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Le comunicazioni commerciali nella società dell'informazione (III parte)

5.1. La professione forense

Con riguardo in particolare alla professione forense, deve ricordarsi che in data 26 ottobre 2002 il Consiglio Nazionale Forense ha introdotto nuove regole in materia di pubblicità informativa dell'avvocato, modificando l'art. 17 del vigente Codice deontologico (22).

Il nuovo testo della disposizione citata ("Informazioni sull'esercizio professionale") consente all'avvocato di dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e riservatezza.

Quanto ai mezzi di informazione, prosegue l'art. 17, devono ritenersi consentiti, per quel che qui interessa:

- le brochures informative inviate anche a mezzo posta a soggetti determinati;
- gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i repertori e i bollettini con informazioni giuridiche;
- i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall'articolo 18 del Codice deontologico);
- i siti web e le reti telematiche (Internet), purché propri dell'avvocato o di studi legali associati o di società di avvocati, nei limiti della informazione, e previa segnalazione al Consiglio dell'ordine. Con riferimento ai siti già esistenti l'avvocato è tenuto a procedere alla segnalazione al Consiglio dell'ordine di appartenenza entro 120 giorni.

Devono al contrario ritenersi vietati, tra l'altro, i giornali e gli annunci pubblicitari in genere; i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro; le sponsorizzazioni; le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non specificatamente richieste; l'utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze gratuite, in proprio o su siti di terzi.

Quanto ai contenuti della informazione, il nuovo testo dell'art. 17 del Codice deontologico forense consente l'indicazione dei seguenti dati:

- i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di telefono e fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di formazione del professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli e libri pubblicati, attività didattica, onorificenze, e quant'altro relativo alla persona, limitatamente a ciò che attiene all'attività professionale esercitata);
- le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche defunti, attività prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi secondarie, orari di apertura);
- l'indicazione di un logo;
- l'indicazione della certificazione di qualità (l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato).

In particolare, è espressamente consentita l'utilizzazione della rete Internet e del sito web per l'offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi:

- indicazione dei dati anagrafici, partita Iva e Consiglio dell'ordine di appartenenza;
- impegno espressamente dichiarato al rispetto del Codice deontologico, con la riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione;
- indicazione della persona responsabile;
- specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa, con copertura riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione dei massimali;
- indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione dei corrispettivi.

È vietata invece l'indicazione di dati che riguardano terze persone; dei nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con il consenso dei clienti); delle specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge); dei prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare l'annuncio che la prima consultazione è gratuita); delle percentuali delle cause vinte o l'esaltazione dei meriti; del fatturato individuale o dello studio; di promesse di recupero; di offerte comunque di servizi (in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 del Codice deontologico forense).


bibliografia:
18 GUCE L 19 del 24 gennaio 1989.
19 GUCE L 209 del 24 luglio 1992, successivamente modificata dalla direttiva 97/38/CE (GUCE L 184 del 12 luglio 1997).
20 Si veda anche l'art.16 della direttiva ("Codici di condotta"), che attribuisce agli Stati membri ed alla Commissione il compito di incoraggiare:
a) l'elaborazione, da parte di associazioni o organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici di condotta a livello comunitario volti a contribuire all'efficace applicazione degli articoli da 5 a 15;
b) la trasmissione volontaria dei progetti di codici di condotta a livello nazionale o comunitario alla Commissione;
c) l'accessibilità per via elettronica ai codici di condotta nelle lingue comunitarie;
d) la comunicazione agli Stati membri e alla Commissione, da parte di associazioni o organizzazioni professionali e di consumatori, della valutazione dell'applicazione dei codici di condotta e del loro impatto sulle pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico;
e) l'elaborazione di codici di condotta riguardanti la protezione dei minori e della dignità umana.
21 È interessante notare come l'applicabilità alle prestazioni on-line dell'art. 10 D.L.vo 185/1999 ("Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza"), con riguardo alla conclusione di un contratto a distanza con un consumatore, impedisce ai liberi professionisti l'uso del telefono, della posta elettronica e di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax in assenza del preventivo consenso del consumatore destinatario.
Alla violazione della disposizione citata, conseguono le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 12 D.L.vo 185/1999.
Un'eventuale attività di spamming posta in essere dal libero professionista nell'ambito della conclusione di un contratto a distanza con un consumatore, oltre alle eventuali sanzioni disciplinari dovute alla violazione delle regole deontologiche, andrebbe incontro dunque anche alle sanzioni previste dal citato art. 12 D.L.vo 185/1999.
22 Per un approfondimento, si rimanda a G. Briganti, La c.d. pubblicità informativa dell'avvocato, in Iusreporter, www.iusreporter.it, www.iusreporter.it/Testi/doc-pubblicita.htm, e successivi aggiornamenti, consultabili all'indirizzo www.iusreporter.it/Testi/agg-pubblicita.htm; M. Bonanno, Informazioni sull'esercizio professionale: la riforma dell'art. 17 del Codice Deontologico Forense, in Diritto&Diritti, www.diritto.it, www.diritto.it/articoli/dir_tecnologie/bonanno2.html.


Autore: Giuseppe Briganti
Leggi anche:
Le comunicazioni commerciali nella società dell'informazione. La disciplina dettata dalla direttiva europea sul commercio elettronico (direttiva 2000/31/CE), in fase di attuazione in Italia (II parte)
Le comunicazioni commerciali nella società dell'informazione. La disciplina dettata dalla direttiva europea sul commercio elettronico (direttiva 2000/31/CE), in fase di attuazione in Italia


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