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Brevi riflessioni sulla causa violenta di infortunio sul lavoro e sulla infemità per causa di servizio
La Cassazione Sez. Lav., nella sentenza n° 13741/2000, ha stabilito che "le condizioni e l'ambiente di lavoro" possono costituire nel loro complesso la causa violenta ( art. 2 DPR n° 1124/1965 ) di infortunio sul lavoro, anche in un soggetto già affetto da malattia cardiocircolatoria (cardiopatìa ipertensiva ed arteriosclerosi preesistenti).
Nella fattispecie in esame, il lavoratore era stato colto da infarto seguìto da morte ( per dissezione aortica con tamponamento cardiaco ).
Il lavoratore era stato impiegato in mansioni da svolgere in luoghi soggetti a notevoli sbalzi termici.
Inoltre, il lavoratore era stato sottoposto a turni diurni e notturni, con una continua e particolare attenzione al materiale destinato al carico; in particolare, il lavoratore veniva colto dal malore letale, in un giorno molto freddo.
La Cassazione, facendo proprie le conclusioni del CTU ( Consulente tecnico d'ufficio ), ha stabilito che " quel brusco sbalzo di temperatura e gli sbalzi termici precedenti, unitamente alle condizioni generali di stress" da lavoro avevano determinato un improvviso incremento della pressione arteriosa, che hanno portato alla morte successiva del lavoratore.
"L'usura e lo stress derivati dalle mansioni e dalle condizioni di lavoro"sono stati considerati concause della dissecazione dell'aorta ascendente e, quindi, concause violente di infortunio sul lavoro.
La Cassazione, che qui si considera, definisce la causa violenta " il fatto genetico indispensabile dell'infortunio", costituito da ogni evento lesivo esterno all'organismo del lavoratore, e può consistere anche in uno sforzo non straordinario. Inoltre, la cause violenta ex art. 2 DPR 1124/1965 sussiste anche in presenza di un "preesistente quadromorboso" del lavoratore (cfr. Cass. 2 aprile 1990 n° 2639 ).
Nella fattispecie in esame gli eredi ( vedova e figlio ) del lavoratore hanno ottenuto il riconoscimento della rendita come per legge.
Recentemente anche il TAR del Lazio, nella sentenza n° 760/2001, ha stabilito che l'infermità per causa di servizio ( nel caso di specie infarto antero posteriore del miocardio ) è riconosciuta anche ai dipendenti pubblici, già affetti da infermità costituzionale ( nel caso di specie grave cardiopatìa ).
I fattori esterni ( es. lavoro gravoso e stressante ) possono costiuire cause capaci di concorrere all'insorgenza della patologia ( cfr. TAR Toscana Sez. II 5 giugno 1997 n° 373 ).
Nella fattispecie in esame è stato provto il nesso eziologico ( o rapporto di causalità ) tra l'infermità del lavoratore e l'attività svolta in concreto (v. TAR Lazio Sez. II sent. del 19/02/1994 n° 1049 ), "con riferimento alle modalità di espletamento ed all'ambiente di lavoro" .
Il nesso causale tra infermità e causa di servizio "può essere escluso sia quando l'insorgenza e il decorso della malattia, siano tali da eliminare qualsiasi rapporto di collegamento con la prestazione del servizio, sia quando lo svolgimento dell'attività di ufficio-riguardata nella sua natura o nelle sue modalità di effettuazione concreta-sia inidonea ad influire sulla genesi o sull'evoluzione del fenomeno morbigeno" ( cfr. Cons. Stato Sez. II parere n° 2209/96 del 24 aprile 1997 ).
In ogni caso, occorre raggiungere la certezza scientifica sulla causa della
malattia in questione ( "puntuale indicazione dei fattori di provocazione del morbo come individuati-seppure preventivamente-dalla scienza medica del momento ( v. TAR Lombardia /Milano del 16 aprile 1997 n° 487)

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Autore: Avv. Bruno Sechi


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