Nel 2014, la società brasiliana Globo Comunicação e Participações ha chiesto all’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, precedentemente UAMI) la registrazione di un segno sonoro per, in particolare, supporti di diffusione di informazioni per via elettronica, orale e televisiva.
Il segno era essenzialmente destinato a essere utilizzato come suoneria di allarme o di telefono. L’EUIPO ha negato la registrazione di tale segno come marchio dell’Unione per assenza di carattere distintivo.
In particolare, l’EUIPO rileva che il marchio richiesto si presenta come una suoneria banale e comune che passa generalmente inosservata e non è memorizzata dal consumatore. La società Globo Comunicação e Participações ha adito il Tribunale dell’Unione europea per ottenere l’annullamento di tale decisione.
Con sentenza pronunciata in data odierna, il Tribunale conferma la decisione dell’EUIPO e respinge il ricorso della Globo Comunicação e Participações.
Il Tribunale rammenta innanzitutto che i suoni possono costituire un marchio a condizione di poter essere oggetto di riproduzione grafica, cosa che avviene nel caso di specie, poiché il marchio richiesto è rappresentato sotto forma di note musicali su un pentagramma recante una chiave, pause e alterazioni. Il Tribunale ritiene inoltre che il marchio richiesto sarà percepito dal grande pubblico come una mera funzionalità dei prodotti e dei servizi di cui trattasi e non come un’indicazione della loro origine commerciale.
Infatti, si tratta di una suoneria «standard» di cui è dotato qualsiasi dispositivo elettronico dotato di temporizzatore o qualsiasi apparecchio telefonico, di modo tale che il pubblico non sarà in grado, senza previa conoscenza, di identificare tale suoneria come indicante soltanto i prodotti e servizi provenienti dalla società Globo Comunicação e Participações. Dal fatto che il marchio richiesto si riduce a una suoneria di allarme o di telefono che non presenta alcuna caratteristica intrinseca distinta dalla ripetizione della nota di cui è composta (due sol diesis) e che consenta di distinguere qualcosa di diverso rispetto alla suoneria di allarme o di telefono, il Tribunale è giunto alla conclusione che esso passerà generalmente inosservato e non sarà memorizzato dal consumatore.
Per quanto riguarda i servizi di diffusione di programmi televisivi e i servizi che possono essere forniti sotto forma di programmi televisivi, il Tribunale effettua il medesimo ragionamento precisando che il marchio sonoro, a motivo della sua banalità, sarà piuttosto percepito dal pubblico come indicante l’inizio o la fine di un programma televisivo. Poiché il marchio richiesto è sprovvisto di carattere distintivo, il Tribunale giunge alla conclusione che l’EUIPO non è incorso in errore rifiutandone la registrazione.
Sentenza nella causa T-408/15 Globo Comunicação e Participações S.A./EUIPO