Nel 2007, la società polacca Eugenia Mocek e Jadwiga Wenta KAJMAN Firma HandlowoUsługowo-Produkcyjna («Mocek e Wenta») ha chiesto all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) di registrare un segno figurativo composto dalla figura di un coccodrillo stilizzato con all'interno la parola KAJMAN come marchio comunitario per diversi prodotti e servizi (in particolare borse, vestiti e cuscini per animali, scarpe e locazioni immobiliari).
La società francese Lacoste ha proposto opposizione a tale domanda di registrazione, invocando il marchio comunitario anteriore da essa detenuto composto dal famoso coccodrillo.
L’UAMI ha parzialmente accolto l’opposizione della Lacoste, negando la registrazione del segno della Mocek et Wenta per i prodotti in cuoio, i vestiti e le scarpe. La Mocek e Wenta ha allora adito il Tribunale dell’Unione europea per far annullare la decisione dell’UAMI.
Con sentenza odierna, il Tribunale respinge il ricorso e conferma quindi il diniego di registrazione del segno della Mocek e Wenta per i prodotti in cuoio, i vestiti e le scarpe.
Il Tribunale verifica innanzitutto se esista un rischio di confusione tra i segni in conflitto, cosa che può verificarsi qualora essi presentino un certo grado di somiglianza visiva, fonetica e concettuale.
Il Tribunale considera, al pari dell’UAMI, in primo luogo, che i segni in conflitto presentano una debole somiglianza visiva, dato che tali due segni hanno in comune la rappresentazione di un rettile dell’ordine dei coccodrilli e che il grande pubblico memorizza in generale solo l’immagine imperfetta di un marchio (in entrambi i casi, la rappresentazione di un rettile dell’ordine dei coccodrilli, presentato di profilo con la coda ritorta).
Il Tribunale considera poi che l’aspetto fonetico non sia pertinente, poiché il marchio della Lacoste non comprende elementi denominativi, contrariamente al marchio richiesto.
Infine, il Tribunale conferma che i segni in conflitto presentano una somiglianza per lo meno media sul piano concettuale, poiché gli elementi figurativi di ognuno di tali segni si riferiscono al concetto di rettile dell’ordine dei coccodrilli.
Il Tribunale esamina poi se la debole somiglianza visiva e la media somiglianza concettuale dei segni in conflitto consentano di giungere alla conclusione dell’esistenza di un rischio di confusione tra tali due segni, alla luce del fatto incontestato che il marchio della Lacoste ha acquisito, grazie
all’uso, un carattere distintivo elevato per i prodotti in cuoio (segnatamente le borse), i vestiti e le scarpe.
Il Tribunale ritiene che, per quanto riguarda questi tre tipi di prodotti, esista un rischio di confusione, poiché il grande pubblico rischia di credere che i prodotti recanti i segni in conflitto provengano dalla stessa impresa o da imprese legate economicamente.
In particolare, il Tribunale considera che la rappresentazione del caimano della Mocek e Wenta potrebbe essere percepita come una variante della rappresentazione del coccodrillo della Lacoste, essendo quest’ultima ampiamente nota al grande pubblico.
Comunicato stampa UAMI