RICERCA
spaziatore
spaziatore
spaziatore
spaziatore

NEWSLETTER
Per essere sempre aggiornato sulle novità del nostro Portale, registrati a Dirittosuweb.

Collabora con noi
Collabora attivamente alla realizzazione di Dirittosuweb inviando articoli, note a sentenze, atti, relazioni, tesi, sentenze integrali, ordinanze, recensioni alla nostra Redazione

APPROFONDIMENTI
Amministrativo
Cittadini
Contratti
Diritto d'autore
Giusto processo
Impresa
Internet
La giurisprudenza
Le letture del giurista
Marchi, brevetti e nomi a dominio
Minori e rete
News
Privacy
Recensioni
Transnazionale

SITI SU WEB
Associazioni
Consulenza online
Diritto ambientale
Diritto amministrativo
Diritto civile
Diritto del lavoro
Diritto e internet
Diritto penale
Internazionale
Istituzioni
Leggi e gazzette ufficiali
Portali giuridici
Raccolte links
Studi legali
Tutela consumatori

Consulenza legale aziendale


 

Sei in: Approfondimenti Impresa
Illegittimo il licenziamento disciplinare non immediato ( Cass. Sez. Lav. Sent. 8 gennaio 2001 n.150 )

La Cassazione Sez. Lav., nella sentenza n° 150/2001, ha stabilito che la contestazione di infrazioni disciplinari devono essere contestate in via immediata al dipendente; inoltre, il conseguente licenziamento (disciplinare) deve essere adottato subito dopo la contestazione medesima.
In difetto, il licenziamento deve considerarsi illegittimo perché in contrasto con l’art. 7 l. n° 300/70 ( Statuto dei Lavoratori ).
Nella fattispecie esaminata dalla Corte Suprema, al dipendente, addetto alla riscossione di tributi (con mansioni di ufficiale di qualifica di ottimo) nel 1993, venivano contestati ammanchi per un totale complessivo di £.30.000.000, in relazione agli anni 1990-91 e 1993.
Il Giudice di 1° e 2° grado rigettavano il ricorso del lavoratore, condannandolo alle spese di lite.
La Corte Suprema, invece, ha ribaltato la sentenza del Giudice d’Appello, poiché la procedura disciplinare (contestazione), sfociata nel licenziamento, non era stata attivata “in immediata connessione temporale con il fatto”.
Il principio della immediatezza e della tempestività, relativo alla contestazione e alla irrrogazione della sanzione disciplinare, seppur interpretato “con ragionevole elasticità”, non può compromettere o rendere difficoltoso il diritto di difesa del lavoratore ( cfr. Cass. 5423/1989).
La Corte, in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Cass. 11095/97), ha rilevato che l’immediatezza della contestazione deve essere intesa secondo un significato “relativo”, tale da consentire al datore di accertare le infrazioni disciplinari del lavoratore.
Il mancato rispetto dei criteri di immediatezza e tempestività vanno in contrasto con il principio del “giusto affidamento del lavoratore”.
Infatti, nell’ipotesi della mancata contestazione immediata, il lavoratore reputa non rimproverabile e non sanzionabile, dal punto di vista disciplinare, la sua condotta successivamente “incriminata”, considerata la facoltatività dell’azione disciplinare.
Allo scopo di tutelare il diritto di difesa, il potere disciplinare del datore deve essere esercitato in conformità al principio di buona fede il quale, per l’appunto, ispira la disciplina contenuta nell’art. 7 l. 300/70 e anche nell’art. 2106 c.c. sulla proporzionalità delle sanzioni.
Il principio di buona fede e le norme specifiche in materia attuano il principio di parità o uguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost.
La previsione di particolari obblighi, a carico del datore, ristabilisce la parità nel rapporto di lavoro che, per sua natura, è caratterizzato da una posizione di preminenza del datore medesimo.
In tal modo, il lavoratore quale parte debole si vede riacquistare un maggiore peso contrattuale.
Il Giudice d’Appello giustificava la mancata contestazione immediata sulla base della disorganizzazione della società di riscossione e della complessità delle verifiche contabili.
La Suprema Corte ha puntualizzato che i motivi suindicati non possono in alcun modo “ricadere ai danni della posizione del lavoratore così come tutelata dall’ordinamento”.
La Suprema Corte, che qui si considera, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha dichiarato illegittimo il licenziamento de quo, disponendo l’immediata reintegrazione del ricorrente nel suo posto di lavoro.
Per ciò che concerne il risarcimento del danno e il pagamento delle spese di lite, la Corte ha rinviato la causa al Giudice d’Appello competente.


Contatta l'autore



Autore: Avv. Bruno Sechi


ACCESSO
spaziatore
spaziatore
 Username
 Password
   
spaziatore
  Salva password
spaziatore


PARTNER:


CONSULENZA LEGALE
Dirittosuweb mette a disposizione di Enti, Aziende e Professionisti tutta l'esperienza acquisita sul campo in questi anni, per fornire in breve tempo pareri e consulenze.

SITI SU WEB
Per segnalare un sito di interesse giuridico e renderlo visibile all'interno della nostra Comunità clicca qui.

Ultimi inserimenti
Studio Legale Casillo Possanzini
29 ottobre 2014 
Sostituzioni Legali
18 marzo 2014 
Studio Legale Avv. Di Stadio - Milano
26 novembre 2013 
SMAF & Associati, Studio legale
16 settembre 2013 
Studio Legale Reboa
25 giugno 2013 
I più cliccati del mese
Studio Legale Sisto - Salerno - Napoli - Campania
3796 click
Condominioweb/Il sito italiano sul condominio
3192 click
Domiciliazione Salerno
2880 click
Centro Studi Brevetti
2345 click
Pagina Libera
2239 click