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AUTONOMIA PRIVATA E DISCIPLINA DEL MERCATO: IL CREDITO AL CONSUMO (I PARTE)
Avvertenze

Questa pubblicazione è un abstract, una versione breve destinata al world wide web, del libro "Autonomia privata e disciplina del mercato: il credito al consumo" di Giuseppe Carriero (Giappichelli, Torino 2002, Vol. XXXI del "Trattato di diritto privato diretto da Mario Bessone). Vengono qui ripresi solo alcuni temi compiutamente ed esaustivamente trattati nell'opera originale, e sono state omesse le numerose note e gli allegati che corredano il testo cartaceo, al quale si rimanda per ogni eventuale approfondimento.



IL CREDITO AL CONSUMO NELL'UNIONE EUROPEA: DEFINIZIONE E PRINCIPALI MODELLI GIURIDICI.

1. La disciplina del credito al consumo si realizza, in Italia, con gli artt. 18 - 24 della legge del 19 febbraio 1992, n. 142 contenente "disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee", meglio nota come legge comunitaria per il 1991. La fonte è dunque costituita da disposizioni sovranazionali, contenute nella direttiva n. 87/102 del 22 dicembre 1986 come modificata dalla direttiva n. 90/88, cui la legge italiana fornisce attuazione. La successiva direttiva comunitaria n. 98/7 apporta ulteriori modifiche alla materia, puntualmente recepite con il d. lgs. 25 febbraio 2000, n. 63 ed il decreto del Ministro del tesoro del 6 maggio 2000.
Non è dunque possibile prescindere dalla genesi comunitaria della disciplina sia perché è innegabile l'impatto di questi principi nell'interpretazione delle norme di diritto interno, sia perché, sotto il profilo culturale, la legislazione dell'Unione europea costituisce una delle principali concause della recente evoluzione delle forme di tutela approntate dall'ordinamento interno a favore della parte più debole del rapporto contrattuale.
Una politica tesa alla rimozione delle divergenze tra le legislazioni dei paesi dell'Unione in tema di credito al consumo è peraltro strumentale alla realizzazione ed al funzionamento del mercato unico, e cioè alla stessa essenza della Comunità.
Perché la libertà del "consumatore comunitario" sia effettiva, occorre attuare concrete politiche di protezione informativa valide nell'intero territorio dell'Unione, quindi procedere all'armonizzazione delle legislazioni anche sotto il versante del diritto dei contratti.
Questa considerazione, che consente di superare la tradizionale concezione di ininfluenza del fattore soggettivo nella formazione del contratto (inteso come espressione del diritto degli eguali) si spiega col fatto che nei mercati moderni vi sono barriere tali da accrescere le asimmetrie informative. Risulta quindi necessario non tanto stabilire norme che regolano l'ambiente ove si svolge la negoziazione, quanto provvedere affinché vi sia una trasmissione delle informazioni idonee a favorire il funzionamento del mercato concorrenziale. Se poi si pensa che i mercati, nella concezione moderna, sono illimitati ed internazionali, mentre il diritto è limitato e territoriale, si comprende quale possa essere la fatica del legislatore comunitario a regolarli compiutamente. L'incompiutezza della disciplina comunitaria - momento intermedio in vista del recepimento nazionale - e la divaricazione tra le legislazioni degli Stati dell'Unione sono due fattori che influenzano negativamente lo sviluppo della normativa in parola.

2. Il credito al consumo è, sotto il versante economico, un importante canale di finanziamento attraverso cui la domanda di beni, cosiddetti "durevoli" (mezzi di trasporto, apparecchi radio televisivi ed elettrodomestici in genere, strumenti musicali etc.), può essere soddisfatta oltre il limite del reddito del richiedente mediante un differimento temporale dei pagamenti. In questa definizione è sottinteso il carattere storicamente contemporaneo del fenomeno, proprio di società industrialmente e finanziariamente mature.
Con l'avvento, a partire dagli inizi del secolo trascorso, di una produzione su larga scala dei beni di consumo, con conseguente loro commercializzazione e distribuzione di massa, le problematiche della espansione della domanda dei beni in parola e della stessa esistenza della struttura industriale di produzione vengono invece a coincidere, atteso che questa, per potersi giustificare ed espandere, postula il crescente assorbimento da parte del mercato dei beni di consumo prodotti.
La vendita a rate o vendita con riserva della proprietà era lo strumento giuridico originariamente volto a regolare rapporti della specie. Svolgendosi il negozio tra due parti, l'allocazione del rischio ed i profili di imputazione della responsabilità seguivano i consueti canoni formalizzati dalle relative norme civilistiche a disciplina di operazioni economicamente e giuridicamente corrispondenti.
A seguito della crescita dei consumi e per effetto di una più elevata propensione all'indebitamento, il fenomeno inizia ad assumere dimensioni sempre più vaste.
Muta, conseguentemente, anche la struttura del rapporto, in quanto il credito viene ora fornito da un terzo specializzato (banche, istituti finanziari), il cui intervento ha una duplice funzione: quella di procurare al consumatore il finanziamento per l'acquisto dei beni o dei servizi e di fornire al circuito della distribuzione i capitali necessari. Altro importante effetto è quello di far ulteriormente crescere verso l'alto la curva della domanda dei beni, stante tanto la disponibilità da parte dei finanziatori istituzionali di una capillare rete distributiva che consente di raggiungere un alto numero di clienti finali, quanto l'esistenza (per gli operatori bancari) di un costo della raccolta particolarmente basso, che consente di offrire alle famiglie finanziamenti a tassi inferiori rispetto a quelli praticabili in una normale vendita a rate finanziata direttamente dal commerciante.
Questa nuova figura contrattuale - in cui è comparso un terzo soggetto - pur essendo caratterizzata da una nuova allocazione del rischio non spinge, però, il legislatore a ridisegnarne prontamente i contorni. Di certo non si può dimenticare che il credito al consumo in Italia, pur avendo presentato rilevanti tassi di crescita sino agli anni '90, è stato poi caratterizzato da un limitato sviluppo rispetto agli altri paesi del G7. Solo dal 1997, stante anche la concessione di incentivi per il rinnovo del parco auto, si è avuto un nuovo incremento agevolato pure - nel corso degli ultimi anni - da una politica dei tassi più favorevole al consumatore.

3. Prima di analizzare quale è stata l'evoluzione della disciplina del credito al consumo in Italia, appare opportuno fornire una descrizione delle caratteristiche salienti della disciplina in essere nei principali paesi europei.
Osservando l'attuale scenario giuridico, economico, imprenditoriale della società civile si nota che si tende progressivamente a dismettere strumenti d'analisi esclusivamente domestici per proiettarsi verso lo studio di istituti, soluzioni e prassi contrattuali comparabili in chiave non solo europea ma, talora, anche mondiale. La parola magica che, anche sul piano speculativo, sintetizza il mutamento di costume, è "globalizzazione"
Questo mutamento di prospettiva non può non coinvolgere anche la disciplina del contratto e quindi le diverse tecniche giuridiche di tutela del consumatore.
Se poi si considera che è nel rapporto tra autonomia privata e disciplina legislativa che si gioca la vera partita della comparabilità degli ordinamenti e che norme primarie inidonee a favorire l'espansione delle dinamiche negoziali a ritmi corrispondenti a quelli economici mortificano mercati, consumatori, concorrenza, si comprende quanto sia necessaria la conoscenza di soluzioni adottate altrove sia per poter esprimere un giudizio sul diritto interno che a fini applicativi da parte del giudice domestico.
L'attenzione verrà ad appuntarsi sui sistemi francese, tedesco ed anglosassone.

4. La legislazione francese in tema di credito al consumo, addirittura precedente rispetto alla disciplina comunitaria, va ritrovata nella legge n. 66 - 1010 del 28 dicembre 1966 (relativa all'usura, ai prestiti monetari ed a talune operazioni di promozione e di divulgazione) che contempla una specifica norma la quale estende l'applicazione ai "crediti concessi in occasione di vendite a rate" della disposizione anti - usura.
E' tuttavia con la c.d. Loi Scrivener n. 78 - 22 del 10 gennaio 1978, relativa "à l'information et à la protection des consommateurs dans la domaine de certaines operations de credit", che la protezione dell'utente di servizi finanziari finalizzati al consumo diviene evidente ed effettiva. La legge opera fondamentalmente su due versanti: quello di richiedere un'ampia diffusione delle informazioni relative all'operazione di credito onde rendere il consumatore consapevole dell'impegno, assicurandogli anche un periodo di riflessione di sette giorni successivi all'accettazione dell'offerta preliminare, e quello di dettare disposizioni relative allo stesso contenuto del contratto.
Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza, il legislatore francese parte dalla natura di contratto di massa stabilendo anzitutto la rilevanza di ogni forma di promozione che dovrà precisare le caratteristiche del mutuante, l'oggetto e la durata dell'operazione, il tasso globale, il costo totale nonché le spese forfettarie da sostenere.
Non viene prevista dal legislatore transalpino una responsabilità solidale del finanziatore e del fornitore in caso di inadempienza di quest'ultimo, mentre si sancisce chiaramente la decorrenza delle obbligazioni del mutuatario a partire dalla consegna del bene o della prestazione.
Tutte queste disposizioni, insieme alle altre che compongono la Loi Scrivener, sono confluite nel Libro III del recente Code de la consommation di cui alla l. n. 93 - 949 del 26 luglio 1993, intitolato all'indebitamento (endettement). Del "codice" fanno parte altri quattro Libri, dedicati alla Informazione dei consumatori ed alla formazione del contratto (il Primo), alla Garanzia ed alla sicurezza dei prodotti e dei servizi (il Secondo), alle Associazioni dei consumatori (il quarto), alle Istituzioni (il quinto).
E' con riferimento al Codice che, anche in Francia, emergono delicate questioni sull'ambito soggettivo di applicabilità delle relative disposizioni, stante la portata non univoca della locuzione "non professionale" che segna il discrimen tra legislazione speciale a tutela del contraente debole nei contratti di massa e disciplina ordinaria del contratto.
Ad una nozione estensiva di consumatore, che considera tale anche il professionista quando agisce al di fuori della sua sfera di competenza, si contrappone altra nozione che esalta la portata letterale del ridetto inciso, sottolineando che consumatori non possono che definirsi solo "ceux qui se procurent ou qui utilisent des biens ou des services pour un usage non professionnel" ; per i fautori di questo orientamento, solo una definizione restrittiva permette di assicurare coerenza alla nozione e rigore interpretativo.
Il radicale dissidio tra le due opposte teorie ha condotto la dottrina a promuovere il tentativo di definire l'ambito di applicazione della legge non in base ad una definizione astratta di consumatore, ma attraverso un sistema di presunzioni semplici.

5. La peculiarità dell'apparato protettivo inglese rispetto ad omologhe esperienze continentali a tutela del consumatore è rappresentata, più ancora che dal noto Consumer Credit Act del 1974, dal più generale Fair Trading Act dell'anno precedente. La policy legislativa del Regno Unito si muove, fin da subito, nella consapevolezza della strettissima interrelazione esistente tra protezione del consumatore e disciplina della concorrenza.
Per questo motivo, nell'affiancare la regolamentazione amministrativa alla disciplina privatistica è stato istituito l'Office of Fair Trading con compiti di controllo sui monopoli; sulle fusioni e sulle incorporazioni societarie; sulle tecniche contrattuali idonee a creare restrizioni della concorrenza; sulle operazioni finanziarie e sulla commercializzazione dei prodotti finanziari; sulle operazioni di credito al consumo.
Così come in Francia, la legislazione del Regno Unito dedica notevole attenzione all'attività sollecitatoria; è presente un generale divieto di propaganda al di fuori della sede di commercio dell'offerente; è, infine, assolutamente vietato l'inoltro a minori di stampati sollecitatori di operazioni di credito al consumo.
La definizione di credito al consumo è data nella sect. 8. dell'Act. "Un contratto di credito al consumatore (consumer credit agreement) è un contratto di credito personale attraverso il quale il creditore procura al debitore un credito non superiore alle 5.000 sterline". Mancando ogni riferimento alla nozione di consumatore, la delimitazione della fattispecie diviene meramente quantitativa, eliminando alla radice ogni problema in ordine tanto alla qualità del debitore, quanto alla destinazione d'uso del credito. Uniche esenzioni sono poi quelle relative ad operazioni di modestissimo importo, ad operazioni concentrate in sole tre rate e, più in generale, ad operazioni di credito fondiario
Forma del contratto e diritto di recesso del consumatore costituiscono le principali tecnicalità adoperate dal legislatore inglese a tutela della parte più debole.
Quanto al primo aspetto, la sect. 60. assegna al Secretary of State il compito di "stabilire normative secondo la forma ed il contenuto dei documenti che includono contratti regolamentati".
Per quanto riguarda il diritto di recesso, la legge stabilisce che entro i cinque giorni successivi al ricevimento di copia del contratto o, comunque, entro il quattordicesimo giorno dalla sottoscrizione del contratto, è conferita al debitore la facoltà di notificare a controparte un avviso che, in forma scritta, "segnali l'intenzione...di ritirarsi dal contratto" [sect. 69.], con l'effetto di "cancellare il contratto ed ogni operazione collegata" e conferire al consumatore un diritto di ritenzione sui beni oggetto dell'operazione, fino al totale recupero di quanto pagato. Ed invero, diversamente dalla evoluzione domestica del credito al consumo che trae dalla scomposizione del rapporto economicamente unitario ragione per l'aggiramento della elementare disciplina civilistica, l'ordinamento del Regno Unito considera risultato affatto naturale quello della operatività di una medesima disciplina tanto nel rapporto di coppia, quanto in quelli eventualmente collegati (c.d. linked transactions). Testimonianza a ciò è fornita anche dalla protezione del consumatore per i vizi della cosa, visto che il creditore, ove non corrispondente al venditore, risulta essere corresponsabile solidale di questi nei confronti del consumatore.

Autore: Giuseppe Carriero
Leggi anche:
AUTONOMIA PRIVATA E DISCIPLINA DEL MERCATO: IL CREDITO AL CONSUMO (II Parte)


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