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Diffamazione on line e luogo di competenza : i criteri di localizzazione (II parte) |
L'Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione 6591/2002 depositata l'8 maggio 2002 ha avuto il merito di stabilire in maniera chiara e "realistica" un principio in tema di diffamazione on line. Senza voler ripetere in questa sede quanto pubblicato la settimana scorsa (vedasi www.dirittosuweb.com del 3/6/2002) è opportuno soffermarsi su alcuni dei passaggi più importanti dell'ordinanza in oggetto: innanzitutto si è scelto di dare un criterio univoco e chiaro, e sul punto il paragrafo 4.2 è estremamente chiaro "(...)pertanto, in presenza di condotte illecite consumate mediante mezzi di comunicazione di massa (...) l'individuazione del giudice competente a decidere sul preteso risarcimento del danno non può prescindere dall'esigenza di stabilire un principio, unico e predeterminato, atto ad evitare che la parte offesa scelga di proprio arbitrio il giudice innanzi al quale chiamare il presunto autore del fatto lesivo (..)". Il criterio stabilito è quello atto a conseguire una "reale" semplificazione della materia: ad esempio nel caso di molteplici offese perpetrate a mezzo di un newsgroup, sarebbe quantomeno complesso dover individuare le sedi dei vari soggetti che hanno posto in essere le offese, senza dimenticare che alcuni dei soggetti "diffamatori" potrebbero risiedere anche all'estero con tutte le problematiche conseguenti. Lo scegliere di adottare la indicazione del luogo di residenza dell'offeso, in questo senso, va condiviso appieno e dimostra che la Suprema Corte ha individuato un criterio in grado di dirimere molti dei dubbi in materia. E proprio le articolate riflessioni poste in essere nell'Ordinanza, che hanno progressivamente superato tute le ipotesi e le fattispecie alternative, tenendo in debito conto anche i dettami comunitari, fanno sì che , finalmente, dall'8/5/2002 è stato stabilito un criterio certo, sicuro e condivisibile che porterà finalmente chiarezza, almeno sotto il profilo delle conseguenze civili, in tema di diffamazioni via Internet, e sul punto è opportuno richiamare anche l'articolo di G. Cassano e G. Sisto, Nota a Tribunale di Lecce del 24/02/2001 su Diffamazione online e locus Commissi delicti, Dir. Inf. Inf., Ottobre 2001, Giuffrè; Concludendo, se forse è stato scritto un importante passaggio nella spinosa materia della diffamazione telematica, dei dubbi ancora permangono nel caso ad esempio di computer condivisi o, comunque, non riconducibili immediatamente ad uno o più soggetti: in questo caso resta ancora insoluto il dilemma del "chi" debba essere perseguito e con quale criterio debba essere individuato. Ma ciò sarà oggetto di future riflessioni.
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Autore: Avv. Stefano Massa |
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