ART. 136 C.P.C. - ART. 51 DL 25.6.2008 N. 112 - ART. 16 DM 44/2011 - ART. 35 DM 44/2011
Quali sono le conseguenze per il professionista nel caso in cui venga generato un avviso di mancata consegna della pec inviata dalla cancelleria ai fini di una comunicazione telematica?
La nuova formulazione dell’art. 163 c.p.c. all’ultimo comma prevede che” Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica”.
Sembrerebbe quindi possibile per la cancelleria, qualora venga generato un avviso di mancata consegna della pec inviata ai fini di una comunicazione telematica, tentare nuovamente la notifica a mezzo telefax o mediante ufficiale giudiziario.
Tale procedura però sarebbe in contrasto con quanto stabilito dal n. 4 dell’art. 16 del DM 44/2011 il quale prevede che “…salvo il caso fortuito o la forza maggiore, si procede ai sensi dell’articolo 51, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna…” per cui, in caso di mancata consegna della PEC la relativa comunicazione verrebbe depositata in cancelleria e non anche ritrasmessa a mezzo fax o ufficiale giudiziario.
Ammesso e non concesso poi che possa non tenersi conto di quanto disposto dal n. 4 dell’art. 16 del DM 44/2011 il problema comunque rimarrebbe in quanto l’ultimo comma dell’art. 136 c.p.c. subordina la possibilità di ritentare la notifica a mezzo fax o ufficiale giudiziario “Salvo che la legge disponga diversamente”; nel caso di specie è chiaro e palese come vi sia una legge che diversamente dispone essendo vigente l’articolo 51, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 per cui , in caso di mancata consegna della PEC, la relativa comunicazione verrebbe depositata in cancelleria e non anche ritrasmessa a mezzo fax o ufficiale giudiziario.
Se tale ragionamento è esatto non si comprende quali sarebbero i casi nei quali la mancata consegna del biglietto di cancelleria a mezzo PEC verrebbe sostituita dalla ulteriore notifica via fax o ufficiale giudiziario senza avere come conseguenza il deposito della stessa in cancelleria.
Non si comprende poi come giuridicamente e relativamente alla gerarchia delle fonti del nostro Ordinamento una norma, prevista da un decreto ministeriale (art. 35 comma 1 DM 44/2011) possa, di fatto, modificare l’art. 51, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e consentire l’emanazione di un decreto dirigenziale senza il rispetto della procedura prevista dal citato art. 51, senza tralasciare che il decreto ministeriale, nella sua natura giuridica, non ha forza di legge e, nel sistema delle fonti del diritto, può rivestire il carattere di fonte normativa secondaria, ove ponga un regolamento previsto da una legge; nel caso di specie il DM 44/2011 nasce come regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24 che ha apportato l’ultima modifica all’art. 51 citato.
E ancora: le cancellerie dei 32 Uffici Giudiziari (4 Corti d’Appello e 28 Tribunali) che hanno ottenuto il decreto che attesta il valore legale delle comunicazioni telematiche ai sensi dell’art. 51 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 continueranno ad osservare, come fino ad oggi hanno fatto, il combinato disposto del n. 3 dell’art. 51 DL 112/2008 e n. 4 dell’art. 16 del DM 44/2011 depositando in Cancelleria la comunicazione qualora la stessa non vada a buon fine tramite PEC, diversamente da quanto accadrebbe per i 98 Uffici Giudiziari che, dal 1 febbraio 2012, hanno ottenuto il decreto che stabilisce il valore legale delle stesse comunicazioni telematiche ai sensi dell’art. 136 c.p.c. che consentirebbe alla Cancelleria di ritentare la notifica della comunicazione telematica non andata a buon fine con la PEC anche con l’inoltro via fax o tramite UNEP impedendo quindi di depositare la comunicazione in Cancelleria?
Ritengo, altresì, eccessivamente penalizzante per l’avvocatura, rilasciare il decreto che attesta il valore legale delle comunicazioni telematiche ai sensi dell’art. 136 c.p.c., osservando unicamente quanto dettato dall’art. 35 n. 1 DM 44/2011, senza preparare la medesima avvocatura avviando, preventivamente, un brevissimo periodo di sperimentazione, considerando le pericolose conseguenze processuali in cui potrebbe incorrere il professionista in caso di mancata ricezione della comunicazione per motivi non addebitabili allo stesso? Mi riferisco, nello specifico, a situazioni nelle quali il professionista, per mero errore materiale, abbia comunicato all’Ordine una PEC non corretta nel suo indirizzo o che l’Ordine non abbia trascritto correttamente (sempre per errore materiale) inviandolo poi, tramite Albo in formato digitale, per l’inserimento a ReGIndE; è accaduto infatti che, al momento dell’attivazione sul ReGIndE dell’indirizzo PEC dell’avvocato, non sempre il portale dei servizi telematici abbia inviato un messaggio di PEC al predetto comunicandone l‟avvenuta attivazione così come invece previsto dall’art. 30 delle specifiche tecniche del 18 luglio 2011.
Con la sperimentazione, situazioni come quelle sopra indicate, verrebbero facilmente rilevate in una fase che consentirebbe al professionista (e quindi al proprio assistito) di non incorrere, ad esempio, in decadenze processuali.
Altresì riterrei opportuno, se non doveroso, un comportamento uniforme, da parte di tutti gli Uffici Giudiziari, circa gli allegati in formato PDF da inserire nelle comunicazioni telematiche in quanto, ad oggi, per comunicazioni di uguale tipologia, alcuni Uffici Giudiziari uniscono anche la copia digitale del documento cartaceo, altri si limitano alla sola comunicazione testuale del provvedimento inserita nel testo della PEC e nell’allegato “Comunicazione xml”; tale non uniformità di comportamento è sicuramente generata o, quanto meno, facilitata stante il disposto dell’art. 17 n. 2 delle specifiche tecniche del 18 luglio 2011 il quale prevede che la cancelleria “…debba effettuare una copia informatica in formato PDF di eventuali documenti cartacei da comunicare…” essendo il cancelliere a stabilire se sarà necessario allegare un atto scansionato o caricato da file (PDF).
Ritenendo necessario fare immediatamente chiarezza in merito a quanto sopra segnalato, sarà mia cura partecipare, nei prossimi giorni, le mie riflessioni al Ministro della Giustizia, Prof. Avv. Paola Severino e al Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA), dott.ssa Daniela Intravaia, nella speranza che presto possano dare esaustiva risposta.
In attesa di aggiornarvi sugli sviluppi della vicenda, offro ai lettori una mia considerazione: se la nuova formulazione dell’art. 136 c.p.c. all’ultimo comma consente alla Cancelleria di tentare la notifica del biglietto di cancelleria oltre che a mezzo PEC anche tramite fax e UNEP, qual è il senso di obbligare gli avvocati, per legge, ad avere un proprio indirizzo PEC, doverlo comunicare all’Ordine e doverlo indicare nell’atto di citazione, comparsa di costituzione ecc. ecc. se poi, sempre per legge, potranno essere raggiunti dalla Cancelleria non solo tramite quell’indirizzo PEC ma anche a mezzo fax e UNEP?