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Nota a Trib. Torre Annunziata - Sezione Lavoro Previdenza - Sent. n.864/08

Si segnala la sentenza di cui sopra poiché con essa il Tribunale di Torre Annunziata- Sezione Lavoro e Previdenza applica, per interpretazione estensiva, l’orientamento giurisprudenziale tributario, ormai consolidato, previsto per l’avviso di mora (in base al quale, in tema di riscossione, la mancata previa notifica, seppur non valida, della cartella esattoriale comporta la nullità dell’avviso di mora)  all’atto di intimazione di pagamento e/o avviso di intimazione emesso per contributi Inail. All’uopo si specifica che con la riforma della riscossione avviata con il Dlgs 46 del 1999 l’avviso di mora è stato eliminato dal nostro ordinamento e, parzialmente, le funzioni da esso svolte possono ritenersi assorbite dall’attuale avviso di intimazione e/o intimazione di pagamento di cui all’art. 50, comma 2, del Dpr 602/1973. Inoltre la predetta sentenza risulta essere completamente innovativa in relazione al termine di decadenza per l’opposizione all’atto di intimazione di pagamento e/o avviso di intimazione, tant’è che per esso non c’è un termine di decadenza espressamente previsto come per la cartella di pagamento. Comunque se pur si ritenesse applicabile all’atto de quo il termine di decadenza previsto per la cartella, nessuna decadenza si sarebbe verificata nel caso di cui trattasi in quanto la mancata e specifica indicazione sull’atto impugnato del termine per proporre l’opposizione rende lo stesso inapplicabile. Infatti nell’atto opposto c’è solo un mero richiamo al termine previsto per l’opposizione a cartella. La mancata indicazione dello stesso termine per impugnare in modo chiaro e specifico viola, infatti, il diritto di difesa dell’intimato.      

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA-SEZIONE LAVORO

Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria  Lionetti in funzione di Giudice del lavoro all’udienza del 26.2.2008 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4296/2005 R.G. Prev. e vertente    

 TRA

Il sig. XXXXX  rapp.to e difeso dall’avv.to Anna Rosanova in virtù di mandato a margine del – in calce al- ricorso in opposizione                                                          
Opponente

E
I.N.A.I.L. in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dagli avv.ti Concetta Petrillo e Pasquale Montesarchio in virtù di procura in calce alla copia del ricorso notificata.
Opposto

NONCHE’
S.p.a. Gest Line –Concessionaria del servizio riscossione tributi in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall’avv.to Franceso Forzati in virtù di procura generale notarile alle liti.
Opposto

OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Con ricorso depositato in data 25.11.2005 l’opponente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l’intimazione di pagamento notificato in data 17.10.2005 ed avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 11.473,89 maturata a titolo di regolazione premio per gli anni 1993, 1994 e 2002 e relative somme aggiuntive eccependo: la mancata notifica della cartella esattoriale e l’erronea indicazione degli importi dovuti.
Chiedeva quindi, previa sospensione della efficacia esecutiva dell’avviso di mora, l’annullamento dello stesso, con vittoria di spese.
Si costituiva l’Inail deducendo preliminarmente l’inammissibilità dell’opposizione, la regolare notifica della cartella esattoriale in data 24.6.2003 e chiedendo, nel merito, il rigetto dell’opposizione stessa, con vittoria di spese.

Si costituiva la s.p.a. Gest Line eccependo la regolarità della notifica della cartella esattoriale in epoca precedente alla notifica dell’avviso di mora opposto e chiedendo il rigetto dell’opposizione, vinte le spese.
Il Giudice, stante l’istanza di sospensione, ha concesso la sospensione fissando duplice udienza per la discussione sulla sospensione e per la discussione sul merito.
Dopo aver confermato la sospensione dell’esecutorietà dell’avviso impugnato, ha acquisito la documentazione prodotta e, all’odierna udienza, sentiti i procuratori costituiti- che hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti - ha deciso la causa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione và accolta.
Anzitutto si osserva che l’opposizione in esame ha ad oggetto l’intimazione di pagamento nella quale è fatto espresso riferimento alla cartella esattoriale che si assume notificata all’opponente in data 24.6.2003.

Tuttavia, a fronte della specifica eccezione sollevata sul punto dall’opposto, gli enti convenuti non hanno fornito la prova di aver effettuato idonea notifica della cartella esattoriale richiamata. In proposito si osserva che l’art. 26 d.p.r.  n. 602/73 per come modificato dall’art. 12 d. lgs. n.46/1999 dispone che “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario.

Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art.60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune. L’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso del ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.”Il notificatore è, quindi, tenuto all’osservanza delle norme codicistiche che disciplinano la notifica degli atti giudiziari e, tra queste, quelle di cui all’art. 140 c.p.c. espressamente richiamata. Nel caso di specie, il notificatore pur avendo annotato il rifiuto del destinatario di ricevere l’atto, anzicchè promuovere il procedimento di notifica ex art. 140 cit., espressamente previsto nel prestampato utilizzato, ha barrato la casella relativa alla notifica ex art. 139 co. 4° c.p.c. che prevede la diversa ipotesi di assenza del destinatario. Tale notifica, pertanto, mancando gli adempimenti di cui all’art.140 cit. è nulla e, conseguentemente, và annullata la conseguente intimazione di pagamento della quale la cartella costituisce presupposto.

Né può ritenersi applicabile  il termine di decadenza per proporre opposizione essendo esso espressamente previsto per la sola ipotesi di opposizione a cartella esattoriale. Quand’anche si ritenesse applicabile tale termine di decadenza deve rilevarsi tuttavia che, nell’ipotesi in esame, nessuna decadenza si è verificata in quanto la mancata, specifica indicazione del termine per proporre l’opposizione rende lo stesso inapplicabile; il mero richiamo al termine previsto per l’opposizione a cartella non accompagnato dalla indicazione dello stesso viola, infatti, il diritto alla difesa dell’intimato.
Avendo parte opponente limitato l’opposizione ai soli vizi formali dell’atto e alle modalità di calcolo degli interessi di mora- questione, quest’ultima, assorbita dall’annullamento della intimazione- la cognizione in tale sede non può investire il merito della pretesa. La s.p.a. Gest line nella qualità di concessionaria del servizio di riscossione è condannata al pagamento delle spese di giudizio sostenute dall’opponente avendo proceduto alla notifica dell’intimazione di pagamento pur in assenza di valida notifica dell’atto- presupposto.
Si ritiene equo, in considerazione delle questioni di diritto trattate, compensare le spese tra gli enti opposti.

P.Q.M.
Accoglie l’opposizione e, per l’effetto, annulla l’intimazione di pagamento n.2005/0058756.
Condanna la s.p.a. Gest line al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma di € 780,00 di cui € 500,00 per onorario, con attribuzione. Compensa tra le parti le ulteriori spese di giudizio.
In Torre Annunziata li 26.02.2008                                        

Il Giudice 
Dott.ssa Anna Maria Lionetti         
 
 


Autore: Anna Rosanova


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