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Sei in: Approfondimenti La giurisprudenza
Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, Bologna, Sezione I, Sentenza 3 febbraio 2003, n. 64 - Avvocati
Sono illegittimi gli atti compiuti dalla commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense che difetti strutturalmente di un componente

FATTO

I nominati in epigrafe hanno partecipato alla sessione degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato indetta per l'anno 2001 presso la Corte d'Appello di Bologna. Sostenute le prove scritte, non sono stati ammessi all'orale, avendo ottenuto nelle prove predette punteggi complessivamente insufficienti.

Contro tale esito gli interessati hanno agito innanzi a questo Tribunale con il ricorso n. 1064/02, prospettando l'illegittimità degli atti impugnati sotto molteplici profili.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia e la Commissione intimata, insistendo per la reiezione del gravame.

Con atto depositato nella camera di consiglio del 26 settembre 2002 il dott. YYY ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Nella medesima camera di consiglio questo T.A.R., con ordinanza n. 707, ha respinto l'istanza cautelare proposta dai ricorrenti.

La causa è stata chiamata all'udienza del 19 dicembre 2002, in cui è passata in decisione.

DIRITTO

1. Va innanzitutto dato atto della rinuncia al ricorso da parte del dott. YYY.

2.1. Con il primo motivo di ricorso si censura che nella VI Sottocommissione, nominata con decreto ministeriale dell'8 dicembre 2001, si è permanentemente verificata la strutturale assenza di uno dei componenti del predetto organo (il magistrato dott.ssa Anna Maria Rossi), dimessosi dall'incarico e mai formalmente sostituito attraverso la nomina, da parte del Ministro della Giustizia, di un nuovo membro; e che a tale assenza si è illegittimamente ovviato sostituendo il dimissionario con componenti di altre Sottocommissioni. Le suindicate circostanze di fatto non sono state contestate dall'Amministrazione, che si è costituita in giudizio senza formulare, peraltro, alcuna puntuale controdeduzione.

2.2. Prima di esaminare, eventualmente, la fondatezza della censura, occorre valutare se sussista l'interesse dei ricorrenti a proporla. A questo riguardo si osserva:

a) solo gli elaborati del dott. XXXX (recanti il n. 479) sono stati valutati dalla VI Sottocommissione;

b) nel ricorso si sostiene tra l'altro che la Commissione esaminatrice, in mancanza del componente dimessosi dalla predetta Sottocommissione, non poteva legittimamente riunirsi in seduta plenaria il 10 gennaio 2002 (in quell'occasione il predetto organo ha proceduto a fissare i criteri di correzione e di valutazione degli elaborati).

Quanto al primo profilo risulta evidente che solo il candidato direttamente interessato ai lavori della VI Sottocommissione vanta un interesse attuale e concreto (e dunque è legittimato) a denunciare in giudizio l'illegittima composizione strutturale di quel collegio, dalla quale invece non possono lamentare di aver ricevuto alcun danno i candidati esaminati da collegi diversi.

Quanto al secondo profilo, appare invece ravvisabile, in capo ai ricorrenti, un apprezzabile interesse a farlo valere, tenuto anche conto che le determinazioni assunte nella seduta del 10 gennaio 2002 relative ai criteri di correzione e valutazione delle prove scritte formano a loro volta oggetto di specifiche censure.

2.3. Nel merito, peraltro, non può essere condivisa la tesi secondo cui, a seguito delle dimissioni di un componente della VI Sottocommissione e della mancata nomina ministeriale di nuovo membro, sarebbe illegittima la riunione della Commissione esaminatrice tenutasi il 10 gennaio 2002 e conseguentemente sarebbero viziate le deliberazioni assunte in quell'occasione. Va innanzitutto considerato che manca una previsione normativa, specificamente relativa all'esame di cui si tratta, che preveda la necessità di una riunione di tutti i componenti della Commissione e delle Sottocommissioni dedicata alla definizione dei criteri di correzione e di valutazione degli elaborati. Né al riguardo è pertinente il riferimento operato a pag. 8 del ricorso alla disposizione di cui all'art. 22, comma 4, del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, a tenore della quale:

"Nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova e nell'ora indicata dal presidente, la commissione in seduta plenaria, alla presenza di almeno di cinque candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta più grande, nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto quando é ultimata l'operazione di raggruppamento per tutte le buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse prima di opporvi il predetto numero progressivo". La seduta di cui si controverte è stata dedicata ad altro e non alle operazioni di cui alla norma appena citata.

Quanto al richiamo alla natura di collegio perfetto della commissione giudicatrice di un pubblico concorso, il Tribunale ritiene che l'orientamento giurisprudenziale invocato nel ricorso vada riferito, per ciò che riguarda la seduta dedicata alla prefissione dei criteri di correzione e di valutazione delle prove scritte dell'esame di cui si controverte, alla sola Commissione esaminatrice nella sua composizione originaria, tenuto anche conto che l'articolazione in sottocommissioni può ampliare il numero dei componenti in misura tale da rendere oggettivamente difficile garantirne la contemporanea presenza ad una stessa riunione; per cui la seduta in questione, anche nel caso di convocazione di tutti i membri (effettivi e supplenti) nominati dal Ministro della Giustizia, risulta legittimamente svolta se sono presenti tutti i componenti effettivi della Commissione (principale) ovvero, in caso di assenza di qualcuno di essi, se in loro sostituzione intervengono membri supplenti nominati nella medesima Commissione (principale). Ciò è avvenuto nel caso di specie, essendo pacifico e documentalmente provato che alla seduta del 10 gennaio 2002 erano presenti quattro dei cinque componenti effettivi della Commissione predetta, nonché tutti i cinque supplenti.

La censura esaminata va dunque disattesa.

2.4. Come detto, diversa ed unica tra i ricorrenti è la posizione del dott. XXX, gli elaborati del quale sono stati valutati nella seduta del 6 giugno 2002 da un collegio composto dal Vice Presidente della VI Sottocommissione, da tre componenti supplenti della stessa e da un quinto membro, componente supplente della Commissione esaminatrice (principale).

Si è precedentemente chiarito che ciò è stato determinato dalla mancanza non contingente, bensì strutturale di un componente della VI Sottocommissione, alla quale si è ovviato integrando il predetto organo collegiale con altro membro, nominato come supplente nella Commissione principale; in sostanza la menzionata Sottocommissione ha costantemente operato in mancanza del quorum strutturale, essendo composta di soli quattro membri, anziché dei cinque previsti dalla normativa di riferimento.

Ad una carenza di tal genere si poteva porre rimedio non attraverso una mera sostituzione interna, bensì solo in via di integrazione, che necessariamente andava disposta dal Ministero della Giustizia con la nomina di un nuovo componente in luogo di quello dimessosi; ma ciò non è avvenuto, per cui la VI Sottocommissione, in violazione dell'art. 22 del r.d.l. n. 1578/1933, è rimasta priva del numero dei componenti prescritto da tale disposizione (con effetti anche sulla rappresentanza delle professionalità previste dalla norma). L'illegittima composizione della VI Sottocommissione, che ha proceduto alla correzione ed alla valutazione degli elaborati del ricorrente XXX, inficia irrimediabilmente l'operato di quel collegio in parte qua e, in particolare, gli atti impugnati, in quanto direttamente riferiti alla posizione del ricorrente predetto. Tanto basta per accogliere il ricorso nella parte riguardante il dott. XXX e per annullare conseguentemente i giudizi relativi ai suoi elaborati.

3. Vanno ora esaminati gli ulteriori motivi di ricorso.

Si contestano innanzitutto (alle pagg. 11 e ss.) i criteri di correzione degli elaborati stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 10 gennaio 2002, sostenendo che sarebbero stati definiti aggirando la regola della collegialità, data la breve discussione svolta in proposito ed i tempi ristretti a ciò dedicati. La censura va però respinta perché fondata su mere illazioni.

4. Viene poi censurato che i criteri per la valutazione delle prove scritte sono stati stabiliti dalla Commissione esaminatrice dopo lo svolgimento delle prove stesse e non invece preventivamente, come imponeva la corretta scansione procedimentale.

La doglianza è infondata. Non è ravvisabile alcuna lesione dei principi di trasparenza e di imparzialità delle operazioni concorsuali, atteso che la Commissione ha provveduto alla fissazione in un momento comunque anteriore alla conoscenza delle prove scritte, il che esclude disparità nel trattamento riservato ai candidati.

5. Un ulteriore motivo di ricorso riguarda la circostanza che il giudizio sulle prove scritte è stato espresso unicamente attraverso un voto, senza che risultino esplicitate le ragioni delle valutazioni negative formulate nei confronti degli elaborati dei ricorrenti; il che concreterebbe, in particolare, i vizi di violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e di eccesso di potere per difetto di motivazione.

In proposito si deve innanzitutto osservare che l'orientamento del Consiglio di Stato è tuttora fermissimo nel sostenere che il voto sintetizza ed esprime, in forma numerica, il giudizio e reca pertanto in sé la propria motivazione; e che l'onere di motivazione sancito dalla legge citata è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, che esterna compiutamente la valutazione tecnica della commissione d'esame, priva peraltro di valenza strettamente provvedimentale, rispondendo altresì ad un principio di economicità e di efficienza dell'azione amministrativa (cfr. tra gli ultimi IV Sezione, 15 maggio 2002, n. 2601 e 29 ottobre 2001, n. 5635; ord. 15 ottobre 2002, n. 4452; C.G.A.R.S. 5 dicembre 2002, n. 660). Su tale univoco orientamento del Giudice amministrativo d'appello non ha inciso neppure la questione di legittimità costituzionale prospettata dal T.A.R. Milano - III Sez. (con numerose ordinanze, a partire da quella emessa il 25 novembre 1999, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella G.U. - Corte Costituzionale n. 13 del 2000), che la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile con le ordinanze n. 466 del 2000 e n. 233 del 2001.

Anche la giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi Regionali, d'altra parte, è prevalentemente orientata in senso conforme all'indirizzo del Consiglio di Stato, nonostante non manchino autorevoli pronunce in senso opposto (tra le altre, T.A.R. Veneto, I Sez., 21 gennaio 2002 n. 137): si vedano T.A.R. Palermo, I Sez., n. 47/2002; T.A.R. Lazio, I Sez., n. 1204/2002; T.A.R. Catanzaro, I Sez., n. 980/2002; T.A.R. Milano, III Sez., n. 1303/2002.

In relazione a quanto sopra, tenuto conto che anche questo Tribunale aderisce all'orientamento largamente maggioritario appena richiamato e che, da ultimo, ha ribadito tale posizione nelle sentenze nn. 907, 908 e 913 del 2002, il Collegio ritiene che non sussistono elementi per un mutamento d'indirizzo sul punto di diritto di cui si controverte. La censura in questione va dunque disattesa.

6. I ricorrenti denunciano, altresì, che i loro elaborati sono stati corretti dalla Commissione esaminatrice o dalle Sottocommissioni in composizioni sempre diverse da quelle previste dai decreti ministeriali di nomina dei componenti dei predetti collegi; in concreto, si sarebbero costantemente verificate delle sostituzioni di membri con altri nominati in collegi diversi. Ciò avrebbe determinato la violazione della normativa di riferimento (art. 22 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578), anche per quanto concerne la ripartizione delle professionalità (due avvocati, due magistrati, un professore universitario).

Al contrario, il Tribunale ritiene che le sostituzioni contestate (e documentate) non viziano i provvedimenti impugnati. Sussistono infatti sufficienti ragioni per affermare la piena fungibilità tra i componenti della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni e di quelli delle sottocommissioni tra di loro. La puntuale previsione dell'art. 22, comma 5, del r.d.l. n. 1578/1933 ("I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo") corrisponde ad una evidente e prevalente esigenza di funzionalità che, sebbene non espressamente riferita anche ai componenti delle sottocommissioni (di cui si occupa il comma successivo), deve essere necessariamente tenuta presente, perché comune anche a questi ultimi, nell'applicazione della disciplina di cui si tratta. Ciò soprattutto se si considera la sostanziale unicità della commissione esaminatrice (cfr. in proposito Cons. Stato, IV Sezione, 20 novembre 2000), la cui articolazione interna, ancorché fissata con decreto ministeriale, ha rilievo meramente organizzativo e dunque, proprio perché finalizzata ad assicurare la massima funzionalità della commissione stessa, non può trasformarsi in un elemento di rigidità che sarebbe di ostacolo al perseguimento dell'obiettivo per il quale è stata prevista. D'altra parte i componenti delle sottocommissioni vengono nominati in qualità di supplenti; effettivi restano soltanto i cinque membri nominati in tale veste nella commissione principale; essi sono legittimati ad esaminare tutti i candidati ed a partecipare ai lavori di tutte le sottocommissioni; i supplenti, a loro volta, proprio perché intervengono nei collegi in sostituzione di un componente effettivo, possono svolgere tale funzione in seno alla commissione ed alle sottocommissioni allo stesso modo degli effettivi, senza che l'assegnazione alla commissione stessa o ad una specifica sottocommissione costituisca limite alla loro potestà di sostituzione (cfr. T.A.R. Bologna, 26 febbraio 1993, n. 93, confermata dalla citata decisione Cons. Stato, IV Sez. n. 6160/2000; in senso conforme si esprimono, altresì, T.A.R. Milano, III Sez., 21 settembre 2001, n. 6125 e T.A.R. Lazio, I Sez., 14 luglio 1992, n. 1027). Se così non fosse risulterebbe estremamente difficile garantire il funzionamento dei collegi di cui si tratta e, in particolare, delle sottocommissioni, nel caso (tutt'altro che infrequente) di indisponibilità di qualcuno dei componenti espressamente nominati in detti collegi.

Non vale in senso contrario il richiamo al limite dei duecentocinquanta candidati fissato per ciascuna delle sottocommissioni dall'art. 22, comma 6, del r.d.l. n. 1578/1933; anch'esso corrisponde ad esigenze di razionalità organizzativa e di funzionalità dei diversi collegi, ma non è automaticamente estensibile ai singoli componenti degli stessi.

Neppure rileva, ai fini della legittimità delle sostituzioni operate, la circostanza che sul punto i verbali delle sedute non contengano specifiche motivazioni; stante la naturale, piena fungibilità tra i componenti della commissione e delle sottocommissioni non sussiste un onere motivazionale in proposito, essendo sufficiente che la composizione dell'organo risulti correttamente riportata nel verbale, così da evidenziare, attraverso il confronto con il decreto ministeriale di nomina dei commissari d'esame, l'avvenuta sostituzione.

Tali considerazioni valgono in relazione alle posizioni, pur differenziate, di tutti i ricorrenti (fatta ovviamente eccezione per quelle, già definite, del dott. YYY - che ha rinunciato al ricorso - e del dott. XXX) e consentono di superare le censure esaminate. Analogo discorso vale per quanto concerne la presunta violazione dell'art. 22 del r.d.l. n. 1578/1933 laddove prevede (comma 3) che la commissione esaminatrice sia composta da due avvocati, da due magistrati e da un professore universitario.

Anche in questo caso la doglianza è infondata. L'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato è nel senso di riconoscere che la possibilità di sostituzione tra i componenti della commissione (e delle sottocommissioni) prescinde dalle rispettive categorie professionali di appartenenza, in ragione dell'alto grado di professionalità di ogni membro del predetto organo collegiale, che ne giustifica appunto la nomina in tale incarico (cfr. tra le tante Cons. Stato, IV Sez., 1° febbraio 2001, n. 367 e 20 novembre 2000, n. 6160; T.A.R. Bari, I Sez., 12 settembre 2002, n. 3940; T.A.R. Milano, III Sez., 21 settembre 2001, n. 6125; T.A.R. Lazio, I Sez., n. 8847/2000; e da ultimo C.G.A.R.S. 5 dicembre 2002, n. 660).

7. Resta da esaminare l'ultima censura, riguardante la pretesa violazione dell'art. 22, comma 6, del r.d.l. n. 1578/1933, nella parte in cui prevede che, anche in caso di costituzione di sottocommissioni, il presidente deve restare unico. Poiché in occasione delle sedute in cui sono stati corretti gli elaborati dei ricorrenti il Presidente della Commissione esaminatrice è risultato assente, nel ricorso si contesta che egli non ha potuto esercitare l'attività di coordinamento che gli compete, attraverso la quale si estrinseca, secondo l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale seguito anche da questo Tribunale, la "unicità" prescritta dalla norma.

La censura non merita accoglimento. È opportuno precisare che l'orientamento a cui si fa riferimento nel gravame ritiene che le singole sottocommissioni possono essere presiedute dal vicepresidente, in quanto il disposto dell'art. 22, comma 6, va "interpretato in un'ottica funzionalistica", volta a soddisfare esigenze di semplificazione e di velocizzazione del lavoro di correzione degli elaborati; e che "l'esigenza di tendenziale omogeneità delle valutazioni rese in sede di correzione degli elaborati, ben può essere soddisfatta, in via di fatto, attraverso l'opera di coordinamento dei lavori delle singole sottocommissioni ad opera del presidente titolare" (Consiglio di Stato, IV Sez., 1° febbraio 2001, n. 367); senza che detta funzione di coordinamento si traduca, però, necessariamente nella presenza alle riunioni delle sottocommissioni (T.A.R. Catanzaro, 29 maggio 2001, n. 868; T.A.R. Bari, I Sez., 3 gennaio 2001, n. 16). Anche questa stessa Sezione si è così recentemente espressa nelle sentenze nn. 908 e 913 del 4 luglio 2002; e tali orientamenti hanno da ultimo trovato un'ulteriore conferma in T.A.R. Bari, I Sez., 12 settembre 2002, n. 3940 e, ancor più significativamente, nella sentenza 25 settembre 2002, n. 4925, assunta dalla IV Sezione del Consiglio di Stato in forma semplificata (ex art. 9 della legge n. 205/2000) proprio in relazione alla uniforme giurisprudenza affermatasi in proposito.

Quanto al concreto atteggiarsi della funzione di coordinamento presidenziale si deve ritenere che essa vada modellata in relazione alle concrete esigenze che lo svolgimento del procedimento concorsuale può fare emergere. Non sono quindi preventivamente individuabili o tipizzabili modalità di coordinamento specifiche; appare comunque eccessivo pretendere, come vorrebbero i ricorrenti, che la funzione in esame si traduca nell'obbligo per il Presidente della Commissione esaminatrice di garantire la sua presenza (se non la presidenza) in occasione dello svolgimento di tutte le sedute della Commissione stessa o delle Sottocommissioni.

8. In conclusione, risultano infondate tutte le censure prospettate relativamente alle posizioni dei ricorrenti Babini Ulisse, Baroc Michele, Cocconcelli Simona, Ferrarini Alan, Fiordelisi Laura, Grottoli Elisabetta, Locoro Arturo, Morelli Daniele e Sassi Francesco.

9. Per le ragioni esposte il presente giudizio va dunque definito come segue:

a) va dato atto della rinuncia al ricorso da parte del dott. YYYY;

b) va accolto il ricorso limitatamente alla posizione del dott. XXXX, per le ragioni indicate al punto 2.4; conseguentemente vanno annullati i provvedimenti impugnati recanti giudizi negativi in ordine agli elaborati del predetto ricorrente ed alla sua idoneità a sostenere le prove orali degli esami di cui si tratta, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di rinnovare il procedimento valutativo risultato illegittimo in parte qua;

c) va respinto il ricorso per quanto concerne le posizioni di tutti gli altri ricorrenti;

d) quanto alle spese del giudizio:

- l'Amministrazione resistente va condannata al pagamento di Euro 2000,00 (duemila/00) in favore del ricorrente vittorioso dott. XXXX;

- nei rapporti con gli altri ricorrenti appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese stesse tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l'Emilia-Romagna, Sezione I, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe:

a) dà atto della rinuncia al ricorso da parte del dott. YYY;

b) accoglie il ricorso limitatamente alla posizione del dott. XXX nei sensi e con gli effetti indicati in motivazione;

c) respinge il ricorso per quanto concerne le posizioni di tutti gli altri ricorrenti.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento di Euro 2000,00 (duemila/00) in favore del ricorrente dott. XXXX; compensa le spese nei rapporti con gli altri ricorrenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Autore: E-ius


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