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Diffamazione on line e luogo di competenza: i criteri di localizzazione (I parte) |
Il tema della diffamazione via internet è estremamente rilevante, sia per i profili penali che civili. In materia mancavano delle decisioni o dei riferimenti giurisprudenziali tali da poter rappresentare dei precedenti “forti”: con l’ordinanza 6591/2002 depositata in cancelleria in data 8 maggio 2002 la Suprema Corte di Cassazione (Presidente V. Giustiniani, relatore A. Segreto) ha stabilito, diradando i numerosi dubbi in materia, che la competenza per territorio, nell’ipotesi di messaggi diffamatori tramite Internet, è del giudice del luogo in cui è stato prodotto il danno. Nella fattispecie, la diffamazione via-internet era stata posta in essere a mezzo di un Newsgroup ed era stato coinvolto un istituto di credito. La sentenza in oggetto rappresenta un importantissimo precedente per tutta la materia della diffamazione telematica e porta elementi di chiarezza in un settore, quello delle offese via-internet, che necessitava dei punti di riferimento giurisprudenziali. Una regolamentazione che, finora, era stata quantomeno carente o incerta e, anche alla stregua delle molteplici problematiche legate all’immaterialità del web, necessitava dei saldi punti di riferimento. In questo senso l’ordinanza 6591/2002 ha stabilito innanzitutto che in casi del genere, come si è già accennato, che la competenza è del giudice del luogo in cui si è realizzato il danno, ma ha sviluppato anche delle importantissime considerazioni. Ad esempio nel paragrafo 6.1 si legge :“in questo caso il provider mette a disposizione dell’utilizzatore uno spazio web, allocato presso un suo server ma l’inserimento dei dati in questo spazio non dipende da alcuna ulteriore attività del provider né di altro soggetto che si trovi presso il provider o presso il server, ma esclusivamente dall’attività dell’utilizzatore stesso”. Ne consegue che il luogo in cui si verifica l’evento di offesa alla reputazione è, in astratto, quello in cui avvenuta la prima “visita” del sito o lettura della comunicazione inoltrata nelle pagine web riservate al “newsgroup” (e ciò è di già difficile, se non impossibile individuazione per il danneggiato)”. Come si può vedere, ci si trova dinanzi ad un provvedimento che , in sostanza, delinea ed affronta in maniera estremamente chiara e pratica un tema scottante, portando un contributo giurisprudenziale di alto profilo e, soprattutto, con una visione estremamente pratica del problema, ed i cui effetti, come vedremo la prossima settimana, sono destinati ad essere “realmente” incisivi. |
Autore: Avv. Stefano Massa |
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