In base alla legge n. 145 del 15.7.2002 recante “ Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato”, verso il dicembre 2003 ai dirigenti del M.L.P.S. fu chiesto di sottoscrivere un contratto di lavoro, ove ,contrariamente a quanto prescrive l’art. 413 c.p.c., fu prevista la competenza del foro di Roma .
Tale clausola fu inserita senza che nessuna previsione legislativa o amministrativa la prevedesse : né la legge 145/2002 e né la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31.7.2002 l’hanno mai previsto, ma solo il fac- simile del contratto individuale di lavoro allegato al n. 2 alla stessa circolare
Tanto è avvenuto, nonostante che in tema di competenza, nel rito del lavoro per le controversie del pubblico impiego, si applichi il quinto comma dell’art. 413 c.p.c. (introdotto dall’art. 40 d.lgs. 31.3.1998, n. 80).
La previsione della competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, risponde non solo ad una interpretazione letterale della norma , ma anche alla “ ratio” della stessa , posta a favore del lavoratore in modo da garantirgli il minor disagio possibile nell’esercizio dei suoi diritti in sede giudiziaria ( Corte di Cass, sez. lav. del 7.8.2004, n. 15344 ), attesa anche la peculiarità delle situazioni ivi regolamentate (Corte di Cass. sez. lav. del 15.12.2000 n. 15823, n. 15824 e n. 15828 e del 16.12.2000 n. 15893) ed il tendenziale avvicinamento del processo del lavoro al luogo dove si è svolta o si svolge la prestazione di lavoro (Corte di Cass, sez. lav. 6.5.2000 n. 7489) e l’estensione dello strumento del rito speciale a tutti quei soggetti che sono in grado di opporre una minore resistenza alla controparte contrattuale per la loro particolare posizione nell'ambito del rapporto di lavoro, per l'esistenza sia della subordinazione in senso stretto che per la differente situazione economica delle parti.
L’eccezionale ed eventuale derogatoria della competenza territorio ( vedi alcuni contratti di parasubordinazione) deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1341 c.c. e su specifica approvazione scritta( doppia sottoscrizione ), pena la nullità della stessa; tanto per costante dottrina e giurisprudenza che più volte hanno precisato che non hanno effetto , se non specificatamente approvate per iscritto , le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte ,le deroghe alla competenza dell’Autorità Giudiziaria .
La specifica approvazione per iscritto è inderogabile , ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c. c., specie nei contratti per adesione o conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari ( Tribunale di Bergamo Sezione Lavoro civile 24.10.2003, n. 474).
Per quanto concerne il Pubblico Impiego in particolare, la Cassazione ( n. 11831 del 6.8.2002 ) ha affermato che in sede di competenza territoriale, “ quella prevista dall’art 413 comma 5 C.P.C. , nella circoscrizione cui ha sede l’ ufficio al quale il dipendente è o era addetto, ha carattere esclusivo e non concorrente”.
Tesi questa ribadita anche con sentenza n. 15344 del 7.8.2004 e già affermata dal Tribunale di Brindisi che, con ordinanza del 26.5.2000 ha sancito che “ in materia di rapporto di lavoro con la P.A. il giudice competente è da intendersi sempre e solo quello del luogo in cui ha sede l’Ufficio cui è addetto il dipendente o era addetto al momento della cessazione del rapporto “ ed ha rammentato che in tema di competenza territoriale “ quanto stabilito dall’ art 40 del D.lg. n.80 del 1998 che ha novellato l’ art 13 c.p.c. era già stabilito dall’ art. 3 comma 2 della legge 1034 del 1971 sui Tar “ e che “ più volte la giurisprudenza amministrativa ha affermato che la sede di servizio va individuata con l’ufficio nel quale il pubblico dipendente è incardinato in qualità di preposto o di semplice impiegato”.
Ha precisato che tanto risponde “ anche alle esigenze di ritenere più accessibile la tutela giurisprudenziale in favore del dipendente che può meglio difendersi in loco dell’Ente pubblico che evita l’eccessiva concentrazione delle controversie nelle sedi centrali dell’Amministrazione pubbliche , nonché nell’interesse superiore della giustizia, consentendo al giudice di meglio accertare i fatti ( si pensi ad esempio all’audizione dei testi , all’assunzione di informazioni o all’acquisizione di documenti) “.
Tesi questa rafforzata dal Tribunale di Roma che, con ordinanza n. 3709 del 6.2.2001, si è dichiarato incompetente a decidere su una controversia sorta tra la P.A. ed un segretario generale in forza presso l’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria e non accettando la tesi che questi ,titolare di un rapporto di dipendenza con l’Agenzia Nazionale con sede in Roma , aveva con l’ente locale solo un rapporto funzionale, ha dichiarato competente il Tribunale di Reggio Calabria ove il pubblico dipendente prestava servizio.
Anche il Tribunale di Cosenza con ordinanze n. 358/2000 e n. 10/99 del 23.2.1999 ha rammentato che “ con l’art 40 del d.lgs 80/98 il legislatore ha introdotto un unico foro esclusivo per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era al momento della cessazione del rapporto di lavoro”.
Il Tribunale di Catanzaro . in sede collegiale il 19.4.2004 ha precisato che “ in tema di controversia di lavoro nel pubblico impiego è l’art. 413 c.p. c. che fa riferimento al luogo in cui il dipendente è o era addetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro e non già la regola di cui agli 25 c.p.c. e R.D. 161/33 “.
Il Tribunale di L’Aquila con ordinanza n. 18/02 dell’8.2.2002 è andato oltre ed ha applicato il criterio del domicilio del prestatore di attività ex art.413 c. 3 c.p.c. perfino nei rapporti di lavoro parasubordinati nella P.A., di cui all’art. 409 c.3 c.p.c. e richiamando le sentenze della Cassazione n. 4584/94 e n. 4581/94 si è dichiarato incompetente territorialmente per un lavoratore parasubordinato che aveva la residenza in Teramo.
Anche il Tribunale di Catania è andato oltre ed ha riconosciuto la competenza territoriale del giudice della sede in cui il dipendente presta servizio perfino in qualità di distaccato .( ord. 24.3.2003), anche se poi questa interpretazione è stata rivista in sede collegiale ( recl. 15.5.2003), che comunque ha ribadito la tesi della competenza del tribunale del luogo “in cui il dipendente è o era addetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro“.
In presenza di tanta giurisprudenza, - si ripete – per i dipendenti periferici del Ministero del Lavoro, sia pure con la qualifica di dirigenti , nel dicembre 2003 è stata stabilita che la competenza territoriale per le controversie con i suoi dipendenti dirigenti, appartiene al foro di Roma.