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Dalla candida e '“Lattea' galassia di Parmalat alla nebulosa e rossa passata di 'Cirio, passando dai 121 colli del tavoliere ad altrettanti Monti Senesi, con mandrie di consumatori alla ricerca del rimborso 'pseudo-conciliativo' perduto

     Non sarò certo io, il primo, a dover parlare di bond Parmalat o Cirio o di prodotti finanziari. Sembrerebbe, infatti, che ci sia quasi una sorta di assuefazione mediatica a questo  tipo di argomento , forse perché, all’inizio, a cornice di nomi illustri o di potenti istituti bancari , la disperazione o la delusione dei risparmiatori sembrerebbe essere indispensabile per dare un tono di cronaca in più , a quello che altrimenti sarebbe l’enunciazione monotona di numeri, statistiche o di dati contrassegnati ,inevitabilmente ,da un semplice - % (meno per cento).

            Il problema di fondo è che: se una notizia ,consentitemi la ripetizione, non fa più “notizia”, non significa che chi è stato vittima dell’antefatto sia anch’egli assuefatto.

             Tant’è che, eventuali archiviazioni giudiziarie e le  pseudo-conciliazioni che non sono di massa e che, forse, non sono nemmeno meritevoli di essere chiamate  tali  ,almeno per quello che il nostro legislatore intende, attualmente, per questo tipo di istituto, riescono in qualche modo ,a discolpare o a porre in una situazione, oserei dire quasi di redenzione ,  gli autori e i fautori di ciò che ,inizialmente è scandalo e che dopo, come per incanto, sembra diventare un semplice reclamo.  
 
           Certo è ,che non può essere la sede di una banca il luogo adatto per effettuare una conciliazione , essendo le parti sedute ad un tavolo, si, con lo stesso argomento ma ,con sedie di altezza assai diversa l’una dall’altra, che pongono, sempre, il padrone di casa in una posizione di  superior conditio.

           Questa premessa per cercare di capire e  di fare il punto su quello che si è fatto e che si sta facendo a tutela dei risparmiatori danneggiati, da quanto ormai tristemente noto.

           Penso, che sia di dominio pubblico il fatto che, relativamente ai prodotti finanziari e  agli strutturati, collocati dalla banca 121 e dal monte paschi di Siena . Dalle prime contestazioni, gli istituti bancari hanno creato delle apposite commissioni che hanno stilato delle tabelle con parametri per le eventuali restituzioni o risarcimenti ,in base all’età del danneggiato, alla professione e al titolo di studio o quant’altro che, a loro insindacabile giudizio, rendeva meritevole un risparmiatore di appartenere ad una fascia anziché ad un'altra.

             Insindacabile ……perché? Sembrerebbe che tutto quello deciso in queste commissioni , includa tutti i danneggiati, senza dare alcun tipo di alternativa giudiziaria e non.

              Infatti, se così fosse, non si  capirebbe  perché ,ad esempio, alcuni soggetti non appartengano a quelle categorie meritevoli di rimborso dato che all’epoca della sottoscrizione ,giovanissimi ,disoccupati e con un titolo di studio medio inferiore riuscivano ad ottenere   mutui trentennali per   l’ammontare  di  £. 24.730.500 al tasso dello 6.9% (credendo di sottoscrivere un piano di accumulo capitale senza rischi) e ad investire in obbligazioni e in fondi comuni di investimento, con contorsionismi finanziari, che ,neanche il più bravo seguace di Cuccia ,sarebbe stato in grado di fare.

              Infatti ,mentre, per quanto riguarda i derivati e gli strutturati ,nella maggior parte dei casi ,si è giunti (quasi per tutti) ad una transazione ,che, però , solo in alcuni casi ha visto un rimborso pari al 100% delle perdite ,per quanto riguarda invece i prodotto finanziari My way, Four You ,121Performance e Soluzione Futura la situazione non è così!!!

             Si evidenzia, infatti, una risoluzione dei contenziosi  in via stragiudiziale, soprattutto, dei prodotti che avevano durata 15 anni e che erano stati sottoscritti da soggetti meritevoli di rimborso, in base a quanto su esposto, mentre, per i piani finanziari con scadenza trentennale si brancola ancora nel buio ad eccezione di qualche caso isolato.

           Indubbiamente, nel caso di specie, l’istituto bancario Monte Paschi di Siena, per la serietà che lo contraddistingue in ben 500 anni di storia ,si è trovato dinnanzi ad un contenzioso sorto con i risparmiatori che ha dei numeri spaventosi e sicuramente di non facile gestione. Va segnalato, però, che il Monte paschi di Siena ha addirittura, creato un sito : www.myway-4you.info ,che parla, appunto dei prodotti oggetto di contenzioso , dove ,ovviamente, non fa un mea culpa , ma che comunque fornisce agli  utenti molte informazione tra cui i vari accordi con le varie associazione dei consumatori . Ma è proprio in merito a questo, che vale la pena soffermarci:  sul sito sono leggibili e scaricabili alcuni comunicati stampa “congiunti” (l’ultimo è del luglio 2004), dai quali si evidenziano i risultati raggiunti per i rimborsi e per tutti quelli che erano i contenziosi sino a quel momento sorti.  In questi comunicati  soprattutto nell ‘ultimo ,si parla di procedura conciliativa tra il mondo bancario e quello consumeristico, non solo!! Si parla di  tavoli conciliativi a cui  potevano accedere, solo chi all’epoca fosse  rappresentato dalle varie  associazioni dei consumatori, o comunque ,chi avesse inviato reclamo entro il 31/12/2003.

            La cosa che risulta strana, è ,innanzitutto questo termine perentorio  per l’invio di un ipotetico reclamo, anche se, i reclami contro il Monte Paschi sono stati inviati sia nel 2004 che nell’anno in corso. Ma ancor più strano è questa sorta di estenzione dell’accordo del tavolo conciliativo, anche, a coloro che non erano rappresentati dalle associazioni di categoria o che, sino a quel momento ,non avevano ancora inviato formale reclamo.

           Sembra ,quasi, di trovarci di fronte ad una Class Action americana, dove vige il principio dell’opt out . In buona sostanza, negli Usa i promotori di una Class Action (azione di massa) notificano a tutti i soggetti (nei modi e nei tempi fissati dalla Corte)  che potrebbero essere gli ipotetici danneggiati ,l’avviso che:  stante determinati requisiti ,possono farne  parte, e pertanto, potrebbero solo, eventualmente escludersi da questo tipo di azione esercitando l’opt out (entro una certa data,pena la decadenza da questa facoltà) e decidere di difendersi da soli.

            Questo tipo di procedura stimolata e ispirata comunque da un forte fine conciliativo , cozza molto con quelle che sono le norme del nostro legislatore, infatti nel Convegno Internazionale tenutosi al Grand Hotel di Rimini organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Rimini,intitolato: “Azioni collettive,risarcimento del danno e conciliazione di massa”,  il Prof.Chiarloni, docente di diritto processuale civile presso la facoltà di Giurisprudenza dell’università degli Studi di Torino, asseriva ,nella sua relazione,  che questo tipo azione (opt out) si scontrava, per certi versi ,con  il dettame  dell’art. 24 della Costituzione Italiana (tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri interessi legittimi. omissis) lo stesso  sosteneva, che, in Italia ,è già possibile fare delle “Conciliazioni di Massa” spesso però queste forme atipiche di conciliazione sono inique e vincolano molti  soggetti.

           Non solo!!! il problema è che  un azione di massa che si concluda in via stragiudiziale , fa correre inevitabilmente il rischio ,all’intero sistema della tutela dei diritti ,che si giunga all’impunità di chi ha infranto la legge, a danno di migliaia di soggetti (nel caso di specie sono i risparmiatori). Il rischio è assai alto  perché, un azione di massa  è la risultante non certo di un caso isolato, ma ,di decine,centinaia se non migliaia di persone  che hanno visto lesi i propri diritti. Pertanto è impossibile che un azione di massa possa nascere contro il nostro rivenditore di fiducia, il piu’ delle volte, (se non sempre), solo , contro colossi dell’economia, dell’alimentazione(parmalat,cirio) o contro, ad “esempio” le compagnie produttrici di Tabacco.

          Meritevole di menzione a questo proposito è la questione della “Tobacco Litigation”, azione di massa capeggiata dall’Avv. Statunitense Michael Ciresi (studio Robins,Kaplan,Miller&Ciresi di Minneapolis) che, nel Convegno succitato, esponeva il caso che lo ha portato agli onori della cronaca giudiziaria mondiale, dove, il collega (per me futuro collega :sono solo un praticante ) dalle chiare origini italiane (Sicilia), riusciva a far condannare le compagnie di  tabacco al pagamento, a titolo di risarcimento di 6,8 miliardi di $.

          Ordunque, Ciresi sosteneva che:  un ipotetica chiusura stragiudiziale e quindi conciliativa (sine sententia) avrebbe dato alle compagnie produttrici di tabacco una vera e propria IMMUNITA’ PENALE, negando la possibilità a future azioni risarcitorie  per lo stesso tipo di DIRITTO LESO e quindi, violando, ulteriormente, il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti .

         A seguito di condanne come quella della Tobacco Litigation  siamo ,infatti, di fronte ad un vero e proprio DANNO PUNITIVO , usanza assai diffusa, ultimamente, negli Stati Uniti , che oltre a fungere da punizione è assieme ,anche, una  sorta di exemplum-monito per il futuro. “Usanza” assai dibattuta in merito alla sua esecutorietà , si pensi infatti che:  un risarcimento maggiore o uguale a quello della Tobacco Litigation potrebbe mettere in ginocchio un intero settore economico , con tutto quello che ciò comporta.

          Questo breve escursus oltreoceano, per comprendere quello che ,oggi, viene decantato quasi come  la soluzione “gordiana” al nodo italiano delle conciliazioni di massa.  Certo è ,che bisogna  ribadire  il concetto  della forte diversità del   sistema americano dal nostro ,infatti  ad oggi la Class Action continua a destare non pochi dubbi ,soprattutto, in merito a quella che dovrebbe essere la tutela di tutti e non di alcuni soggetti (pur se numerosi) e relativamente ai danni punitivi che, personalmente, condivido ,nella misura in cui rappresentino  il giusto monito per i colossi che non hanno certo una “buona condotta” nei confronti dei propri clienti. Non dobbiamo però dimenticare che,   in Italia ,decreti come il  “salva ass.ni” ,hanno  bloccato migliaia di reclami  di contraenti RC Auto. (Decreto Legge 8 febbraio 2003 n. 18 con il quale è stato modificato l'art. 113 del Codice di Procedura Civ).


        A questo punto non bisogna essere nè ,disfattisti nè tantomeno, troppo  tesi allo slancio giurisprudenziale a stelle e striscie, ma, plausibile è l’esigenza, innanzi tutto di un solido ed efficace sistema di controllo (soprattutto preventivo) con conseguenti norme punitive a tutela dei risparmiatori o consumatori .

       Al momento stanno facendo il loro iter normativo alcuni disegni e proposte di legge  (Disegno di legge n.3058 approvato dalla Camera dei deputati il 21 luglio 04 “Disposizioni per l’introduzione dell’azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti” ; Disegno di legge n.3328 approvato dalla Camera dei deputati il 3 marzo 05 “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mecati finanziari” ) mentre due decreti ( Decreto 23 luglio 2004,n.222 “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione,nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui art. 38 del D.Lgs 17 gennaio 2003,n.5 ; Decreto 23 luglio 2004, n.223  “regolamento recante approvazione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell’art.39 del Dlgs. 17 gennaio 2003,n.5”) sono stati emanati.                         Il tutto, per cominciare a dare delle direttive alla conciliazione come istituto e agli organi aditi  a poterlo fare, vista la necessità impellente di regolamentare gli ormai noti contenziosi già insorti ed eventualmente quelli (speriamo mai) futuri.

         Ben vengano la negoziazione e la conciliazione stragiudiziale professionale ,che  sono, indubbiamente, un ottima alternativa alla risoluzione delle  controversie, ma attenti a non renderla l’unico iter  per un eventuale Azione di Massa (Class Action).

         Cadere nell’errore del facile entusiasmo per questo tipo di procedure,non è difficile ,dettato forse dall’economicità   e dalla celerità e dal frastuono della logica dei grandi numeri , ma, non dimentichiamo , nè il concetto preoccupante della implicita IMMUNITA’ che questo tipo di risoluzione può dare ai colossi dell’economia o alle multinazionali, ne dobbiamo illuderci che tutti i conciliatori o gli avvocati fautori di guerre come quelle della Tobacco  Litigation, di fronte ad un offerta conciliativa,a numerosi zeri, possano chiudere gli occhi ed inseguire in maniera quasi topica la sentenza ,credendo che sia la giusta punizione per chi abbia frodato migliaia di utenti o consumatori . Da giovane praticante avvocato e, spero da futuro avvocato ,mi auguro che la  estenuante  e forse “eroica” difesa del diritto (cum o sine sentenzia) sia l’unica retta via da percorrere, in pieno rispetto dei doveri professionali ,nella prosecuzione di questa nobile ,quanto antica professione.


Autore: Onofrio Musco


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