Pare quanto mai opportuno prima di trattare le problematiche giuridiche e l’ orientamento della dottrina riguardo l’assegno postdadato precisare: che l’emissione di un assegno postdatato era ed è illegale, anche se l’emissione di detto titolo di credito dopo l’entrata in vigore del decreto L. 507/99 non configura più il fatto come reato penale , bensì, come condotta sanzionabile amministrativamente per l’evasione del bollo (D.P.R. 642/72) .
Il problema di fondo è che la legge sull’assegno bancario , tuttora in vigore è il R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, certamente encomiabile per la sua durata ,dovuta, sicuramente ad un attenta analisi del legislatore del tempo , che ben seppe prevedere le diverse fattispecie e le problematiche sottese a questo titolo di credito ,anche se ad oggi il “Regio” Decreto necessiterebbe di una rivisitazione , stante la ricca produzione dottrinale creatasi in diversi decenni riguardo detto titolo di credito.
L’art. 31 del R.D. recita testualmente : “L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione.” , pertanto se ne conviene che la data successiva (postdatazione) non induce di per sé la nullità dell’assegno bancario , ma comporta soltanto la nullità del relativo patto di contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito , consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento ; conseguentemente , l’assegno bancario postdatato , non diversamente da quello regolarmente datato , deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, che si identifica con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore (Cass. civ., Sez. II,31/10/2006,n. 2160) .
Pertanto presumendo la buona fede del prenditore e dando per certo che lo stesso non abbia voluto scientemente arrecare un danno al debitore violando così il patto di non presentazione al pagamento prima di una determinata scadenza , questi è legittimato a richiederne il pagamento a vista non producendo ,tra l’altro , un illecito ai sensi dell’art. 2739 c.c. (Cass. Civ. 11 febbraio 1978, n. 627) .
Quindi gli atti estintivi di debiti effettuati con assegni postdatati non costituiscono modi anormali di pagamento.
Fatta quindi salva la validità dell’assegno postdatato, i problemi sorgono nel momento in cui alla data di presentazione del titolo di credito non vi sia la disponibilità sul conto corrente bancario del debitore, infatti ,alfine di procedere al protesto, l’art. 121 della Legge sull’assegno bancario impone la regolarizzazione fiscale a carico del presentatore del titolo , in quanto da parificarsi alla cambiale .
Detta regolarizzazione però non rende il titolo di credito (assegno) una vera e propria cambiale , in quanto nel caso di indisponibilità delle somme o nel caso vi sia stata la revoca dell’autorizzazione da parte della banca per l’emissione , il titolo o i titoli devono essere consegnati nelle mani di un Pubblico Ufficiale (notaio,uff.giud) affinché questi proceda con il protesto contro il debitore (firmatario dell’assegno).
L’art. 121 , parla della regolarizzazione fiscale facendo riferimento alla tassa graduale delle cambiali, salvo le sanzioni di cui all'art. 66, n. 5 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268 .
Infatti, alfine, di poter procedere al protesto del titolo postdatato, nel caso in cui questo non possa assolvere alla sua funzione di pagamento, il prenditore dovrà a propria cura recarsi all’Agenzia delle Entrate e sobbarcarsi sia dell’imposta dovuta (12x1000 sull’importo) e sia dell’eventuale sanzione minima che è pari al doppio di quella dovuta .
A detta imposta con la relativa sanzione il presentatore dell’assegno bancario postdatato dovrà pagare anche le spese notarili per il protesto, il tutto affinché il titolo abbia i requisiti indispensabili per l’efficacia esecutiva ed eviti un eventuale opposizione del debitore all’esecuzione, atta a contestare detta efficacia ,sia per la postdatazione, e sia per la non regolarizzazione fiscale, detti costi e sanzioni sono comunque, anticipati dal prenditore dell’assegno, ma nella procedura esecutiva saranno posti ad esclusivo carico del debitore . ( Cass. 21 gennaio 1985, n.191 Mass. Uff.438413).