La Commissione Europea ha presentato al Consiglio e al Parlamento due proposte volte a collegare il sistema del disegno comunitario con quello di registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.
Attualmente, a seconda del tipo di protezione richiesta, la registrazione dei disegni industriali può avvenire o attraverso il sistema comunitario, che garantisce l’acquisizione di protezione sull’intero territorio europeo, o attraverso il deposito di una domanda internazionale unica che permette agli autori di disegni e modelli di ottenere protezione in un determinato numero di paesi.
Inoltre, nel primo caso, la gestione dell’amministrazione dei disegni o modelli è affidata all'Ufficio di armonizzazione nel mercato interno (UAMI), nel secondo, la domanda internazionale deve essere depositata presso l'Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). Quest'ultimo, infatti - in seguito alla designazione ad opera del richiedente degli stati contraenti nei quali desidera ottenere protezione - verifica la conformità della domanda ai requisiti formali richiesti e successivamente pubblica la registrazione sull’International Design Bullettin. Ciascun ufficio nazionale deve, così, individuare le registrazioni internazionali nelle quali è stato designato.
In seguito alla sua accettazione, la domanda internazionale produce in ciascun paese designato il medesimo effetto che produrrebbe se il disegno o modello vi stato depositato direttamente, agevolando così il mantenimento della protezione: è necessaria, infatti, un’unica domanda di rinnovo e un’unica semplice procedura di registrazione delle eventuali modifiche.
La Commissione, quindi, con questi due documenti, da un lato, propone l’adesione della Comunità europea all’atto di Ginevra - a sua volta basato sull’accordo dell’Aia concernente il deposito internazionale dei disegni industriali - dall'altro, elenca le misure necessarie a rendere operativa la proposta.
A tal riguardo, si parla dell’aggiunta di un nuovo Titolo XIa relativo alla “Registrazione internazionale dei disegni e modelli” al Regolamento CE n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari.
Una delle principali innovazioni riguarda il registro presso il quale effettuare le registrazioni: in particolare, si specifica che il registro internazionale (dell’OMPI) debba sostituire quello tenuto dall’UAMI per le registrazioni internazionali che designano la Comunità europea. Di conseguenza, qualsiasi iscrizione effettuata riguardante una registrazione internazionale che designa la CE, sortisce gli stessi effetti al pari se fosse eseguita nel registro tenuto dall’Ufficio di Armonizzazione del mercato interno. Lo stesso vale per le pubblicazioni: tutte quelle relative ad una domanda internazionale che designa la Comunita' sono effettuate dall'Ufficio internazionale e sortiscono gli stessi effetti delle pubblicazioni dell'Ufficio.
In merito alla procedura di deposito, la Commissione europea propone che questa avvenga direttamente presso l’Ufficio internazionale. In base, infatti, all’art. 4 par. 1 lettera a) dell’atto di Ginevra, la domanda internazionale può essere depositata, a discrezione del depositante, sia direttamente presso l’Ufficio internazionale, sia per il tramite dell’ufficio della parte contraente del richiedente.
In questo caso, però, la situazione geografica dell’ufficio ricevente sembra avere un’importanza secondaria per l’applicazione dei disegni e modelli industriali.
La Comunità europea, infatti, dovrebbe escludere il deposito di una domanda tramite l’UAMI, al fine di evitare il pericolo di un’inutile raddoppio del lavoro e di confusione da parte dei richiedenti. Per questa ragione, la Commissione si aspetta che la Comunità europea non permetta il deposito delle domande internazionali tramite il proprio Ufficio.
Si prevede, inoltre, la sostituzione delle tasse di designazione prescritte dall’articolo 7, par. 1 dell’atto di Ginevra con quelle di designazione individuale.
L’articolo in esame dispone che le tasse prescritte comprendano un contributo di designazione per ogni parte contraente designata; qualora questa sia rappresentata da un’organizzazione intergovernativa, la stessa può dichiarare che, per ogni domanda, nonché per il rinnovo di ogni registrazione internazionale nella quale è designata, la tassa sia sostituita da una di designazione individuale. La Commissione, invece, propone che la Comunità operi la sostituzione delle tasse di designazione necessarie con quelle di designazione individuale sia per la domanda che per il rinnovo. Queste, poi, verranno pagate all’Ufficio internazionale e trasferite da quest’ultimo all’UAMI.
Le disposizioni della proposta di modifica del regolamento garantiscono, inoltre, che l'entrata in vigore della protezione di una registrazione internazionale che designa la Comunità sia soggetta alle stesse condizioni applicabili a un disegno o modello comunitario registrato. Pertanto, quest'ultima non può sortire gli effetti della registrazione di un disegno o modello comunitario sul territorio della Comunità europea finché l’Ufficio non ha esaminato i requisiti della domanda e l’inesistenza di eventuali impedimenti.
Ulteriori innovazioni riguardano le ragioni di rifiuto di registrazione di un disegno o modello industriale. Le ragioni presenti all’interno della proposta corrispondono agli impedimenti alla registrazione dell’art. 47, par. 1 del regolamento: l’Ufficio trasmette all’Ufficio internazionale una notifica di rifiuto entro sei mesi dalla pubblicazione della registrazione internazionale, qualora, svolgendo l'esame di una registrazione, riscontri che il disegno o modello non corrisponda alla definizione di cui all’art. 3, lettera a) del regolamento ovvero contrasti con l’ordine pubblico o il buon costume. Così facendo, da un lato, la registrazione internazionale che designa la Comunità è soggetta allo stesso esame delle domande di registrazione di disegni o modelli comunitari, dall'altro l'UAMI diventa l'ufficio responsabile per l'esame approfondito delle domande stesse.
Il titolare di un disegno o modello ha la possibilità di presentare osservazioni o di rinunciare alla registrazione internazionale rispetto alla Comunità prima che il rifiuto divenga operativo; non gli viene invece concessa - al contrario di quanto previsto dall'art. 47, par. 2 del regolamento - la possibilita' di modificare il disegno.
L'atto di Ginevra, infatti, non consente al titolare di impedire l’operatività del rifiuto modificando il disegno o modello di una registrazione internazionale successivamente alla sua iscrizione.
Infine, la proposta di modifica del regolamento attua l’art. 15, par. 1 dell’atto di Ginevra consentendo una dichiarazione di invalidità degli effetti di una registrazione internazionale sul territorio della Comunità europea. Questa e' soggetta alle medesime prescrizioni applicabili ad una richiesta di dichiarazione di invalidità di un disegno o modello comunitario registrato.
I terzi, quindi, possono richiedere tale dichiarazione nella Comunità tramite una domanda depositata presso l’Ufficio ai sensi dell’art. 52 del regolamento o tramite una domanda riconvenzionale presentata ad un tribunale dei disegni o modelli comunitari, ai sensi dell’art. 81, lettera d).
Il primo documento - riguardante l'approvazione dell'adesione della Comunita' europea all'atto di Ginevra - e' in attesa di ricevere parere conforme da parte del Parlamento; il secondo, invece, e' soggetto ad una procedura di codecisione che conferisce al Parlamento i poteri di emendare le proposte. Tuttavia, le innovazioni suggerite non sembrano creare particolari controversie.