile avente il medesimo oggetto e promosso dall’amministrazione verso il proprio dipendente, non è preclusa l’azione di responsabilità amministrativa, promuovibile da parte della Procura regionale della Corte dei conti contro il medesimo pubblico impiegato.
Come già ricordato, presupposti oggettivi per la responsabilità amministrativa a carico del dipendente pubblico sono: l’esistenza del rapporto contrattuale tra il medesimo e l’amministrazione danneggiata, nonché la violazione dei doveri concernenti tale rapporto.  Presupposto subiettivo è invece la colpevolezza, ossia un comportamento generato da dolo o colpa grave.  E poiché la responsabilità amministrativa ha natura contrattuale, per dolo deve intendersi, come più volte ha affermato il Giudice contabile ( ex multis Corte dei Conti n.236/E del 2000) il proposito cosciente di non adempiere l’obbligazione, a differenza del dolo penale che consiste nella diretta e cosciente intenzione di nuocere ovvero di agire ingiustamente a danno di altri. La colpa grave, invece, sussiste ove sia riscontrabile una trascuratezza sprezzante dei propri doveri, ostentata da un comportamento improntato alle massime negligenza e imprudenza, oppure ad una noncuranza degli interessi della amministrazione o grossolana superficialità nell’applicazione di diritti ( corte dei Conti del Lazio   n. 114/1998). 
La responsabilità di che trattasi, sebbene di natura contrattuale, si trasmette agli eredi solo nel caso di illecito arricchimento del dante causa e conseguente indebito arricchimento degli stessi successori.  Ciò accentua i profili sanzionatori della responsabilità amministrativo- contabile, in quanto “ non si può postulare un limite nel danno cagionato ai beni della pubblica amministrazione, ove esso incida sul pubblico erario ( Cass. civ. sez. Unita n. 612/ 1999).

Autore: Josè Sorrento


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